Decisione UE In vigore

Decisione UE 1357/2024

Decisione (UE) 2024/1357 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027

Pubblicato: 29/04/2024 In vigore dal: 29/04/2024 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 1357/2024 e quali sono le implicazioni per il Liechtenstein nella gestione delle frontiere?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 1357/2024 del Consiglio, adottata il 29 aprile 2024, approva l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein riguardante le disposizioni complementari per la partecipazione del Liechtenstein allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027. L'accordo era stato negoziato a partire dal febbraio 2022 e firmato il 28 novembre 2023, con riserva della conclusione successiva.

La decisione riguarda specificamente il Liechtenstein e gli altri paesi associati (Islanda, Norvegia e Svizzera) che desiderano contribuire finanziariamente ai programmi europei di gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti. In pratica, l'accordo stabilisce le modalità attraverso cui il Liechtenstein può partecipare ai finanziamenti e alle iniziative comuni, garantendo al contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti europea.

La decisione prevede che il presidente del Consiglio proceda alla notifica dell'accordo secondo le modalità previste, e autorizza la Commissione europea ad approvare autonomamente le modifiche tecniche necessarie per adeguare i riferimenti al Regolamento finanziario dell'UE (Regolamento UE, Euratom 2018/1046) ogni volta che esso viene aggiornato. Questo meccanismo consente di mantenere l'accordo allineato alla normativa finanziaria europea senza richiedere nuove ratifiche.

È rilevante notare che la Danimarca e l'Irlanda non partecipano a questa decisione: la Danimarca per via del suo protocollo di opt-out generale, e l'Irlanda perché questa decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, dal quale l'Irlanda è esclusa per decisione del 2002.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1357 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 EN: Council Decision (EU) 2024/1357 of 29 April 2024 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1357 16.5.2024 DECISIONE (UE) 2024/1357 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2024 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, con decisione (UE) 2022/442 ( 2 ) , ad avviare negoziaticon l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . I negoziati con il Principato del Liechtenstein si sono conclusi positivamente con la sigla di un accordo il 16 giugno 2023. (2) A norma della decisione (UE) 2024/199 del Consiglio ( 4 ) , l’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo») è stato firmato il 28 novembre 2023, con riserva della sua conclusione in data successiva. (3) A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell’accordo necessarie per adeguare i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) ogni volta che esso è aggiornato. (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 6 ) ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (6) È opportuno approvare l’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 ( 7 ) («accordo») à approvato a nome dell’Unione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo ( 8 ) . Articolo 3 Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo, le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’accordo, per tener conto di qualsiasi modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo. Il 29 aprile 2024, Per il Consiglio Il presidente D. CLARINVAL ( 1 ) Approvazione del 10 aprile 2024. ( 2 ) Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ( GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ( GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2024/199 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo dal 2021 al 2027 ( GU L, 2024/199, 4.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/199/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 6 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 7 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2024/200, 4.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/200/oj . ( 8 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1357/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 1357/2024 è il riferimento normativo per la partecipazione del Liechtenstein al Fondo per la gestione integrata delle frontiere, coinvolgendo aspetti di finanziamento comunitario, gestione delle frontiere esterne, politica dei visti e controllo finanziario della Corte dei conti. Professionisti del diritto amministrativo e consulenti che operano nel settore della cooperazione internazionale dell'UE consultano questa decisione per comprendere i meccanismi di associazione dei paesi terzi ai programmi europei e le disposizioni complementari necessarie per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

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