Decisione UE In vigore

Decisione UE 1319/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1319 della Commissione del 26 luglio 2022 relativa all’accettazione di una domanda, presentata dalla Francia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione di talune disposizioni delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) riguardanti la riconfigurazione di materiale rotabile esistente in 19 convogli TGV P–DUPLEX notificata con il numero C(2022) 5150 (Il testo in lingua fr

Pubblicato: 26/07/2022 In vigore dal: 26/07/2022 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per cui la Francia può ottenere l'esenzione dall'applicazione di specifiche norme tecniche di interoperabilità ferroviaria per la riconfigurazione dei treni TGV?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1319 consente alla Francia di non applicare determinate specifiche tecniche di interoperabilità (STI) nella riconfigurazione di 19 convogli TGV P-DUPLEX, a condizione che sia provata l'impossibilità economica del progetto. La riconfigurazione riguarda treni prodotti nel 2006 che necessitano di manutenzione di mezza vita e ricongiunzione delle loro componenti originali. L'esenzione è stata concessa perché l'applicazione delle attuali STI comporterebbe un aumento dei costi superiore al 60%, rendendo il progetto economicamente insostenibile e causando ritardi di circa tre anni con perdite stimate oltre 100 milioni di euro per l'operatore. La Commissione europea ha ritenuto che le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2016/797 fossero soddisfatte, poiché i treni hanno già dimostrato conformità ai requisiti di sicurezza applicabili al momento della loro autorizzazione iniziale e hanno circolato in condizioni di sicurezza. In alternativa alle STI attuali, verranno applicate le disposizioni vigenti al momento dell'autorizzazione iniziale del 2006, garantendo comunque la conformità a Baseline 3 ERTMS e altri standard di sicurezza moderni.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1319 della Commissione del 26 luglio 2022 relativa all’accettazione di una domanda, presentata dalla Francia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione di talune disposizioni delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) riguardanti la riconfigurazione di materiale rotabile esistente in 19 convogli TGV P–DUPLEX [notificata con il numero C(2022) 5150] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1319 of 26 July 2022 accepting a request submitted by France pursuant to Article 7(4) of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council for the non-application of certain technical specification for interoperability (TSI) provisions for re-configuration of existing rolling stock into 19 TGV P-DUPLEX trainsets (notified under document C(2022) 5150) (Only the French text is authentic)

