Decisione (UE) 2025/1302 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato
Cosa stabilisce la Decisione UE 2025/1302 riguardo alla proroga del Titolo VIII sull'energia nell'accordo commerciale UE-Regno Unito?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1302 del Consiglio del 17 giugno 2025 affronta la questione della continuità normativa nel settore energetico tra l'Unione europea e il Regno Unito. Il Titolo VIII dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dedicato all'energia e alle materie prime, era originariamente previsto cessare il 30 giugno 2026. La decisione interpreta l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo per consentire al Consiglio di partenariato di adottare una decisione di proroga prima della scadenza (prima del 1° luglio 2026), purché gli effetti decorrono solo dal 1° luglio 2026. In pratica, ciò significa che le parti possono decidere anticipatamente di estendere l'applicazione del Titolo VIII fino al 31 marzo 2027, evitando così un vuoto normativo che creerebbe incertezza giuridica. La proroga mira a garantire continuità negli scambi energetici, stabilità del mercato e certezza del diritto per operatori economici, imprese e investitori attivi nel settore dell'energia tra UE e Regno Unito. Questo approccio consente di mantenere un quadro giuridico prevedibile per la cooperazione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e sostenibilità ambientale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2025/1302 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato
EN: Council Decision (EU) 2025/1302 of 17 June 2025 establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards decision No 2/2025 of the Partnership Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1302
2.7.2025
DECISIONE (UE) 2025/1302 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio
(
1
)
, l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1
o
maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1
o
gennaio 2021.
(2)
A norma dell’articolo 519, lettera b), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato istituito a norma dell’accordo può adottare decisioni volte a formulare interpretazioni delle disposizioni della parte seconda dell’accordo.
(3)
A norma dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo, tra il 1
o
luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l’applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.
(4)
Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, una decisione riguardante l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato in relazione all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in relazione all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, di tale accordo figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
P. HENNIG-KLOSKA
(
1
)
Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj
).
PROGETTO
DECISIONE N. 2/2025 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA
del …
che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,
visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 519, lettera b) e l'articolo 331, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 331, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, di tale accordo («titolo VIII») cessa di applicarsi il 30 giugno 2026.
(2)
A norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, tra il 1
o
luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027.
(3)
Una situazione in cui il consiglio di partenariato adottassee una decisione sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII solo una volta che il titolo VIII abbia già cessato di applicarsi potrebbe comportare un'interruzione dell'applicazione del titolo VIII e creare quindi incertezza per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile agli scambi e agli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime.
(4)
Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, è pertanto opportuno adottare una decisione che interpreti l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo nel senso che una decisione del consiglio di partenariato sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1
o
luglio 2026, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1
o
luglio 2026.
(5)
Gli obiettivi del titolo VIII sono agevolare gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime e sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori.
(6)
Per conseguire gli obiettivi del titolo VIII, è opportuno che l'Unione europea e il Regno Unito proseguano la cooperazione in materia di energia attraverso l'applicazione del titolo VIII.
(7)
I portatori di interessi del settore dell'energia dovrebbero disporre, per il proseguimento di tale cooperazione, di un quadro giuridico stabile e prevedibile che faciliti le imprese e garantisca la stabilità del mercato.
(8)
È pertanto opportuno adottare una decisione relativa all'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è interpretato nel senso che una decisione sulla proroga dell'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1
o
luglio 2026, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1
o
luglio 2026.
Articolo 2
L'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è prorogata fino al 31 marzo 2027.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Gli effetti dell'articolo 2 decorrono dal 1
o
luglio 2026.
Fatto a Bruxelles e a Londra, … 2025
Per il consiglio di partenariato
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
Nick THOMAS-SYMONDS
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1302/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1302/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione 2025/1302 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale di energia e materie prime tra UE e Regno Unito, affrontando questioni di continuità normativa, certezza del diritto e stabilità del quadro regolatorio post-Brexit. Consulenti aziendali e operatori del settore energetico devono considerare l'interpretazione dell'articolo 331 dell'accordo commerciale, la proroga fino al 31 marzo 2027 e gli effetti giuridici delle decisioni del Consiglio di partenariato per pianificare investimenti e operazioni commerciali nel settore dell'energia.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.