Decisione UE In vigore

Decisione UE 1295/2025

Decisione (UE) 2025/1295 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato di tale accordo

Pubblicato: 17/06/2025 In vigore dal: 17/06/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2025/1295 riguardo alla proroga del Titolo VIII sull'Energia nell'accordo commerciale tra UE e Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1295 del Consiglio del 17 giugno 2025 stabilisce la posizione dell'Unione europea per adottare una dichiarazione comune con il Regno Unito in sede di Consiglio di Partenariato. Il Titolo VIII dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dedicato all'energia e alle materie prime, era previsto cessare il 30 giugno 2026. La dichiarazione comune esprime l'accordo politico tra UE e Regno Unito sulla necessità di prorogare l'applicazione di questo titolo, al fine di continuare a perseguire gli obiettivi di facilitazione degli scambi e degli investimenti nel settore energetico, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e promuovere la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. La proroga è possibile secondo l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo: tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 il Consiglio di Partenariato può decidere di estendere l'applicazione fino al 31 marzo 2027, e successivamente può rinnovarla annualmente fino al 31 marzo dell'anno seguente. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e richiede ulteriori decisioni formali per le proroghe successive.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1295 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2025/1295 of 17 June 2025 establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards a joint declaration of the Union and the United Kingdom in the Partnership Council of that Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1295 30.6.2025 DECISIONE (UE) 2025/1295 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1 o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021. (2) La parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, «Energia», dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («titolo VIII») ha l’obiettivo di agevolare gli scambi e gli investimenti tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») nei settori dell’energia e delle materie prime e sostenere la sicurezza dell’approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in tali settori. (3) A norma dell’articolo 331, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il titolo VIII cessa di applicarsi il 30 giugno 2026. (4) A norma dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tra il 1 o luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l’applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027. Tra il 1 o aprile 2027 e il 31 dicembre 2027, nonché in qualsiasi momento di un anno successivo, il consiglio di partenariato può inoltre decidere di prorogare l’applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo dell’anno successivo. (5) Per conseguire gli obiettivi del titolo VIII, è opportuno che l’Unione e il Regno Unito formulino una dichiarazione comune in sede di consiglio di partenariato in cui sanciscono il loro accordo politico sull’opportunità di prorogare l’applicazione del titolo VIII. (6) L’Unione e il Regno Unito intendono adottare una dichiarazione comune in sede di consiglio di partenariato dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito a una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato in cui le parti esprimono il loro accordo politico sull’opportunità di prorogare l’applicazione del titolo VIII, come previsto dall’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo, sulla base del mantenimento sostenibile di un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda una dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra figura nel progetto di dichiarazione comune dell’Unione e del Regno Unito in sede di consiglio di partenariato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. HENNIG-KLOSKA ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj ). PROGETTO DICHIARAZIONE COMUNE …/2025/ DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA del … L'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ribadiscono il loro impegno a favore della piena attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione nell'ambito di un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato che produca vantaggi reciproci. In tale contesto, e considerando gli obiettivi della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, «Energia», dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («titolo VIII»), ovvero agevolare gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime e sostenere, su base continuativa, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in tali settori, l'Unione europea e il Regno Unito concordano a livello politico sul fatto che tali obiettivi vadano perseguiti su base continuativa e che sia opportuno prorogare l'applicazione del titolo VIII. A tal fine sarà necessaria l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1295/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/1295 riguarda la proroga del Titolo VIII sull'Energia dell'accordo TCA (Trade and Cooperation Agreement) tra UE e Regno Unito, disciplinando gli scambi commerciali, gli investimenti nel settore energetico e le materie prime. Professionisti del diritto commerciale internazionale e consulenti per le relazioni UE-UK consultano questa normativa per comprendere la continuità delle disposizioni su sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici, nonché le procedure di proroga tramite il Consiglio di Partenariato.

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