Decisione UE In vigore

Decisione UE 1298/2024

Decisione (UE) 2024/1298 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2023/003 DE/Vallourec)

Pubblicato: 24/04/2024 In vigore dal: 24/04/2024 Documento ufficiale

Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori della Vallourec Deutschland GmbH?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1298 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per un importo di 2.984.627 EUR a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro presso Vallourec Deutschland GmbH, azienda operante nel settore metallurgico (divisione NACE 24) nella regione di Düsseldorf, in Germania. Il FEG è uno strumento di solidarietà dell'Unione europea che fornisce assistenza finanziaria ai lavoratori collocati in esubero a seguito di significativi eventi di ristrutturazione, aiutandoli a reinserirsi rapidamente nel mercato del lavoro con occupazione dignitosa e sostenibile. La domanda è stata presentata dalla Germania il 15 novembre 2023 e ritenuta conforme alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/691. L'importo stanziato rientra nel limite massimo annuale di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018) fissato per il FEG, e la decisione è entrata in vigore il 24 aprile 2024 con applicazione immediata per accelerare l'erogazione dei fondi.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1298 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2023/003 DE/Vallourec) EN: Decision (EU) 2024/1298 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Germany — EGF/2023/003 DE/Vallourec

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1298 8.5.2024 DECISIONE (UE) 2024/1298 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2023/003 DE/Vallourec) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie ( 2 ) , in particolare il punto 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile. (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ( 3 ) . (3) Il 15 novembre 2023 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691 in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Vallourec Deutschland GmbH nel settore economico classificato alla divisione 24 (Attività metallurgiche) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) ( 4 ) Revisione 2 nella regione di livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di Düsseldorf (DEA1), in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691 ( 5 ) . (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 984 627 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania. (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2024, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 2 984 627 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 24 aprile 2024. Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 2024. Per il Parlamento europeo Il presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. MICHEL ( 1 ) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48 . ( 2 ) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28 . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 ). ( 5 ) COM(2024)0030. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1298/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) è lo strumento principale per supportare i lavoratori in caso di ristrutturazioni significative e crisi occupazionali transnazionali, disciplinato dal regolamento (UE) 2021/691. Consulenti aziendali e responsabili delle risorse umane devono conoscere le procedure di mobilitazione del fondo, i criteri di ammissibilità dei lavoratori espulsi dal lavoro, e le modalità di rendicontazione secondo le norme sulla sana gestione finanziaria dell'Unione europea.

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