Decisione di esecuzione (UE) 2022/1400 della Commissione dell'11 agosto 2022 che modifica la direttiva 2008/72/CE del Consiglio al fine di estendere il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere le condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi notificata con il numero C(2022) 5723
Fino a quando gli Stati membri possono applicare condizioni d'importazione autonome per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1400 estende il periodo durante il quale gli Stati membri dell'Unione europea possono decidere autonomamente le condizioni d'importazione per piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (escluse le sementi) provenienti da paesi terzi. Questa norma si applica agli importatori e ai produttori di materiale vegetale ortofrutticolo che operano nel commercio intra-UE e con paesi terzi. In pratica, fino al 31 dicembre 2029 (anziché il precedente 31 dicembre 2022), ogni Stato membro può mantenere condizioni d'importazione almeno equivalenti a quelle applicate ai prodotti simili prodotti internamente, senza attendere una decisione di equivalenza della Commissione europea. Questo prolungamento di sette anni consente agli operatori del settore di continuare gli scambi commerciali senza interruzioni e offre tempo sufficiente per adeguarsi alle future decisioni di equivalenza che la Commissione adotterà quando avrà raccolto informazioni sufficienti sulle condizioni vigenti nei paesi terzi.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1400 della Commissione dell'11 agosto 2022 che modifica la direttiva 2008/72/CE del Consiglio al fine di estendere il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere le condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2022) 5723]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1400 of 11 August 2022 amending Council Directive 2008/72/EC to extend the period during which Member States may decide on the import conditions for vegetable propagating and planting material, other than seed, from third countries (notified under document C(2022) 5723)
Testo normativo
16.8.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 213/57
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1400 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2022
che modifica la direttiva 2008/72/CE del Consiglio al fine di estendere il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere le condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2022) 5723]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi
(
1
)
, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/72/CE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell’Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni di tale direttiva.
(2)
Attualmente, in attesa di detta decisione della Commissione, gli Stati membri che importano tali materiali da paesi terzi possono applicare a tali prodotti, fino al 31 dicembre 2022, condizioni d’importazione almeno equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell’Unione.
(3)
Tuttavia la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.
(4)
Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, il periodo durante il quale gli Stati membri sono autorizzati ad applicare a tali prodotti condizioni almeno equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nell’Unione dovrebbe essere prorogato oltre il 31 dicembre 2022. Tenuto conto degli investimenti e del tempo necessari per la produzione di tali prodotti conformemente alle condizioni d’importazione, è opportuno prorogare tale periodo di sette anni.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/72/CE.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/72/CE, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2029».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28
.
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La Decisione 2022/1400 riguarda l'importazione di materiale vegetale ortofrutticolo e le condizioni fitosanitarie applicate dagli Stati membri. È rilevante per operatori del settore agricolo, importatori e commercialisti che seguono aziende nel comparto vivaistico e ortofrutticolo, in quanto incide sulla libera circolazione delle merci, sugli obblighi di conformità normativa e sulla pianificazione commerciale delle importazioni da paesi terzi.
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