Decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 della Commissione, del 27 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania notificata con il numero C(2025) 4423
Quali misure di emergenza adotta l'UE per contenere il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e quali sono le zone interessate?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 della Commissione europea del 27 giugno 2025 istituisce misure di emergenza provvisorie per contenere il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, a seguito della conferma di due focolai nel distretto di Teleorman il 17 giugno 2025. La decisione si applica alle autorità competenti rumene e ai soggetti che operano nel settore zootecnico ovino e caprino, nonché agli operatori commerciali che movimentano animali e prodotti da questa regione. In pratica, la Romania deve istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni composta da una zona di protezione (raggio di 5 km dai focolai) e una zona di sorveglianza (raggio di 20 km), all'interno delle quali applicare misure di controllo specifiche per prevenire la diffusione della malattia. Le misure rimangono in vigore fino al 18 luglio 2025 nella zona di sorveglianza esterna e al 10 luglio 2025 nella zona di sorveglianza interna, con l'obiettivo di evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi commerciali intra-UE e verso paesi terzi, garantendo al contempo la sicurezza sanitaria del patrimonio zootecnico.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1319 della Commissione, del 27 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania [notificata con il numero C(2025) 4423]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1319 of 27 June 2025 concerning certain interim emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Romania (notified under document C(2025) 4423)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1319
1.7.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1319 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2025
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania
[notificata con il numero C(2025) 4423]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La Romania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito alla comparsa di due focolai della malattia in caprini e ovini nel distretto di Teleorman, confermati il 17 giugno 2025. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Romania ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.
(5)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, in termini spaziali e temporali, a livello di Unione, tale zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini.
(6)
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, tra cui la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato dalla malattia, come pure il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)
(
4
)
. Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, vi è un aumento del rischio di diffusione della malattia dovuto alla contemporanea comparsa di due focolai a sette chilometri di distanza l’uno dall’altro.
(7)
Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Romania dovrebbero pertanto figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(8)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(9)
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza in Romania siano istituite immediatamente e inserite nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone.
(10)
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Romania provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato;
c)
le misure da applicare obbligatoriamente nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di applicazione di cui all’allegato.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 18 luglio 2025.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
.
ALLEGATO
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Distretto di Teleorman
RO-CAPRIPOX-2025-00001
RO-CAPRIPOX-2025-00002
Zona di protezione:
Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.284226, Long. 24.915503 (2025/1), Lat. 44.306659, Long. 24.999652 (2025/2).
9.7.2025
Zona di sorveglianza:
Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.284226, Long. 24.915503 (2025/1), Lat. 44.306659, Long. 24.999652 (2025/2), excluding the areas contained in the protection zone.
18.7.2025
Zona di sorveglianza:
Those parts of Teleorman county, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.284226, Long. 24.915503 (2025/1), Lat. 44.306659, Long. 24.999652 (2025/2).
10.7.2025 – 18.7.2025
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1319/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La decisione riguarda la sanità animale e il controllo delle malattie trasmissibili secondo il regolamento (UE) 2016/429, con particolare riferimento alle misure di regionalizzazione, alle zone di protezione e sorveglianza, e ai criteri epidemiologici per la gestione di malattie di categoria A. Operatori del settore zootecnico, veterinari ufficiali e autorità competenti devono consultare questa normativa per comprendere le restrizioni ai movimenti di animali, i controlli sanitari obbligatori e le implicazioni commerciali delle zone delimitate.
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