Decisione UE In vigore

Decisione UE 1335/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1335 della Commissione, del 17 maggio 2024, relativa all’accettazione di una domanda presentata dall’Irlanda a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di temporanea non applicazione della tabella 6.3, riga 6b, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione riguardante i requisiti per la valutazione della conformità per un sottosistema a terra - prove con due sistemi di bordo di forn

Pubblicato: 17/05/2024 In vigore dal: 17/05/2024 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per cui l'Irlanda può non applicare temporaneamente il requisito di prove con due sistemi di bordo ETCS di fornitori diversi per il progetto Drogheda-Greystone?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1335 autorizza l'Irlanda a deroga temporanea dall'obbligo di testare l'infrastruttura ferroviaria ETCS (European Train Control System) di livello 1 con almeno due sistemi di bordo provenienti da fornitori diversi, come normalmente richiesto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. Questa deroga si applica specificamente al progetto TPS (Train Protection System) sulla tratta Drogheda-Greystone, prima implementazione dell'ERTMS sulla rete irlandese. L'Irlanda ha ottenuto questa eccezione perché commissionare i test a un secondo fornitore comporterebbe costi aggiuntivi del 40% e ritardi di almeno 10 mesi nella messa in servizio della nuova flotta. Poiché non esistono altri sistemi ETCS sulla rete irlandese, non vi sono rischi di incompatibilità tra fornitori diversi. L'Irlanda si è impegnata contrattualmente a completare i test di compatibilità con altri fornitori entro il 31 dicembre 2027, sia attraverso prove di laboratorio con un secondo fornitore certificato (se il contratto di implementazione a bordo rimane con lo stesso fornitore), sia attraverso test operativi reali con sistemi certificati di altri fornitori (se il contratto viene assegnato a un fornitore diverso).

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1335 della Commissione, del 17 maggio 2024, relativa all’accettazione di una domanda presentata dall’Irlanda a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di temporanea non applicazione della tabella 6.3, riga 6b, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione riguardante i requisiti per la valutazione della conformità per un sottosistema a terra - prove con due sistemi di bordo di fornitori diversi [notificata con il numero C(2024) 3227] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1335 of 17 May 2024 accepting a request submitted by Ireland pursuant to Article 7(4) of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council not to apply temporarily Item 6b of Table 6.3 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1695 conformity assessment requirements for a Trackside Subsystem – Testing with Two onboard Systems from different suppliers (notified under doc