Testo normativo

28.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199/6 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1319 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2022 relativa all’accettazione di una domanda, presentata dalla Francia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione di talune disposizioni delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) riguardanti la riconfigurazione di materiale rotabile esistente in 19 convogli TGV P–DUPLEX [notificata con il numero C(2022) 5150] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) In data 10 dicembre 2021 la Francia ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, una domanda di non applicazione di talune disposizioni stabilite nelle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione ( 2 ) («STI LOC & PAS»), all’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione ( 3 ) («STI PMR») e all’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione ( 4 ) («STI NOI»), a un progetto di ristrutturazione di materiale rotabile riguardante 19 convogli progettati per circolare sulla rete ferroviaria francese. (2) La domanda è stata presentata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, vale a dire a causa della mancata redditività economica del progetto per la parte riguardante la ristrutturazione dei convogli interessati. (3) La domanda riguarda la ricostruzione di 19 convogli di cui locomotive e carrozze erano state separate al momento della loro produzione nel 2006. A causa della domanda del mercato all’epoca, le locomotive di tali convogli circolavano (e circolano tuttora) come carrozze congiunte del tipo «Réseau 1N», mentre le carrozze di tali convogli circolavano come locomotive congiunte di tipo «Réseau». (4) Oggi tali convogli sono prossimi al fermo per la manutenzione «di mezza vita». È previsto un intervento di manutenzione per garantirne il funzionamento sicuro per altri 16 anni. L’intervento di manutenzione prevede il ricongiungimento delle locomotive e delle carrozze originali. La fase di lavoro per la ristrutturazione durerà dal 2022 e il 2025, dopo che l’ingresso dei primi convogli in officina è avvenuto nel febbraio 2022. L’obiettivo è ottenere l’autorizzazione del tipo per i 19 convogli oggetto della ristrutturazione entro dicembre 2023 e successivamente le autorizzazioni relative alla conformità al tipo per ciascun convoglio. (5) La strategia di autorizzazione per il processo di riconfigurazione è basata su una «nuova» autorizzazione, come variante del tipo TGV Duplex già autorizzato in precedenza. Date queste condizioni, solo le parti modificate delle carrozze dovranno essere rese conformi alle STI. Le locomotive non sono soggette ad alcuna modifica, ma sono considerate elementi nuovi del tipo TGV Duplex e la loro autorizzazione deve essere considerata una «prima» autorizzazione che richiede una dimostrazione della piena conformità alle attuali STI LOC & PAS, PMR e NOI. (6) Le locomotive e le carrozze dei 19 convogli soggetti a ristrutturazione e riconfigurazione sono conformi alle norme e alle STI applicabili al momento della loro produzione. Dal 2006 le STI pertinenti sono state oggetto di elaborazioni e i loro requisiti sono stati resi più rigorosi. La domanda di non applicazione è motivata dal fatto che applicare le attuali STI a convogli già esistenti comporterebbe notevoli costi aggiuntivi di ristrutturazione e riconfigurazione, nonché un considerevole ritardo nella rimessa in circolazione di tali convogli. (7) Inoltre, l’applicazione dei punti 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 e 4.2.8.2.9 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, dei punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, e del punto 4.2.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 imporrebbe al fornitore di effettuare importanti studi di sviluppo, assegnare delle risorse e sostenere costi aggiuntivi per i materiali, mettendo in dubbio la sostenibilità economica del progetto, alla luce del fatto che il costo unitario stimato del progetto aumenterebbe di oltre il 60 %. (8) Tali costi supplementari non possono essere assorbiti dai 19 convogli senza mettere in discussione la pertinenza economica e la fattibilità del progetto di ristrutturazione e riconfigurazione. (9) Nel quadro del progetto sarà garantita la conformità ad altre disposizioni delle attuali STI, compresa la modifica dell’illuminazione interna, delle piattaforme interne e degli spazi per i passeggeri, delle finestre anteriori, delle spie e delle luci di controllo, degli attacchi di emergenza, dei segnalatori acustici, del segnalamento interno, dei pittogrammi e delle informazioni tattili e del generatore sonoro in cabina in conformità ai punti 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, da 4.2.7.1.1 a 4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 e 4.2.2.7.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e del punto 4.2.2.4 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014. (10) Il progetto garantirà inoltre che i 19 convogli siano pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ( 5 ) , compresa una ristrutturazione per ottenere la conformità alla Baseline 3 ERTMS. (11) Se la domanda di non applicazione non fosse accettata, la capacità di trasporto nell’area di futuro uso dei 19 convogli rischierebbe di essere compromessa a scapito dei passeggeri del trasporto ferroviario. Il progetto subirebbe un ritardo di circa tre anni. L’interruzione del progetto comporterebbe la messa fuori servizio dei treni, con ripercussioni sugli interessi commerciali dell’operatore nel 2023, durante la ripresa del settore ferroviario in seguito alla pandemia di COVID-19. Si stima che tale perdita di entrate per l’operatore sarebbe superiore ai 100 milioni di EUR. (12) Nel corso della 93 a riunione del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, i rappresentanti francesi hanno condiviso con gli altri membri le informazioni sulla domanda di non applicazione. (13) Qualsiasi potenziale impatto sulla sicurezza derivante dalla non applicazione di talune disposizioni delle STI LOC & PAS, PRM e NOI è attenuato dal fatto che è già stata dimostrata la conformità dei 19 convogli riconfigurati ai rispettivi requisiti di sicurezza applicabili al momento della loro autorizzazione iniziale nel 2006 e che da allora hanno circolato in condizioni di sicurezza. (14) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 debbano essere considerate soddisfatte per le locomotive e le carrozze dei 19 convogli interessati. È pertanto opportuno accettare la domanda presentata dalla Francia di non applicazione dei punti 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 e 4.2.8.2.9 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, dei punti 4.2.1, 4.2.2, e 4.