Decisione UE In vigore

Decisione UE 1407/2025

Decisione (UE) 2025/1407 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa all’adozione dell’euro da parte della Bulgaria il 1° gennaio 2026

Pubblicato: 08/07/2025 In vigore dal: 08/07/2025 Documento ufficiale

Quali sono i criteri che la Bulgaria deve soddisfare per adottare l'euro e quando entra in vigore questa decisione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1407 del Consiglio stabilisce che la Bulgaria soddisfa tutte le condizioni necessarie per adottare l'euro come moneta unica, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. La decisione riguarda l'abrogazione della deroga di cui all'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005, permettendo così alla Bulgaria di entrare nella zona euro. I criteri di convergenza che la Bulgaria ha rispettato includono: la stabilità dei prezzi (tasso d'inflazione del 2,7% nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025, inferiore al valore di riferimento del 2,8%), l'assenza di disavanzo eccessivo, la partecipazione al meccanismo di cambio ERM II dal 10 luglio 2020 senza gravi tensioni, e la convergenza dei tassi d'interesse a lungo termine (3,9%, ben inferiore al valore di riferimento del 5,1%). La decisione si basa inoltre sulla valutazione della compatibilità della legislazione nazionale bulgara, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, con gli articoli 130 e 131 del TFUE e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali. La Bulgaria diventa così il 21° Stato membro ad adottare l'euro, seguendo un percorso di convergenza economica e monetaria iniziato con la sua adesione all'Unione europea.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1407 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa all’adozione dell’euro da parte della Bulgaria il 1° gennaio 2026 EN: Council Decision (EU) 2025/1407 of 8 July 2025 on the adoption by Bulgaria of the euro on 1 January 2026