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1335 21.5.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1335 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2024 relativa all’accettazione di una domanda presentata dall’Irlanda a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di temporanea non applicazione della tabella 6.3, riga 6b, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione riguardante i requisiti per la valutazione della conformità per un sottosistema a terra - prove con due sistemi di bordo di fornitori diversi [notificata con il numero C(2024) 3227] (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 4 luglio 2023 l’Irlanda ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, una domanda di temporanea non applicazione della tabella 6.3, riga 6, del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ( 2 ) riguardante i requisiti per la valutazione della conformità per un sottosistema a terra, che stabilisce l’obbligo di effettuare le prove con due sistemi di bordo di fornitori diversi per verificare l’interoperabilità della soluzione di segnalamento. La domanda è stata presentata nel contesto del progetto relativo al sistema di protezione del treno (TPS), che fornirà l’infrastruttura di terra del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di livello 1 per la tratta Drogheda-Greystone e fino al confine con l’Irlanda del Nord. Si tratta della prima installazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) sulla rete irlandese. (2) Il progetto TPS attuerà l’ETCS di livello 1 in sovrapposizione al sistema di segnalamento esistente. Opererà parallelamente all’attuale sistema di classe B per consentire un utilizzo flessibile del materiale rotabile sulla rete ferroviaria irlandese. Il sistema è sviluppato conformemente alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) - ERTMS Baseline 3 Release 2, gruppo di specifiche # 3, di cui all’allegato A, tabella A 2.3, del regolamento (UE) 2016/919, alle norme nazionali stabilite dalla Commission for railway regulation (CRR) e alla norma ferroviaria irlandese IRS-305-A. Questo progetto costituirà il punto di partenza per lo sviluppo dell’ETCS sulla rete irlandese e l’implementazione a bordo a livello nazionale. (3) Nel frattempo il regolamento (UE) 2016/919 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione ( 3 ) . Tenuto conto del regime di transizione definito nell’appendice B, tabella B2, riga 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, il requisito relativo alle prove con due sistemi di bordo di fornitori diversi di cui alla tabella 6.3, riga 6, del regolamento (UE) 2016/919 corrisponde nella sostanza a quello della tabella 6.3, riga 6b, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La domanda dovrebbe pertanto essere considerata una domanda di temporanea non applicazione della tabella 6.3, riga 6b, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. (4) Commissionare l’esecuzione delle prove a un altro fornitore ETCS comporterebbe costi del 40 % superiori al valore del contratto di progettazione e fornitura dell’infrastruttura di terra attualmente aggiudicato. Il ritardo nella certificazione dell’infrastruttura ETCS di terra farebbe slittare di almeno 10 mesi la messa in servizio della nuova flotta equipaggiata con l’ETCS. (5) Poiché non sono presenti altri sistemi ETCS sulla rete irlandese, non vi è alcun rischio che si verifichino problemi di compatibilità. L’Irlanda ha confermato che le prove sarebbero effettuate in futuro senza costi aggiuntivi qualora il contratto di implementazione a bordo a livello nazionale fosse aggiudicato a un fornitore ETCS diverso al fine di garantire la compatibilità totale dei sistemi ETCS tra diversi fornitori. L’aggiudicazione di tale appalto è prevista per il 2024. (6) In alternativa all’esecuzione delle prove di esercizio con almeno due sottosistemi di bordo certificati di fornitori diversi, Irish Rail ha proposto di eseguire tali prove con l’unico sottosistema certificato di bordo a sua disposizione (vale a dire il fornitore esistente) nell’ambito dell’attuale progetto «Drogheda-Greystone» e di garantire che il fornitore esistente sia contrattualmente responsabile, qualora emerga un problema di non interoperabilità nell’ambito della prova, di modificare l’infrastruttura di terra entro la fine del 2027. (7) L’Irlanda ha confermato il proprio impegno a far sì che, nell’ambito dei futuri contratti di implementazione ETCS a livello nazionale (a bordo e a terra), entro la fine del 2027 sia completato quanto segue: — qualora il contratto di bordo sia aggiudicato allo stesso fornitore, questo sia tenuto a completare le prove di esercizio di laboratorio con il banco di prova di un altro fornitore certificato per l’ETCS di bordo; — qualora il contratto di bordo sia aggiudicato a un altro fornitore, le prove di esercizio siano condotte in situazioni reali con un sistema certificato di un altro fornitore conformemente alla STI. (8) Sulla base di quanto precede, per l’infrastruttura ETCS di terra di livello 1 del progetto «Drogheda-Greystone» è opportuno considerare soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. È pertanto opportuno accogliere la domanda dell’Irlanda. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda presentata dall’Irlanda di temporanea non applicazione della tabella 6.3, riga 6b, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 è accolta. Le autorità irlandesi informano la Commissione in merito all’introduzione dell’ERTMS sulla rete irlandese entro il 31 dicembre di ogni anno, in linea con il piano nazionale di attuazione dell’ERTMS. Articolo 2 L’Irlanda è destinataria della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2027. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2024 Per la Commissione Adina VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea ( GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/919/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 ( GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 380 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1335/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La deroga riguarda i requisiti di interoperabilità ferroviaria secondo la Direttiva (UE) 2016/797 e le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) ERTMS Baseline 3. Questa decisione di esecuzione è rilevante per gestori di infrastrutture ferroviarie, fornitori ETCS e autorità di regolazione ferroviaria che devono comprendere le eccezioni temporanee alle norme di conformità e certificazione dei sottosistemi di controllo-comando e segnalamento. La deroga è valida fino al 31 dicembre 2027 e rappresenta un'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva sull'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

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