Decisione UE In vigore

Decisione UE 1270/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione dell’11 settembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania notificata con il numero C(2020) 6326 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 11/09/2020 In vigore dal: 11/09/2020 Documento ufficiale

Quali misure provvisorie adotta l'UE contro la peste suina africana in Germania e quali zone sono interessate?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione europea del 11 settembre 2020 stabilisce misure di protezione urgenti contro la peste suina africana (PSA) in Germania, a seguito della conferma di un caso nel Land del Brandeburgo. La normativa si applica alle zone infette designate e riguarda direttamente gli allevatori di suini, gli operatori del settore suinicolo e gli scambi commerciali di animali e prodotti di origine suina all'interno dell'Unione europea. In pratica, la decisione definisce a livello UE le zone infette dove devono applicarsi le misure di contenimento previste dalla direttiva 2002/60/CE, evitando così perturbazioni ingiustificate degli scambi e ostacoli commerciali. Le zone interessate comprendono specifici distretti (Landkreis) del Brandeburgo: Oder-Spree, Dahme-Spreewald e Spree-Neiße, con elencazione dettagliata dei comuni (Gemeinde) colpiti. La decisione ha validità temporale limitata fino al 30 novembre 2020, con previsione di riesame presso il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione dell’11 settembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 6326] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1270 of 11 September 2020 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2020) 6326) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

11.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 297/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1270 DELLA COMMISSIONE dell’11 settembre 2020 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2020) 6326] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. (3) La direttiva 2002/60/CE ( 3 ) del Consiglio stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell’Unione. In particolare l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l’adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici. (4) La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di un caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l’istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all’articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro. (6) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che la presente decisione sia adottata quanto prima. (7) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell’allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. (8) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2020. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27 ). ALLEGATO Zone istituite come zona infetta in Germania, di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Landkreis Oder-Spree — Gemeinde Grunow-Dammendorf — Gemeinde Mixdorf — Gemeinde Siehdichum — Gemeinde Schlaubetal — Gemeinde Neuzelle — Gemeinde Neißemünde — Gemeinde Lawitz — Gemeinde Eisenhüttenstadt — Gemeinde Vogelsang — Gemeinde Zeltendof — Gemeinde Wiesenau — Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen 30 novembre 2020 Landkreis Dahme-Spreewald — Gemeinde Jamlitz — Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz 30 novembre 2020 Landkreis Spree-Neiße — Gemeinde Turow-Preilack mit der Gemarkung Preilack — Gemeinde Tauer — Gemeinde Schenkendöbern — Gemeinde Guben — Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz — Gemeinde Peitz 30 novembre 2020

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La Decisione UE 2020/1270 è il riferimento normativo per operatori del settore suinicolo, veterinari e autorità competenti che devono gestire la peste suina africana, la regionalizzazione delle zone infette e le restrizioni agli scambi intracomunitari. Allevatori e commercianti di suini consultano questa normativa per comprendere le misure di contenimento, i divieti di movimentazione animale e le implicazioni sulla commercializzazione di prodotti suini dalle aree colpite.

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