Decisione UE In vigore

Decisione UE 1324/2020

Decisione (UE) 2020/1324 del Consiglio del 21 settembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all’adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Pubblicato: 21/09/2020 In vigore dal: 21/09/2020 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni che l'UE pone per l'approvazione dell'adesione del Regno Unito alla Convenzione sul commercio dei cereali del 1995?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1324 autorizza l'Unione europea a supportare l'adesione del Regno Unito alla Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, ma con una condizione fondamentale: l'adesione non deve avere effetto e la convenzione non deve essere applicata provvisoriamente al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso britannico (articolo 126). Questa decisione è stata adottata dal Consiglio dell'UE il 21 settembre 2020, in risposta alla richiesta formale del Regno Unito del 9 aprile 2020 di aderire alla convenzione a partire dal 1° gennaio 2021. Dal punto di vista pratico, il Regno Unito, essendo un importante produttore di cereali (orzo e frumento), sarebbe classificato come membro importatore secondo l'articolo 12 della convenzione. L'adesione britannica comporterebbe una riduzione dei voti assegnati all'UE nel sistema di quota dei membri (articolo 11), ma non influenzerebbe i voti dell'Unione nel sistema di votazione per i membri importatori/esportatori (articolo 12), poiché l'UE rimane membro esportatore. La condizione temporale è cruciale: l'effettività dell'adesione è subordinata al completamento del periodo di transizione post-Brexit, garantendo così continuità normativa durante la fase di separazione istituzionale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1324 del Consiglio del 21 settembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all’adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 EN: Council Decision (EU) 2020/1324 of 21 September 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Grains Council concerning the accession of the United Kingdom to the Grains Trade Convention, 1995

Testo normativo

25.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 311/6 DECISIONE (UE) 2020/1324 DEL CONSIGLIO del 21 settembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito all’adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), è stata conclusa dall’Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio ( 1 ) , ed è entrata in vigore il 1 o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni. (2) A norma dell’articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 10 giugno 2019 ( 2 ) , la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021. (3) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, i governi di tutti gli Stati possono aderirvi alle condizioni che il consiglio internazionale dei cereali ritenga appropriate. (4) Il 9 aprile 2020 il Regno Unito ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione a decorrere dal 1 o gennaio 2021. (5) Il Regno Unito è un importante produttore di cereali, in particolare di orzo e frumento. Se è approvata la sua domanda di aderire alla convenzione e, di conseguenza, è autorizzata la sua partecipazione al consiglio internazionale dei cereali, il Regno Unito sarà un membro importatore ai sensi dell’articolo 12 della convenzione. Poiché l’Unione è un membro esportatore, l’adesione del Regno Unito non avrà alcuna conseguenza sul numero di voti assegnati all’Unione ai fini della votazione ai sensi dell’articolo 12 della convenzione. Tuttavia l’adesione del Regno Unito ridurrà, a decorrere dall’anno finanziario 2021/2022, il numero di voti assegnati all’Unione ai sensi dell’articolo 11 della convenzione, che determina la quota dei membri. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali e approvare l’adesione del Regno Unito alla convenzione a condizione che l’adesione non abbia effetto e che la convenzione non sia applicata a titolo provvisorio al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali è di approvare l’adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995, a condizione che l’adesione non abbia effetto e che la convenzione non sia applicata a titolo provvisorio al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente J. KLOECKER ( 1 ) Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all’approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all’aiuto alimentare, che costituiscono l’accordo internazionale sui cereali del 1995 ( GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/813 del Consiglio, del 17 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ( GU L 133 del 21.5.2019, pag. 19 ). ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 .

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La Decisione riguarda l'adesione del Regno Unito a convenzioni internazionali sui cereali e il coordinamento delle posizioni dell'UE presso organismi internazionali. Operatori nel settore agroalimentare, trader di cereali e società import-export devono considerare gli effetti sulla governance internazionale, sulla quota di voti UE e sulle regole commerciali multilaterali. La normativa interseca diritto internazionale, accordi commerciali e diritto dell'UE sulla rappresentanza esterna, rilevante per chi opera in relazioni commerciali transfrontaliere e negoziazioni su commodity agricole.

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