Decisione UE In vigore

Decisione UE 1341/2019

Decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2019/25

Pubblicato: 08/08/2019 In vigore dal: 08/08/2019 Documento ufficiale

Quali sono le persone, i gruppi e le entità designati come terroristi dall'Unione Europea secondo la Decisione (PESC) 2019/1341?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio dell'8 agosto 2019 aggiorna l'elenco ufficiale dell'UE delle persone, dei gruppi e delle entità designate come terroriste, a cui si applicano misure restrittive specifiche previste dalla Posizione Comune 2001/931/PESC. L'elenco include 15 individui (tra cui il Generale Qasem Soleimani, Khalid Shaikh Mohammed e altri) e 21 organizzazioni terroristiche riconosciute internazionalmente (come Hamas, Hezbollah, PKK, LTTE, Al-Qaeda affiliati e altre). Questa decisione sostituisce la precedente Decisione 2019/25 e rappresenta il risultato della revisione periodica obbligatoria dei nomi per verificare che il mantenimento nell'elenco sia ancora giustificato. Le misure restrittive applicate includono il congelamento dei beni, il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche, e altre sanzioni specifiche previste dalla normativa antiterrorismo dell'UE. La designazione comporta conseguenze significative per le istituzioni finanziarie, le imprese e gli operatori economici che devono rispettare gli obblighi di compliance e segnalazione.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2019/25 EN: Council Decision (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2019/25

Testo normativo

9.8.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 209/15 DECISIONE (PESC) 2019/1341 DEL CONSIGLIO dell'8 agosto 2019 che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2019/25 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ( 1 ) . (2) L'8 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/25 ( 2 ) che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»). (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato. (4) Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste. (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2019/25, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La decisione (PESC) 2019/25 è abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019 Per il Consiglio La presidente T. TUPPURAINEN ( 1 ) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ( GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 ( GU L 6 del 9.1.2019, pag. 6 ). ALLEGATO ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1 I.   PERSONE 1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Passaporto: D9004878. 2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita. 3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita. 4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Passaporto: C2002515 (iraniano); Passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA). 5. ASADI Assadollah, nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657. 6. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi). 7. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese). 8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019. 9. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese. 10. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano). 11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555. 12. ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia). 13. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran. 14. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran. 15. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadinanza iraniana, passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale. II.   GRUPPI ED ENTITÀ 1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»). 2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa». 3. «Al-Aqsa e.V.». 4. «Babbar Khalsa». 5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine. 6. «Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza». 7. «Gama'a al-Islamiyya» (alias «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» - «IG»). 8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»). 9. «Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem». 10. Ala militare di Hezbollah («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbu'llah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)]. 11. «Hizbul Mujahideen» — «HM». 12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF». 13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»). 14. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE». 15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»). 16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ». 17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP». 18. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»). 19. «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)]. 20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»). 21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

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La Decisione (PESC) 2019/1341 è il riferimento normativo per l'elenco UE delle persone e entità designate come terroriste, applicabile a livello di Politica Estera e di Sicurezza Comune. Banche, intermediari finanziari e operatori economici devono consultarla per adempiere agli obblighi di screening, congelamento dei beni, divieto di finanziamento e compliance antiterrorismo secondo la normativa UE e nazionale.

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