Decisione UE In vigore

Decisione UE 1427/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1427 della Commissione del 21 maggio 2021 riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle autorizzazioni rifiutate di cui alla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 21/05/2021 In vigore dal: 21/05/2021 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione di esecuzione UE 2021/1427 e come funziona il sistema IMI per lo scambio di informazioni sulle autorizzazioni rifiutate di armi da fuoco?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2021/1427 istituisce un progetto pilota che utilizza il sistema IMI (Information Market System) per facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di controllo delle armi da fuoco. In particolare, il sistema consente alle autorità competenti nazionali di scambiarsi informazioni sulle decisioni di rifiuto dell'acquisizione o della detenzione di armi da fuoco, implementando così le disposizioni della Direttiva UE 2021/555. Il progetto pilota riguarda tutti gli Stati membri e le loro autorità nazionali responsabili del controllo sulle armi.

Dal punto di vista operativo, l'IMI fornisce un repertorio centralizzato dove ogni Stato membro registra le decisioni di rifiuto, uno strumento di ricerca che consente alle autorità di verificare se una determinata persona è stata esclusa dall'acquisizione o dalla detenzione di armi, e funzionalità per aggiornare e cancellare le voci. Le ricerche possono essere effettuate solo per persona specifica, non per criteri generali, al fine di proteggere i diritti sulla privacy dei dati personali conservati nel sistema.

Per quanto riguarda la conservazione dei dati, questi rimangono accessibili fino alla data stabilita dal Regolamento delegato UE 2021/1423, dopodiché vengono bloccati e automaticamente cancellati dopo tre anni. La Commissione monitora il progetto attraverso statistiche aggregate sul numero di voci registrate e deve presentare una valutazione dei risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1427 della Commissione del 21 maggio 2021 riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle autorizzazioni rifiutate di cui alla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1427 of 21 May 2021 on a pilot project to implement the administrative cooperation provisions relating to refusals to grant authorisations set out in Directive (EU) 2021/555 of the European Parliament and of the Council by means of the Internal Market Information System (Text with EEA relevance)

Testo normativo

1.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/20 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1427 DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2021 riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle autorizzazioni rifiutate di cui alla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ( 1 ) («regolamento IMI»), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un’applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli a conformarsi agli obblighi relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell’Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza. (2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l’efficacia dell’IMI nell’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell’Unione non elencati nell’allegato di tale regolamento. (3) La direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) prevede la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in relazione ai controlli sull’acquisizione e sulla detenzione di armi da fuoco. Conformemente all’articolo 18 di tale direttiva, la Commissione è tenuta a stabilire modalità dettagliate per lo scambio sistematico con mezzi elettronici delle informazioni di cui a tale articolo. La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/1423 ( 3 ) , che stabilisce modalità dettagliate per lo scambio sistematico delle informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo relative alle autorizzazioni rifiutate. L’IMI potrebbe costituire uno strumento efficace nell’attuazione della disposizione in materia di cooperazione amministrativa che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento delegato. Tale disposizione in materia di cooperazione amministrativa dovrebbe pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. (4) L’IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica, compresa l’istituzione di un repertorio, per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di assolvere agli obblighi stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1423. (5) L’IMI dovrebbe agevolare la cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri consentendo loro di effettuare ricerche nel proprio repertorio per verificare se a una determinata persona sia stata preclusa l’acquisizione o la detenzione di un’arma da fuoco. Al fine di rispettare i diritti in materia di protezione dei dati delle persone in relazione alle quali sono presenti dati nel repertorio, le autorità nazionali dovrebbero poter consultare solo le informazioni relative alla determinata persona. Non dovrebbero poter effettuare ricerche in base ad altri criteri, come ad esempio tutte le decisioni di rifiuto per un determinato periodo o per un determinato Stato membro. (6) Per garantire che i dati personali scambiati nell’ambito del progetto pilota siano bloccati quando non più necessari, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, è opportuno chiarire la data in cui tali dati devono essere considerati non più necessari ai fini di tale articolo. Tale data dovrebbe corrispondere alla data stabilita conformemente all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1423 come la data in cui le informazioni relative alla decisione di rifiuto cessano di essere accessibili nell’IMI. È inoltre opportuno chiarire che i dati, una volta bloccati, devono essere cancellati automaticamente dall’IMI dopo tre anni senza la necessità di una chiusura formale. (7) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro la quale la valutazione dovrebbe essere presentata. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il progetto pilota L’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2021/555, nella misura in cui lo scambio di informazioni menzionato in tale paragrafo rientra nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/1423, è oggetto di un progetto pilota per l’attuazione della disposizione in materia di cooperazione amministrativa di cui a tale paragrafo, come ulteriormente precisato nel suddetto regolamento delegato, attraverso il sistema di informazione del mercato interno («IMI»). Articolo 2 Autorità competenti Ai fini del progetto pilota, le autorità nazionali di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/555 sono considerate autorità competenti. Articolo 3 Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti Ai fini del progetto pilota, l’IMI fornisce le seguenti funzionalità: a) un repertorio per la conservazione e la condivisione delle informazioni sulle decisioni di rifiuto conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/1423; b) uno strumento di ricerca che consenta alle autorità competenti di effettuare ricerche nel repertorio per verificare se vi sono contenute informazioni relative a decisioni di rifiuto relative a una determinata persona; c) uno strumento che consenta la cancellazione e l’aggiornamento delle voci conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/1423; d) un sistema di invio di solleciti periodici tramite posta elettronica alle autorità competenti per ricordare loro di rivedere determinate voci conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/1423. Articolo 4 Conservazione dei dati personali Ai fini del blocco, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, dei dati personali che sono stati conservati e condivisi nel repertorio nell’ambito del progetto pilota, la data da prendere in considerazione, per ciascuna decisione di rifiuto, come la data in cui i dati personali non devono più essere conservati e condivisi è la data in cui, conformemente all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/1423, le informazioni relative a tale decisione di rifiuto cessano di essere accessibili. I dati bloccati vengono automaticamente cancellati nell’IMI dopo tre anni dalla data del blocco. Articolo 5 Monitoraggio e rendicontazione La Commissione fornisce agli Stati membri le statistiche sul numero di voci registrate nel repertorio. Tale rendicontazione non include informazioni sulle singole decisioni di rifiuto. Articolo 6 Valutazione La valutazione dei risultati del progetto pilota, prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [… GU: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione ]. Articolo 7 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi ( GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2021/1423 della Commissione, del 21 maggio 2021, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, per lo scambio sistematico, con mezzi elettronici, di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate di acquisizione o detenzione di talune armi da fuoco (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1427/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2021/1427 rappresenta un'applicazione pratica del Regolamento IMI (UE) 1024/2012 per la cooperazione amministrativa transfrontaliera, specificamente dedicata allo scambio di informazioni su autorizzazioni rifiutate di armi da fuoco secondo la Direttiva UE 2021/555. Professionisti del settore pubblico e consulenti amministrativi consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di segnalazione, la protezione dei dati personali, i termini di conservazione e cancellazione delle informazioni nel sistema IMI.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →