Decisione UE In vigore

Decisione UE 1274/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1274 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 29/07/2019 In vigore dal: 29/07/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/1274 sulla equivalenza del quadro normativo australiano per gli indici di riferimento finanziari?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1274 della Commissione europea del 29 luglio 2019 riconosce che il sistema australiano di regolamentazione degli indici di riferimento finanziari è equivalente a quello dell'Unione europea previsto dal Regolamento UE 2016/1011. Questo significa che gli indici di riferimento amministrati in Australia e dichiarati "significativi" dall'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) possono essere utilizzati nell'UE senza necessità di registrazione aggiuntiva presso l'ESMA, purché rispettino i criteri stabiliti. La decisione si applica specificamente agli amministratori di indici di riferimento finanziari elencati nell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, come ad esempio l'Australian Bank Bill Swap Rate e lo S&P/ASX 200. Il riconoscimento di equivalenza è condizionato al fatto che il quadro australiano assicuri il rispetto dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari e che l'ASIC eserciti una vigilanza effettiva e continuativa sugli amministratori. La Commissione si impegna a monitorare periodicamente l'evoluzione del quadro normativo australiano e la qualità della cooperazione di vigilanza tra ESMA e ASIC per garantire il mantenimento dei requisiti di equivalenza nel tempo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1274 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1274 of 29 July 2019 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to benchmarks in Australia in accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

30.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201/9 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1274 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2019 che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ( 1 ) , in particolare l'articolo 30, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell'Unione. (2) Il regolamento, che si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2018, prevede, per gli amministratori non dell'Unione, un periodo transitorio durante il quale nell'Unione è consentito l'uso di indici di riferimento di paesi terzi. Dopo la scadenza del periodo transitorio l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento forniti dall'amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati nell'Unione solo se l'indice di riferimento e il relativo amministratore sono inseriti nel registro tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») in forza di una decisione di equivalenza adottata dalla Commissione o del riconoscimento o dell'avallo delle autorità competenti. (3) Alla Commissione è conferito il potere di adottare una decisione di esecuzione per stabilire l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo relativo ad un dato amministratore o ad un dato indice di riferimento o ad una data famiglia di indici di riferimento ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011. Nel valutare l'equivalenza la Commissione considera se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, e se il dato amministratore, il dato indice di riferimento o la data famiglia di indici di riferimento sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo. (4) Indici di riferimento quali l'Australian Bank Bill Swap Rate e lo S&P/ASX 200 sono amministrati in Australia e utilizzati nell'Unione da una serie di entità sottoposte a vigilanza. La Commissione ha pertanto effettuato la valutazione del regime degli indici di riferimento vigente in Australia. (5) Il quadro legislativo australiano in materia di creazione, vigilanza e amministrazione degli indici di riferimento prevede un sistema di licenze e conferisce poteri alla Australian Securities and Investments Commission, la commissione australiana per i titoli e gli investimenti (di seguito «ASIC»). Esso impone inoltre agli amministratori di indici di riferimento significativi di ottenere dall'ASIC la licenza di amministratore di indici di riferimento. Per gli indici di riferimento che non sono dichiarati significativi dall'ASIC, il quadro legislativo australiano consente agli amministratori di aderire al quadro normativo nazionale presentando domanda di licenza all'ASIC a norma della sezione 908BD del Corporations Act, la legge sulle società (di seguito «Corporations Act»), e assoggettandosi di conseguenza alle regole dell'ASIC sugli amministratori e i contributori. (6) I titolari di licenza ASIC devono rispettare le condizioni della licenza, nonché una serie di requisiti previsti dalla legge. Gli obblighi di legge a carico degli amministratori sono stabiliti nel Corporations Act 2001, nelle ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 e nelle ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. La ASIC Regulatory Guide 268 dal titolo «Licensing regime for financial benchmark administrators (»RG 268«)» fornisce ulteriori orientamenti per gli amministratori di indici di riferimento. La parte 7.5B del Corporations Act (modificata dal Treasury Laws Amendment (2017 Measures No 5) Act 2018) attua il quadro legislativo di disciplina degli indici di riferimento finanziari. (7) A norma della sezione 908AC del Corporations Act, l'ASIC può, mediante strumento legislativo, dichiarare significativo un indice di riferimento finanziario. Solo gli indici di riferimento che soddisfano i criteri fissati dal Corporations Act possono essere designati come indici significativi. L'ASIC accerta che: i) l'indice di riferimento è di importanza sistemica per il sistema finanziario australiano; o ii) vi è un rischio rilevante di contagio finanziario o di instabilità sistemica in Australia in caso di perturbazioni relative alla