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, e del punto 4.2.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014, mitigando la non applicazione di detti punti tramite l’applicazione, in alternativa, delle disposizioni in vigore al momento dell’autorizzazione iniziale. (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda, presentata dalla Francia, di non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui agli allegati del regolamento (UE) n. 1302/2014, del regolamento (UE) n. 1300/2014 e del regolamento (UE) n. 1304/2014, quali indicati nell’allegato I della presente decisione, ai 19 convogli TGV P-DUPLEX riconfigurati costituiti dai veicoli elencati nell’allegato II della presente decisione, è accettata. Le disposizioni oggetto della domanda di non applicazione di cui al primo comma, unitamente alle disposizioni alternative da applicare, sono elencate nell’allegato I. L’area d’uso dei veicoli di cui all’allegato II è la Francia. Articolo 2 La Francia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022 Per la Commissione Adina-Ioana VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea ( GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1 ). ALLEGATO I La tabella che segue elenca le disposizioni di cui all’articolo 1 che non devono essere applicate e le disposizioni che devono invece essere applicate al loro posto Disposizione della STI non applicata Disposizione alternativa applicata STI LOC & PAS 4.2.3.1 — Sagoma Per le locomotive: Schede UIC 505-1 e 506 Per le carrozze: EN 15273-2 (novembre 2017), decisione 2008/232/CE della Commissione (STI AV MR abrogata), decisione 2011/291/UE della Commissione (STI LOC & PAS abrogata) STI LOC & PAS 4.2.8.2.6 — Fattore di potenza Certificato «CE» di verifica con riferimento: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048 STI LOC & PAS 4.2.10.4.4 — Capacità di movimento Norma francese NF F16-103 STI LOC & PAS 4.2.3.3.2 — Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti Specifica francese SAMI D 001 STI LOC & PAS 4.2.3.7 — Cacciapietre Ordinanza francese «arrêté MR» del 5 giugno 2000, paragrafo 2.2.1 STI LOC & PAS 4.2.8.2.9 — Requisiti relativi al pantografo Decisione 2002/735/CE della Commissione (STI AV MR abrogata), ordinanza francese «arrêté MR» del 5 giugno 2000, paragrafo 3.2.1, scheda UIC 608. STI NOI 4.2.1. — Limiti relativi al rumore in stazionamento Decisione 2002/735/CE della Commissione (STI AV MR abrogata) STI NOI 4.2.2. — Limiti dell’emissione sonora all’avviamento STI NOI 4.2.3. — Limiti relativi al rumore all’avviamento STI PMR 4.2.2.1. — Sedili Decisione 2008/164/CE della Commissione (STI PMR abrogata) ALLEGATO II Le seguenti tabelle elencano il numero europeo di veicolo [NEV, quale definito dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione] delle locomotive e delle carrozze di cui all’articolo 1 da riconfigurare in convogli TGV P-DUPLEX. L’ordine delle righe delle tabelle lascia impregiudicate le coppie «locomotive + carrozze» da formare. I NEV delle locomotive e delle carrozze possono subire modifiche in seguito alla riconfigurazione. Tabella 2.1 Locomotive Locomotiva 1 Locomotiva 2 93870384001-8 93870384002-6 93870384003-4 93870384004-2 93870384007-5 93870384008-3 93870384009-1 93870384010-9 93870384011-7 93870384012-5 93870384013-3 93870384014-1 93870384015-8 93870384016-6 93870384017-4 93870384018-2 93870384019-0 93870384020-8 93870384021-6 93870384022-4 93870384023-2 93870384024-0 93870384025-7 93870384026-5 93870384027-3 93870384028-1 93870384005-9 93870384006-7 93870384029-9 93870384030-7 93870384031-5 93870384032-3 93870384033-1 93870384034-9 93870384035-6 93870384036-4 93870384037-2 93870384038-0 Tabella 2.2 Carrozze Carrozza 1 Carrozza 2 Carrozza 3 Carrozza 4 Carrozza 5 Carrozza 6 Carrozza 7 Carrozza 8 93870291601-7 93870292601-6 93870293601-5 93870294601-4 93870295601-3 93870296601-2 93870297601-1 93870298601-0 93870291602-5 93870292602-4 93870293602-3 93870294602-2 93870295602-1 93870296602-0 93870297602-9 93870298602-8 93870291604-1 93870292604-0 93870293604-9 93870294604-8 93870295604-7 93870296604-6 93870297604-5 93870298604-4 93870291605-8 93870292605-7 93870293605-6 93870294605-5 93870295605-4 93870296605-3 93870297605-2 93870298605-1 93870291606-6 93870292606-5 93870293606-4 93870294606-3 93870295606-2 93870296606-1 93870297606-0 93870298606-9 93870291607-4 93870292607-3 93870293607-2 93870294607-1 93870295607-0 93870296607-9 93870297607-8 93870298607-7 93870291608-2 93870292608-1 93870293608-0 93870294608-9 93870295608-8 93870296608-7 93870297608-6 93870298608-5 93870291609-0 93870292609-9 93870293609-8 93870294609-7 93870295609-6 93870296609-5 93870297609-4 93870298609-3 93870291610-8 93870292610-7 93870293610-6 93870294610-5 93870295610-4 93870296610-3 93870297610-2 93870298610-1 93870291611-6 93870292611-5 93870293611-4 93870294611-3 93870295611-2 93870296611-1 93870297611-0 93870298611-9 93870291612-4 93870292612-3 93870293612-2 93870294612-1 93870295612-0 93870296612-9 93870297612-8 93870298612-7 93870291616-5 93870292616-4 93870293616-3 93870294616-2 93870295616-1 93870296616-0 93870297616-9 93870298616-8 93870291617-3 93870292617-2 93870293617-1 93870294617-0 93870295617-9 93870296617-8 93870297617-7 93870298617-6 93870291603-3 93870292603-2 93870293603-1 93870294603-0 93870295603-9 93870296603-8 93870297603-7 93870298603-6 93870291619-9 93870292619-8 93870293619-7 93870294619-6 93870295619-5 93870296619-4 93870297619-3 93870298619-2 93870291613-2 93870292613-1 93870293613-0 93870294613-9 93870295613-8 93870296613-7 93870297613-6 93870298613-5 93870291614-0 93870292614-9 93870293614-8 93870294614-7 93870295614-6 93870296614-5 93870297614-4 93870298614-3 93870291615-7 93870292615-6 93870293615-5 93870294615-4 93870295615-3 93870296615-2 93870297615-1 93870298615-0 93870291618-1 93870292618-0 93870293618-9 93870294618-8 93870295618-7 93870296618-6 93870297618-5 93870298618-4

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La Decisione riguarda l'interoperabilità ferroviaria europea, le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), la direttiva 2016/797 e le esenzioni per motivi di sostenibilità economica. Professionisti del settore ferroviario e consulenti normativi consultano questa decisione per comprendere le deroghe alle norme tecniche, i criteri di non applicazione delle STI, e le procedure di autorizzazione per materiale rotabile riconfigurabile secondo la normativa UE.

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