Decisione UE In vigore

Decisione UE 1391/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione del 2 ottobre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania notificata con il numero C(2020) 6889 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 02/10/2020 In vigore dal: 02/10/2020 Documento ufficiale

Quali misure di protezione contro la peste suina africana stabilisce la Commissione europea per la Germania e quali zone sono interessate?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione europea del 2 ottobre 2020 definisce le misure di protezione contro la peste suina africana in Germania, in seguito al riscontro di un caso della malattia nel Land del Brandeburgo alla fine di settembre 2020. La decisione stabilisce a livello europeo le zone infette in cui applicare le misure previste dalla direttiva 2002/60/CE, al fine di prevenire la diffusione della malattia e evitare perturbazioni ingiustificate negli scambi commerciali all'interno dell'Unione e verso i paesi terzi.

Le zone interessate sono localizzate nel Brandeburgo e comprendono specifici distretti (Landkreis) e comuni (Gemeinde): il Landkreis Oder-Spree, il Landkreis Märkisch-Oderland e la città di Francoforte sull'Oder. In queste aree si applicano le misure minime di lotta contro la peste suina africana, incluse restrizioni ai movimenti di suini e controlli veterinari rafforzati.

La decisione ha validità temporale limitata fino al 30 novembre 2020, data entro la quale la Germania deve mantenere almeno le zone elencate nell'allegato come zone infette. Questa regionalizzazione consente di circoscrivere le restrizioni commerciali alle sole aree colpite, proteggendo al contempo le altre regioni tedesche e gli altri Stati membri da ostacoli commerciali eccessivi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione del 2 ottobre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 6889] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1391 of 2 October 2020 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2020) 6889) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

5.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 321/5 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1391 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 6889] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ( 3 ) stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell’Unione. In particolare l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede alcune misure da adottare a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici. (4) La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi, alla fine del mese di settembre 2020, di un nuovo caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l’istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia. (5) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro. (6) Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell’allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. (7) La zona infetta di cui alla presente decisione si aggiunge alla zona infetta oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione ( 4 ) . (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2020. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione, dell’11 settembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania ( GU L 297 I dell’11.9.2020, pag. 1 ). ALLEGATO Zone istituite come la zona infetta in Germania di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Landkreis Oder-Spree — Gemeinde Jakobsdorf mit den Gemarkungen Petersdorf (B), Sieversdorf, Pillgram, Jacobsdorf — Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Biegen — Gemeinde Müllrose — Gemeinde Groß Lindow — Gemeinde Brieskow-Finkenheerd 30 novembre 2020 Landkreis Märkisch-Oderland — Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Altbarnim, Wuschewier — Gemeinde Neuhardenberg mit den Gemarkungen Neuhardenberg, Quappendorf, Wulkow bei Trebnitz — Gemeinde Vierlinden mit den Gemarkungen Alt Rosental, Görlsdorf, Diedersdorf, Neuentempel, Marxdorf, Friedersdorf — Gemeinde Letschin — Gemeinde Gusow-Platkow — Gemeinde Seelow — Gemeinde Zechin — Gemeinde Bleyen-Genschmar — Gemeinde Golzow — Gemeinde Küstriner Vorland — Gemeinde Alt Tucheband — Gemeinde Lindendorf — Gemeinde Reitwein — Gemeinde Podelzig — Gemeinde Lebus — Gemeinde Fichtenhöhe — Gemeinde Lietzen — Gemeinde Falkenhagen (Mark) — Gemeinde Zeschdorf — Gemeinde Treplin 30 novembre 2020 Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) 30 novembre 2020

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La Decisione UE 2020/1391 riguarda la peste suina africana, le misure di controllo veterinario e la regionalizzazione delle zone infette secondo la direttiva 2002/60/CE. È rilevante per operatori del settore suinicolo, autorità veterinarie e imprese che commerciano prodotti di origine animale, in quanto definisce restrizioni ai movimenti di animali e prodotti, controlli sanitari e limitazioni agli scambi intracomunitari ed extracomunitari.

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