disponibilità o all'integrità dell'indice di riferimento; o ii) vi sarebbe un impatto rilevante sugli investitori al dettaglio e all'ingrosso in Australia in caso di perturbazioni relative alla disponibilità o all'integrità dell'indice di riferimento. (8) L'ASIC ha dichiarato significativi un certo numero di indici di riferimento finanziari per mezzo dell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La presente decisione riguarda unicamente gli amministratori degli indici di riferimento elencati nell'ultima versione applicabile dell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La presente decisione non riguarda gli amministratori degli indici di riferimento finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. (9) L'ASIC può rilasciare la licenza all'amministratore di indici di riferimento in relazione ad uno o più indici di riferimento finanziari. L'ASIC deve tener conto dei fattori di cui alla sezione 908BO(2) del Corporations Act al momento di decidere se rilasciare la licenza, se imporre, modificare o revocare le relative condizioni, se modificare, sospendere o revocare la licenza. Commette reato chi amministra (o sostiene di amministrare) un indice di riferimento significativo senza possedere la licenza di amministratore in cui sia specificato l'indice di riferimento finanziario. (10) L'ASIC ha adottato le regole relative all'amministrazione degli indici di riferimento finanziari, le ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 (di seguito «Administration Rules»), a norma della sezione 908CA del Corporations Act, e le regole relative agli obblighi in materia di indici di riferimento finanziari, le ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018 (di seguito «Compelled Rules»), a norma della sezione 908CD del Corporations Act. Le Administration Rules stabiliscono i requisiti per i titolari di licenza di amministratore di indici di riferimento e per i contributori, tra cui i requisiti in materia di governance e di sorveglianza, di esternalizzazione, di tutela in caso di conflitti di interesse, di progettazione degli indici di riferimento e di metodi loro applicabili, e di dati di input. Le Compelled Rules disciplinano l'obbligo di generare o di amministrare gli indici di riferimento significativi e l'obbligo di trasmettere dati agli indici di riferimento finanziari significativi. (11) Nell'elaborare le Administration Rules l'ASIC ha preso in considerazione i «Principles for Financial Benchmarks» (principi per gli indici di riferimento finanziari) della IOSCO, a norma della sezione 908CK del Corporations Act. Inoltre, l'ASIC ha esaminato i quadri giuridici e di vigilanza in materia di indici di riferimento dei paesi terzi, compreso il regolamento (UE) 2016/1011, nonché altri regimi di licenza australiani. (12) La relazione che accompagna le Administration Rules illustra il modo in cui le Administration Rules e le Compelled Rules dell'ASIC tengono conto dei principi della IOSCO. Nello specifico, nelle Administration Rules si dichiara che la regola 2.1.2 corrisponde ai principi della IOSCO sulle modalità di governance degli indici di riferimento finanziari. La regola 2.1.3 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di sorveglianza dei terzi coinvolti nella generazione o nell'amministrazione di ognuno degli indici di riferimento finanziario specificati nella licenza di amministratore di indici di riferimento del titolare di licenza. La regola 2.1.4 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di conflitti di interesse degli amministratori di indici di riferimento finanziari. La regola 2.2.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di progettazione degli indici di riferimento. La regola 2.2.2 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di sufficienza dei dati e di controlli interni sulla raccolta dei dati. La regola 2.2.3 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di contenuto della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento finanziari. La sottoregola 2.2.4(1) corrisponde ai principi della IOSCO in materia di modifica della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento finanziari. La regola 2.3.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di quadro di controllo degli amministratori, in quanto si riferisce alla gestione del rischio, nonché ai requisiti fondamentali di altri regimi di licenza australiani. La regola 2.4.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di pianificazione per la transizione a o la cessazione di un indice di riferimento oggetto di licenza. La regola 2.5.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di codice di condotta per i notificatori. Infine, la regola 2.6.1 corrisponde ai principi della IOSCO in materia di trasparenza della determinazione degli indici di riferimento. (13) Inoltre, l'ASIC emana orientamenti regolamentari (RG 268) per le entità soggette alle Administration Rules e alle Compelled Rules. Gli orientamenti fissano l'interpretazione dell'ASIC della normativa e forniscono una guida pratica sulle modalità con cui le entità possono ottemperare agli obblighi di legge. (14) La Commissione conclude pertanto che i requisiti vincolanti per quanto riguarda gli amministratori degli indici di riferimento significativi designati nell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 sono equivalenti ai corrispondenti requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011. (15) L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce inoltre che i requisiti devono essere soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo. (16) Gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza in Australia sono soggetti alla vigilanza e alla sorveglianza continue dell'ASIC. La sezione 908AF del Corporations Act stabilisce che l'ASIC è responsabile della vigilanza degli indici di riferimento finanziari per i quali è stata rilasciata licenza. L'ASIC è inoltre responsabile del controllo del rispetto, da parte degli amministratori