Decisione (UE) 2024/1315 del Consiglio, del 22 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 58a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo alle modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
Quali sono le modifiche al RID (Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia) che l'Unione europea intende adottare nella 58ª sessione del comitato di esperti?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1315 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in merito a 12 modifiche tecniche dell'Appendice C della Convenzione COTIF, che disciplina il trasporto ferroviario internazionale di merci pericolose. Queste modifiche riguardano principalmente l'adeguamento delle norme al progresso scientifico e tecnico, includendo: l'introduzione di disposizioni per il trasporto di alluminio fuso (ONU 3257), il trasporto di rifiuti contenenti amianto alla rinfusa, l'aggiornamento dei riferimenti agli standard UIC più recenti, e il miglioramento delle marcature di manovra e dell'identificazione dei carri. La decisione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e ai vettori ferroviari che operano nel trasporto internazionale di merci pericolose, garantendo uniformità normativa e sicurezza operativa. L'UE ha espresso consenso tecnico su tutte le 12 proposte, permettendo ai rappresentanti dell'Unione di concordare eventuali modifiche minori senza necessità di ulteriori delibere del Consiglio.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/1315 del Consiglio, del 22 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 58a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo alle modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
EN: Council Decision (EU) 2024/1315 of 22 April 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 58th session of the Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail as regards the amendment of Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1315
15.5.2024
DECISIONE (UE) 2024/1315 DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 58
a
sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo alle modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia («COTIF»), del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999
(
1
)
.
(2)
A norma dell’articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l’ammissione di materiale ferroviario da utilizzare nel traffico internazionale sono disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l’appendice C della COTIF.
(3)
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, con riferimento al RID.
(4)
A norma dell’articolo 18 della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della COTIF («comitato di esperti RID») può adottare modifiche, tra l’altro, dell’allegato del RID.
(5)
Il comitato di esperti RID, nella 58
a
sessione del 23 maggio 2024, dovrebbe adottare modifiche volte ad adeguare l’allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID vincoleranno l’Unione.
(7)
Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose per ferrovia, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
(8)
Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.
(9)
Nell’ambito della 17
a
sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 22 maggio 2024, potranno essere concordate modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato della presente decisione, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose presso la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 58
a
sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («comitato di esperti RID») nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, figura nell’allegato della presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
con l’indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (
GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1
).
(
2
)
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (
GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13
).
ALLEGATO
Proposta
Documento di riferimento
Oggetto
Osservazioni
Posizione dell'UE
1.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/3
Modifica del capitolo 1.4.2.2.7 del RID per quanto riguarda il riferimento alla scheda UIC 472 (obbligo del vettore di informare il macchinista della posizione delle merci pericolose nel treno)
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
2.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/4
Modifica del capitolo 5.3.4.1 del RID per quanto riguarda le disposizioni relative alle marcature di manovra
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
3.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/5
Modifica del RID per includere disposizioni per il trasporto di alluminio fuso numero ONU 3257
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
4.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/7
Modifica del capitolo 1.11 del RID per introdurre un riferimento alla più recente edizione dell'IRS 20201 dell'UIC
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
5.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/8 e OTIF/RID/CE/GTP/2023/INF.10
Identificazione nel documento di trasporto del carro e, se del caso, del contenitore di grandi dimensioni, del contenitore cisterna o della cisterna mobile
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
6.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/9
Modifica del capitolo 3.2.2 del RID per introdurre un riferimento all'IRS 20221 dell'UIC invece che alla scheda UIC 221
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
7.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/10
Testi consolidati adottati in sede di riunioni congiunte nel 2021 e nel 2022 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2022
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
8.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/11
Estratti del progetto di relazione della 114
a
sessione del WP.15 dell'UNECE (Ginevra, 6-10 novembre 2023) (documenti ECE/TRANS/WP.15/2023/R.3 e Add., ECE/TRANS/WP.15/2023/R.4 e Add.)
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
9.
OTIF/RID/CE/GTP/2023/INF.4
Modifica del RID per introdurre un riferimento alla terza edizione dell'IRS 50592 dell'UIC
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
10.
ECE-TRANS-WP15-114-GE-inf7e
Proposta sulle modalità di modifica del CW38 del RID al fine di consentire il trasporto alla rinfusa di specifiche categorie di rifiuti contenenti amianto (nn. ONU 2590 e 2212)
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
11.
ECE-TRANS-WP15-114-GE-inf14e
Proposte sulle modalità di adeguamento dei capitoli 4.1 e 5.4 del RID per consentire il trasporto di rifiuti in imballaggi interni riuniti in un imballaggio esterno
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
12.
ECE-TRANS-WP15-114-GE-inf19e
Modifica del capitolo 1.8.3.11, lettera b), secondo trattino, del RID per specificare gli argomenti dell'esame per i consulenti per la sicurezza
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo all'adozione del testo modificato
Concorda
Tutti i documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web dell'OTIF (
http://otif.org/en/?page_id=7321
e
http://otif.org/en/?page_id=7322
) o sul sito web dell'UNECE (
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/377548
) e si intendono comprendenti le modifiche discusse in seno al gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2023 e riportate nell'allegato I del documento OTIF/RID/CE/GTP/2023-A (Relazione finale della 16
a
sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID — Londra, 20-23 novembre 2023), disponibile anche sul sito web dell'OTIF (
http://otif.org/en/?page_id=254
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1315/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2024/1315 è il riferimento normativo per chi opera nel trasporto ferroviario internazionale di merci pericolose, disciplinando RID, COTIF e le norme tecniche OTIF. Aziende di logistica, vettori ferroviari e consulenti per la sicurezza del trasporto consultano questa normativa per conformità alle disposizioni su classificazione delle merci pericolose, imballaggio, marcature, documenti di trasporto e qualificazione dei consulenti per la sicurezza.
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