Decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato
Quali sono gli obiettivi e le modalità di applicazione dell'Accordo di partenariato per la pesca sostenibile tra l'UE e la Gambia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2019/1332 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo di partenariato per la pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia. L'accordo, negoziato dalla Commissione europea e sottoscritto il 19 ottobre 2018, sostituisce il precedente accordo di pesca risalente al 1987, modernizzando il quadro normativo delle relazioni bilaterali nel settore ittico. L'obiettivo principale è promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque gambiane, attraverso una collaborazione più stretta tra le due parti. L'accordo è accompagnato da un protocollo di attuazione che specifica le modalità operative della cooperazione. Per garantire l'avvio rapido delle attività di pesca delle navi dell'Unione, sia l'accordo che il protocollo sono stati applicati provvisoriamente a partire dalla data della firma, in attesa del completamento delle procedure di ratifica necessarie per l'entrata in vigore definitiva. La decisione del Consiglio del 25 giugno 2019 ha conferito al presidente del Consiglio l'autorità di designare i firmatari ufficiali dell'accordo a nome dell'Unione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato
EN: Council Decision (EU) 2019/1332 of 25 June 2019 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Protocol on the implementation of that Partnership Agreement
Testo normativo
8.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 208/1
DECISIONE (UE) 2019/1332 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2019
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
viste la raccomandazione della Commissione e la decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati,
considerando quanto segue:
(1)
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia («accordo di partenariato») nonché un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato («protocollo»). L'accordo di partenariato e il protocollo sono stati siglati il 19 ottobre 2018.
(2)
L'accordo di partenariato abroga l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia
(
1
)
, che è entrato in vigore il 2 giugno 1987.
(3)
L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Gambia di collaborare più strettamente nel promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque gambiane.
(4)
L'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere firmati. Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma in attesa che siano epletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia, fatta salva la conclusione di tali atti.
I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partenariato e il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Conformemente al suo articolo 14, l'accordo di partenariato è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(
2
)
Articolo 4
Conformemente al suo articolo 13, il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(
3
)
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(
1
)
GU L 146 del 6.6.1987, pag. 3
.
(
2
)
La data di applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
(
3
)
La data di applicazione a titolo provvisorio del protocollo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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L'accordo di partenariato per la pesca sostenibile rappresenta uno strumento di cooperazione internazionale nel settore della pesca, disciplinato dal diritto dell'Unione europea e dal diritto internazionale. I professionisti che operano nel settore ittico e nel commercio estero devono considerare l'applicazione provvisoria degli accordi, la sostenibilità ambientale delle risorse alieutiche e le modalità di accesso alle acque territoriali. La normativa è rilevante per armatori, società di pesca, consulenti commerciali e operatori del settore agroalimentare che gestiscono importazioni ed esportazioni di prodotti ittici.
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