di indici di riferimento, degli obblighi loro imposti dal Corporations Act, dalle Administration Rules e dalle Compelled Rules, e a tal fine effettua valutazioni periodiche dell'osservanza, da parte degli amministratori di indici di riferimento, degli obblighi cui sono soggetti in quanto titolari di licenza. (17) La sezione 908BQ del Corporations Act e la regola 2.8.1 delle Administration Rules impongono agli amministratori di indici di riferimento di notificare all'ASIC determinate informazioni, tra cui i casi in cui il titolare della licenza non abbia rispettato o non sia più in grado di rispettare gli obblighi cui è soggetto. L'ASIC può valutare la conformità dei titolari di licenza al Corporations Act e alle Administration Rules in forza delle sezioni 908BR e 908BS del Corporations Act e delle regole 2.8.2 e 2.8.3 delle Administration Rules. L'ASIC può anche chiedere una relazione su qualsiasi questione a norma della sezione 908BV del Corporations Act e una dichiarazione di audit sulla relazione del titolare di licenza su dette questioni. La sezione 908BW del Corporations Act conferisce all'ASIC il potere di produrre relazioni di valutazione, di condividerle con determinate agenzie governative australiane, se necessario, e di pubblicarle. (18) Se l'amministratore di indici di riferimento non adempie ai propri obblighi di legge, a norma della sezione 908BT del Corporations Act l'ASIC può impartire per iscritto al titolare di licenza l'ordine di intraprendere specifiche azioni che, secondo l'ASIC, garantiranno il rispetto degli obblighi da parte del titolare di licenza. Se il titolare di licenza non ottempera all'ordine scritto, l'ASIC può adire il giudice, il quale può ordinare al titolare di licenza di conformarsi agli orientamenti dell'ASIC. A norma delle sezioni 908CH e 908CI del Corporations Act, l'ASIC può emettere notifiche di infrazione o accettare impegni da amministratori che non hanno rispettato i requisiti regolamentari. La sezione 908CG del Corporations Act prevede che, in alternativa al procedimento civile, l'amministratore che si presume non abbia rispettato le Administration Rules possa pagare una penale, intraprendere o introdurre misure correttive (compresi corsi di formazione) o accettare sanzioni diverse dal pagamento della penale. L'ASIC può anche sospendere o revocare la licenza in determinate circostanze a norma delle sezioni 908BI e 908BJ del Corporations Act. (19) Le Compelled Rules consentono all'ASIC, se lo ritiene nell'interesse pubblico, di costringere il titolare di licenza a continuare a generare o ad amministrare l'indice di riferimento significativo, o a farlo secondo particolari modalità, anche imponendo modifiche al metodo utilizzato per generare o amministrare l'indice di riferimento significativo. Le Compelled Rules consentono inoltre all'ASIC di costringere un contributore a fornire dati o informazioni al titolare di licenza per la generazione o l'amministrazione dell'indice di riferimento significativo, ovvero a fornirli all'ASIC stessa a scopi legati alla generazione o all'amministrazione dell'indice di riferimento significativo. (20) Pertanto, la Commissione conclude che i requisiti vincolanti per quanto riguarda gli amministratori degli indici di riferimento dichiarati indici di riferimento finanziari significativi dall'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa. (21) Gli amministratori di indici di riferimento dell'UE non sono tenuti a ottenere una licenza per i loro indici di riferimento da utilizzare in Australia, a meno che l'indice di riferimento sia designato come indice di riferimento significativo dall'ASIC, o se l'amministratore cerca spontaneamente di ottenere una licenza in Australia. L'ASIC ha informato la Commissione che non intende designare gli indici di riferimento dell'UE come significativi. (22) La presente decisione sarà integrata da accordi di cooperazione per garantire uno scambio di informazioni e un coordinamento efficaci delle attività di vigilanza tra l'ESMA e l'ASIC. (23) La presente decisione si basa sulla valutazione dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili agli indici di riferimento in Australia al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione continuerà a monitorare periodicamente gli sviluppi del mercato, l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza in materia di indici di riferimento e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione di detti requisiti per garantire il rispetto su base continuativa dei requisiti in base ai quali è adottata la presente decisione. (24) La presente decisione non pregiudica il potere della Commissione di effettuarne in qualsiasi momento un riesame specifico, qualora pertinenti sviluppi lo rendano necessario. (25) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile agli amministratori degli indici di riferimento finanziari dichiarati indici di riferimento significativi in virtù dell'ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, come stabilito nell'ultima versione applicabile, è considerato equivalente ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/1011 e soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1 .

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La Decisione 2019/1274 è il riferimento principale per chi opera con indici di riferimento finanziari australiani nel mercato UE, affrontando tematiche di equivalenza normativa, riconoscimento reciproco e vigilanza transfrontaliera. Intermediari finanziari, gestori di fondi e amministratori di benchmark consultano questa norma per comprendere i requisiti di governance, metodologia degli indici, conflitti di interesse e obblighi di trasparenza secondo i principi IOSCO. La decisione coordina le competenze dell'ASIC australiana con l'ESMA europea, disciplinando anche gli obblighi di notifica, le sanzioni amministrative e la sospensione o revoca delle licenze di amministratore.

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