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1407 14.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1407 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2025 relativa all’adozione dell’euro da parte della Bulgaria il 1 o gennaio 2026 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 140, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, vista la relazione della Commissione europea ( 1 ) , vista la relazione della Banca centrale europea ( 2 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , visto il dibattito in seno al Consiglio europeo, vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l’euro ( 4 ) , considerando quanto segue: (1) La terza fase dell’Unione economica e monetaria («UEM») è iniziata il 1 o gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro il 1 o gennaio 1999 ( 5 ) . (2) Con la decisione 2000/427/CE ( 6 ) il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1 o gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE ( 7 ) il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1 o gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE ( 8 ) e 2007/504/CE ( 9 ) il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l’euro il 1 o gennaio 2008. Con la decisione 2008/608/CE ( 10 ) il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con la decisione 2010/416/UE ( 11 ) il Consiglio ha deciso che l’Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con la decisione 2013/387/UE ( 12 ) il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con la decisione 2014/509/UE ( 13 ) il Consiglio ha deciso che la Lituania soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. Con la decisione (UE) 2022/1211 ( 14 ) il Consiglio ha deciso che la Croazia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l’euro. (3) A norma del punto 1 del protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intendeva partecipare alla terza fase dell’UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). (4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia è uno Stato membro che beneficia di una deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003, la Cechia, l’Ungheria e la Polonia sono Stati membri che beneficiano delle deroghe di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania sono Stati membri che beneficiano di una deroga di cui all’articolo 139, paragrafo 1, TFUE. (5) La Banca centrale europea («BCE») è stata istituita il 1 o luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull’istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria ( 15 ) . Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) sono state definite nell’accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria ( 16 ) . (6) La procedura per l’abrogazione delle deroghe degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell’articolo 140, paragrafo 2, TFUE. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE devono riferire al Consiglio in conformità della procedura di cui all’articolo 140, paragrafo 1, TFUE. (7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (nel seguito «lo statuto del SEBC e della BCE»). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Bulgaria con gli articoli 130 e 131 del TFUE e lo statuto del SEBC e della BCE. 8) A norma dell’articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza che è allegato al TFUE, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, TFUE significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l’inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) . Per valutare la stabilità dei prezzi, l’inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato utilizzato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d’inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2025, il valore di riferimento dell’inflazione è stato calcolato al 2,8 %, con Irlanda, Finlandia e Italia che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d’inflazione rispettivamente all’1,2 %, all’1,3 % e all’1,4 %. (9) A norma dell’articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, TFUE, richiede che, al momento dell’esame, lo Stato membro non sia oggetto di una decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo. (10) A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, TFUE, richiede che lo Stato membro abbia rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro. Dal 1 o gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 19 maggio 2025. (11) A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino TFUE, significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame non ha ecceduto di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Il criterio utilizzato per valutare la convergenza dei tassi d’interesse era quello dei tassi d’interesse analoghi delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d’interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d’interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Il valore di riferimento si basa sui tassi d’interesse a lungo termine in Irlanda (2,8 %), Finlandia (2,9 %) e Italia (3,7 %) e ammontava, nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025, al 5,1 %. (12) A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono stati forniti dalla Commissione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1 o aprile 2025, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ( 18 ) . (13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Bulgaria nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, si conclude che la legislazione nazionale bulgara, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 TFUE e con lo statuto SEBC/BCE. (14) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Bulgaria nell’adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, si conclude che per quanto riguarda il rispetto da parte della Bulgaria dei criteri di convergenza indicati nei quattro trattini di cui all’articolo 140, paragrafo 1, TFUE: il tasso medio d’inflazione della Bulgaria nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025 è stato pari al 2,7 %, ossia inferiore al valore di riferimento, e dal riesame di un’ampia serie di indicatori non emergono motivi di preoccupazione riguardo alla sostenibilità della stabilità dei prezzi; la Bulgaria non è oggetto di una decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo; la Bulgaria fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 10 luglio 2020 e nei due anni precedenti la valutazione, il tasso di cambio del lev (BGN) non ha subito gravi tensioni e il paese non ha svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale del lev nei confronti dell’euro; infine, nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025 il tasso d’interesse a lungo termine in Bulgaria è stato, in media, pari al 3,9 %, ossia ben inferiore al valore di riferimento. (15) Alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza, e tenendo conto della valutazione dei fattori aggiuntivi, la Commissione conclude che la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro. La deroga di cui all’articolo 5 dell’atto di adesione del 2005 è abrogata con decorrenza dal 1 o gennaio 2026. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. LOSE ( 1 ) Relazione del 4 giugno 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Relazione del 4 giugno 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Parere dell'8 luglio 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 4 ) GU C, C/2025/3950, 14.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3950/oj . ( 5 ) Decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell’articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato ( GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 30 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/317(1)/oj ). ( 6 ) Decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l’adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1 o gennaio 2001 ( GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/427/oj ). ( 7 ) Decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell’11 luglio 2006, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l’adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1 o gennaio 2007 ( GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/495/oj ). ( 8 ) Decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1 o gennaio 2008 ( GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/503/oj ). ( 9 ) Decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1 o gennaio 2008 ( GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/504/oj ). ( 10 ) Decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1 o gennaio 2009 ( GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/608/oj ). ( 11 ) Decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1 o gennaio 2011 ( GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/416(1)/oj ). ( 12 ) Decisione del Consiglio 2013/387/UE, del 9 luglio 2013, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1 o gennaio 2014 ( GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/387/oj ). ( 13 ) Decisione 2014/509/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all’adozione dell’euro da parte della Lituania il 1 o gennaio 2015 ( GU L 228 del 31.7.2014, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/509/oj ). ( 14 ) Decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1 o gennaio 2023 ( GU L 187 del 14.7.2022, pag. 31 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1211/oj ). ( 15 ) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5 . ( 16 ) GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21 . ( 17 ) Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ( GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/792/oj ). ( 18 ) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ( GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1407/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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L'adozione dell'euro richiede il rispetto dei criteri di convergenza di Maastricht (stabilità dei prezzi, situazione di bilancio pubblico, partecipazione al meccanismo di cambio ERM II e convergenza dei tassi d'interesse), disciplinati dal Protocollo n. 13 allegato al TFUE. La procedura è regolata dall'articolo 140, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con valutazione congiunta della Commissione europea e della Banca centrale europea. Gli Stati membri della zona euro e le autorità monetarie nazionali sono coinvolti nella verifica della compatibilità legislativa e nel monitoraggio degli indicatori economici di convergenza.

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