Decisione UE In vigore

Decisione UE 1381/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1381 della Commissione del 19 agosto 2021 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Macedonia del Nord ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 19/08/2021 In vigore dal: 19/08/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2021/1381 riguardo ai certificati COVID-19 della Macedonia del Nord?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2021/1381 del 19 agosto 2021 riconosce l'equivalenza dei certificati COVID-19 (vaccinazione, test e guarigione) rilasciati dalla Repubblica di Macedonia del Nord rispetto a quelli emessi secondo il regolamento UE 2021/953 sul certificato COVID digitale dell'UE. Questo riconoscimento consente ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, nonché ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri, di utilizzare i certificati macedoni per esercitare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione senza restrizioni aggiuntive.

La decisione si applica ai certificati rilasciati dal sistema nazionale di sanità elettronica della Macedonia del Nord, che è stato sottoposto a prove tecniche dalla Commissione il 26 luglio 2021. Tali certificati devono contenere i dati necessari e consentire la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità secondo gli standard UE. La Macedonia del Nord si è impegnata a rilasciare certificati solo per vaccini specifici (Vaxzevria, Comirnaty, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac) e per test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria.

La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e prevede il collegamento della Macedonia del Nord al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE. La Commissione si riserva il diritto di sospendere o revocare la decisione qualora non siano più soddisfatte le condizioni di equivalenza, in particolare per proteggere gli interessi della sanità pubblica dell'Unione.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1381 della Commissione del 19 agosto 2021 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Macedonia del Nord ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1381 of 19 August 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of North Macedonia to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

20.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 297/38 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1381 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2021 che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Macedonia del Nord ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) con lo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità al diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione rilevi che tali certificati COVID-19 sono rilasciati conformemente a norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite a norma di tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Macedonia del Nord ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Macedonia del Nord ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) L’8 luglio 2021 la Macedonia del Nord ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema nazionale di sanità elettronica. La Macedonia del Nord ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tal proposito la Macedonia del Nord ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Macedonia del Nord conformemente al sistema nazionale di sanità elettronica contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) Il 26 luglio 2021, in seguito a una richiesta della Macedonia del Nord, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Macedonia del Nord in conformità a un sistema, il sistema nazionale di sanità elettronica, che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Macedonia del Nord conformemente al sistema nazionale di sanità elettronica contengono i dati necessari. (5) La Macedonia del Nord ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19 Vaxzevria, Comirnaty, Sputnik V, Sinopharm e Sinovac. (6) La Macedonia del Nord ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili relativi ai test solo per i test di amplificazione dell’acido nucleico o per i test antigenici rapidi presenti nell’elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall’articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ( 4 ) . (7) La Macedonia del Nord ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri, dai paesi del SEE e da altri paesi per i quali è adottata una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (8) La Macedonia del Nord ha altresì informato la Commissione che, alla verifica dei certificati da parte dei verificatori in Macedonia del Nord, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. (9) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Macedonia del Nord in conformità al sistema nazionale di sanità elettronica sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953. (10) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Macedonia del Nord in conformità al sistema nazionale di sanità elettronica dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. (11) Affinché la presente decisione sia operativa, la Macedonia del Nord dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (12) Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (13) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Macedonia del Nord al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Macedonia del Nord in conformità al sistema nazionale di sanità elettronica sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Macedonia del Nord è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ( GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1 ). ( 4 ) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE ( GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1 ).

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