Decisione UE In vigore

Decisione UE 1301/2025

Decisione (UE) 2025/1301 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda una decisione di tale comitato specializzato

Pubblicato: 17/06/2025 In vigore dal: 17/06/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2025/1301 in materia di accesso alle acque di pesca tra l'Unione europea e il Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1301 del Consiglio del 17 giugno 2025 fissa le condizioni di accesso reciproco alle acque di pesca tra l'Unione europea e il Regno Unito per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2038. Si applica al termine del periodo di adeguamento previsto dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), durante il quale entrambe le parti avevano garantito pieno accesso alle proprie acque. La decisione stabilisce che, a condizione che le parti concordino i TAC (Totali Ammissibili di Catture), ciascuna parte concederà alle navi dell'altra pieno accesso alle attività di pesca nelle proprie zone economiche esclusive e nelle acque tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base, con livelli ragionevolmente commisurati alle rispettive quote di TAC. La normativa prevede inoltre che l'accesso sia garantito anche in caso di TAC provvisori, qualora uno stock rimanga senza TAC concordato entro il 20 dicembre di un dato anno, assicurando continuità operativa per i pescatori di entrambe le parti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1301 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda una decisione di tale comitato specializzato EN: Council Decision (EU) 2025/1301 of 17 June 2025 establishing the position to be taken on behalf of the European Union in a Specialised Committee established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards a decision of that Specialised Committee

