Decisione (UE) 2021/1320 del Consiglio del 30 luglio 2021 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ellenica
Cosa stabilisce la Decisione UE 2021/1320 sulla nomina del supplente del Comitato delle regioni proposto dalla Grecia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1320 del Consiglio del 30 luglio 2021 riguarda la nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni, l'organo consultivo dell'Unione europea composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali. La decisione si applica specificamente alla sostituzione di un seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni di Konstantinos Tzioumis, membro greco precedentemente nominato. Il governo greco ha proposto Dimitrios Kafantaris, consigliere comunale del comune di Pylos-Nestoras, quale nuovo supplente per completare il mandato in corso. La nomina è valida fino al 25 gennaio 2025, data di scadenza del mandato del Comitato delle regioni per il periodo 2020-2025. In pratica, Kafantaris acquisisce il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato e di esercitare le funzioni di membro supplente, sostituendo il titolare in caso di assenza, mantenendo il suo incarico di consigliere comunale come richiesto dalla normativa dell'Unione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/1320 del Consiglio del 30 luglio 2021 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ellenica
EN: Council Decision (EU) 2021/1320 of 30 July 2021 appointing an alternate member, proposed by the Hellenic Republic, of the Committee of the Regions
Testo normativo
10.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 286/16
DECISIONE (UE) 2021/1320 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2021
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ellenica
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni
(
1
)
,
vista la proposta del governo greco,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.
(2)
Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102
(
2
)
, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
(3)
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Konstantinos TZIOUMIS.
(4)
Il governo greco ha proposto il sig. Dimitrios KAFANTARIS, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito della collettività locale,
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Πύλου-Νέστορος
(consigliere comunale, comune di Pylos-Nestoras), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Dimitrios KAFANTARIS, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale,
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Πύλου-Νέστορος
(consigliere comunale, comune di Pylos-Nestoras), è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(
1
)
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13
.
(
2
)
Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (
GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2
).
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La Decisione UE 2021/1320 disciplina la composizione del Comitato delle regioni secondo l'articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiedendo che i membri siano titolari di mandato elettorale o politicamente responsabili dinanzi ad assemblee elette. La nomina di supplenti del Comitato delle regioni segue le procedure di designazione nazionale e richiede il rispetto dei criteri di rappresentanza territoriale e democratica stabiliti dalla Decisione UE 2019/852.
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