Decisione (UE) 2020/1422 del Consiglio del 5 ottobre 2020 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa
Qual è l'obiettivo della Decisione UE 2020/1422 e quali fondi vengono stanziati?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1422 del Consiglio, adottata il 5 ottobre 2020, autorizza lo stanziamento di 113 milioni di euro provenienti da fondi disimpegnati (cioè non utilizzati) da progetti del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES). Questi fondi vengono riallocati al Fondo per la pace in Africa (APF) per finanziare operazioni di pace sotto guida africana nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, o fino alla scadenza dell'accordo di partenariato ACP-UE se precedente. La decisione risponde all'esigenza di mantenere l'impegno dell'Unione europea in materia di pace e sicurezza nel continente africano, garantendo continuità di finanziamento in un periodo critico di transizione tra i fondi europei di sviluppo.
I fondi riutilizzati rimangono formalmente una risorsa del 10° FES ma vengono gestiti secondo le norme e le procedure previste per l'11° FES, come stabilito dai regolamenti UE 2015/322 e 2018/1877. Questa soluzione consente di ottimizzare le risorse disponibili, evitando sprechi di fondi precedentemente impegnati ma non utilizzati, e di indirizzarli verso priorità strategiche dell'Unione nel continente africano. La decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione e rappresenta uno strumento di flessibilità finanziaria tipico della gestione dei fondi europei di sviluppo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/1422 del Consiglio del 5 ottobre 2020 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa
EN: Council Decision (EU) 2020/1422 of 5 October 2020 concerning the allocation of funds decommitted from projects under the 10th European Development Fund for the purpose of replenishing the African Peace Facility
Testo normativo
9.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 329/4
DECISIONE (UE) 2020/1422 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2020
relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10
o
Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’impegno attuale dell’Unione in materia di pace e sicurezza nel continente africano nell’ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) dovrebbe essere mantenuto fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell’applicazione dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro
(
2
)
, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»), se precedente.
(2)
Le esigenze finanziarie dell’APF per il periodo che va da gennaio a giugno 2021 sono stimate in 113 000 000 EUR.
(3)
È opportuno utilizzare i fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10° Fondo europeo per lo sviluppo («10
o
FES») per garantire il finanziamento dell’APF fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE, se precedente. Tali fondi supplementari dovrebbero finanziare il sostegno alle operazioni di pace sotto guida africana.
(4)
I fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente al programma d’azione pluriennale pertinente dell’APF e alle norme e alle procedure applicabili all’11° Fondo europeo per lo sviluppo («11
o
FES»), come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322
(
3
)
e (UE) 2018/1877 del Consiglio
(
4
)
.
(5)
I fondi riutilizzati del 10
o
FES, precedentemente non impegnati conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno relativo all’11
o
FES o disimpegnati conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, di tale accordo, rimangono una risorsa del 10
o
FES ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno relativo al 10
o
FES
(
5
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È stanziato un importo massimo di 113 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10
o
FES per ricostituire le riserve dell’APF per il periodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno 2021 o fino alla scadenza dell’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE, se precedente.
Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l’11
o
FES.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11
o
Fondo europeo di sviluppo (
GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
).
(
5
)
Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (
GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32
).
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La Decisione UE 2020/1422 riguarda il riutilizzo di fondi disimpegnati dal 10° Fondo europeo di sviluppo, la riallocazione di risorse verso il Fondo per la pace in Africa, e l'applicazione delle norme dell'11° FES. Professionisti che operano nel settore della cooperazione internazionale, della gestione dei fondi europei e della programmazione finanziaria pluriennale consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di trasferimento di risorse tra strumenti finanziari UE, la disciplina dell'accordo di partenariato ACP-UE, e le procedure di utilizzo dei fondi secondo i regolamenti finanziari europei.
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