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1301 2.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1301 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda una decisione di tale comitato specializzato IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1 o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021. (2) Il periodo di adeguamento di cui all’allegato 38 dell’accordo, durante il quale ogni parte concede alle navi dell’altra parte pieno accesso alle proprie acque per svolgervi attività di pesca, scadrà il 30 giugno 2026. (3) A norma dell’articolo 500, paragrafo 1, dell’accordo, che si applica dal 1 o luglio 2026, ciascuna parte concede alle navi dell’altra parte l’accesso alle attività di pesca nelle proprie acque nelle sottozone CIEM di pertinenza per l’anno in questione a un livello e alle condizioni stabiliti nelle consultazioni annuali, purché siano stati concordati i TAC. (4) Le parti desiderano fissare disposizioni relative al livello e alle condizioni di accesso dal 1 o luglio 2026 al 30 giugno 2038, che dovranno ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell’articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell’accordo e che consentiranno il pieno accesso alle acque per svolgervi attività di pesca durante tale periodo, anche in caso di TAC provvisori fissati a norma dell’articolo 499 dell’accordo. (5) A norma dell’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la pesca può adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni, in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell’ambito della parte due, rubrica quinta, dell’accordo. (6) A norma della decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato, che interpreta l’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’espressione «cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca» di cui all’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), va intesa come comprendente l’adozione di una decisione da parte del comitato specializzato per la pesca che preveda il pieno accesso pluriennale alle acque per svolgervi attività di pesca per un periodo di tempo determinato, da ritenersi, ai fini dell’articolo 500, paragrafi 1 e 4, dell’accordo, come il risultato concordato delle consultazioni annuali (anche in caso di accesso a norma dell’articolo 500, paragrafo 5, dell’accordo, nel caso in cui siano fissati TAC provvisori a norma dell’articolo 499 dello stesso). (7) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le disposizioni sul livello e le condizioni dell’accesso concesso da una parte alle navi dell’altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque, da ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell’articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell’accordo per il periodo dal 1 o luglio 2026 al 30 giugno 2038, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per la pesca accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. HENNIG-KLOSKA ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj ). PROGETTO DECISIONE N. … DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA Q), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA del … per quanto riguarda le disposizioni sul livello e le condizioni dell'accesso concesso da una parte alle navi dell'altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque dal 1 o luglio 2026 al 30 giugno 2038 IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PESCA, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), e la decisione del consiglio di partenariato del … che interpreta tale articolo, considerando quanto segue: (1) Il periodo di adeguamento di cui all'allegato 38 dell'accordo, durante il quale ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per svolgervi attività di pesca, terminerà il 30 giugno 2026. (2) A norma dell'articolo 500, paragrafo 1, dell'accordo, che si applicherà dopo il 30 giugno 2026, ciascuna parte è tenuta a concedere alle navi dell'altra parte l'accesso alle proprie acque nelle sottozone CIEM di pertinenza per svolgervi attività di pesca nell'anno in questione, al livello e alle condizioni stabiliti nelle consultazioni annuali, purché siano stati concordati i TAC. (3) Le parti concordano di fissare disposizioni relative al livello e alle condizioni di accesso dal 1 o luglio 2026 al 30 giugno 2038, da ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell'articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell'accordo per consentire l'accesso pluriennale alle rispettive acque per svolgervi attività di pesca durante tale periodo, anche in caso di TAC provvisori fissati a norma dell'articolo 499 dell'accordo. (4) La presente decisione lascia impregiudicate le rispettive quote delle parti di cui agli allegati 35 e 36 per il 2026 e gli anni successivi nonché le disposizioni dell'allegato 37 dell'accordo. (5) Nell'intesa comune del 19 maggio 2025, la Commissione europea e il Regno Unito hanno preso atto dell'accordo politico che ha portato al pieno accesso reciproco alle acque per la pesca fino al 30 giugno 2038, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione fissa le disposizioni relative al livello e alle condizioni dell'accesso concesso da una parte alle navi dell'altra parte per svolgere attività di pesca nelle proprie acque, da ritenersi come il livello e le condizioni di accesso determinati ai fini dell'articolo 500, paragrafi 1, 4 e 5, dell'accordo. Si precisa che la presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 500, paragrafo 2, dell'accordo. Articolo 2 1.   A condizione che le parti abbiano concordato i TAC, una parte concede alle navi dell'altra parte: (a) pieno accesso alle attività di pesca relative agli stock elencati nell'allegato 35 e nell'allegato 36, tabelle A, B e F, dell'accordo nelle ZEE reciproche e nelle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g a un livello che sia ragionevolmente commisurato alle rispettive quote di TAC delle parti; (b) pieno accesso alle attività di pesca relative agli stock fuori contingente nelle ZEE reciproche e nelle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g a un livello che sia almeno corrispondente al quantitativo medio pescato da tale parte nelle acque dell'altra parte nel periodo 2012-2016. Ai fini delle lettere a) e b), il pieno accesso alle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g per svolgervi attività di pesca è concesso alle navi aventi diritto nella misura in cui le navi aventi diritto di ciascuna parte avevano accesso a tali acque al 31 dicembre 2020. Il termine «nave avente diritto» ha lo stesso significato di «nave avente diritto» di cui all'articolo 500, paragrafo 4, e quale definita ai fini dell'articolo 500, paragrafo 4, lettera c). 2.   L'accesso di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso anche se uno stock elencato nell'allegato 35 o nell'allegato 36, tabelle A e B, rimane senza un TAC concordato al 20 dicembre di un dato anno e se ciascuna parte ha fissato un TAC provvisorio a norma dell'articolo 499 dell'accordo. Lo stesso vale, mutatis mutandis , per l'accesso di cui al paragrafo 1, lettera b), per la pesca di stock fuori contingente. 3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprendono gli impegni finanziari e i trasferimenti di contingenti tra le parti. Articolo 3 Per motivi di trasparenza, le parti possono includere le disposizioni di cui all'articolo 2 nei verbali scritti delle consultazioni annuali in materia di pesca di cui all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1 o luglio 2026. Essa cessa di applicarsi il 30 giugno 2038, a meno che il comitato specializzato per la pesca non adotti una decisione di proroga. Fatto a Bruxelles, … Per il comitato specializzato per la pesca I copresidenti Eva María CARBALLEIRA FERNANDEZ Mike DOWELL ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1301/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/1301 è il riferimento principale per chi opera nel settore della pesca commerciale e della gestione delle risorse ittiche tra UE e Regno Unito, disciplinando accesso alle acque, TAC (Totali Ammissibili di Catture), quote di pesca e diritti delle navi aventi diritto. Armatori, associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche competenti in materia di pesca la consultano per comprendere i diritti di accesso, le sottozone CIEM, i contingenti pluriennali e le modalità di applicazione dell'Accordo TCA post-Brexit.

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