Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione, del 22 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono i requisiti di sicurezza armonizzati per i trampolini destinati all'uso domestico secondo la normativa UE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione europea stabilisce gli standard armonizzati di sicurezza per i giocattoli, in particolare per i trampolini per uso domestico. Questa normativa si applica ai fabbricanti, importatori e distributori di trampolini che intendono commercializzare i loro prodotti nell'Unione europea. I trampolini sono classificati come "giochi di attività" secondo la direttiva 2009/48/CE, poiché strutture di supporto destinate principalmente ai bambini per svolgere attività di salto. La decisione introduce la norma armonizzata EN 71-14:2018, che sostituisce la precedente EN 71-14:2014+A1:2017, estendendo i requisiti di sicurezza anche ai trampolini interrati, una tipologia sempre più diffusa sul mercato. I fabbricanti che producono trampolini conformi a questa norma armonizzata beneficiano di una presunzione legale di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea. Per facilitare l'adeguamento dei prodotti, la norma precedente rimane valida fino al 22 gennaio 2020, concedendo un periodo transitorio ai produttori.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione, del 22 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1254 of 22 July 2019 on harmonised standards on the safety of toys drafted in support of Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
23.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 195/43
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1254 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2019
relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.
(2)
Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. La direttiva 2009/48/CE stabilisce, all'allegato II, parte I, punto 11, requisiti specifici di sicurezza per i giochi di attività.
(3)
I trampolini sono giochi per uso domestico nei quali la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che sono principalmente destinati a permettere ai bambini di svolgere l'attività di saltare. Si tratta quindi di giochi di attività ai sensi dell'articolo 3, punto 21), della direttiva 2009/48/CE.
(4)
Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017 sui trampolini per uso domestico, il cui riferimento è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
, al fine di garantire anche la sicurezza dei trampolini interrati che vengono sempre più immessi sul mercato. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-14:2018 sui trampolini per uso domestico.
(5)
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-14:2018 sui trampolini per uso domestico redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009.
(6)
La norma armonizzata EN 71-14:2018 soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(7)
La norma armonizzata EN 71-14:2018 sostituisce la norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche rivedute della norma armonizzata EN 71-14:2018, occorre rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017.
(8)
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento della norma armonizzata sulla sicurezza dei giocattoli, redatta a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figurante nell'allegato I della presente decisione, è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 2
Il riferimento della norma armonizzata sulla sicurezza dei giocattoli, redatta a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figurante nell'allegato II della presente decisione, è ritirato dalla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a decorrere dalla data stabilita in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12
.
(
2
)
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (
GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1
).
(
3
)
GU C 282 del 10.8.2018, pag. 3
.
ALLEGATO I
N.
Riferimento della norma
1.
EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico
ALLEGATO II
N.
Riferimento della norma
Data di ritiro
1.
EN 71-14:2014+A1:2017 Sicurezza dei giocattoli — parte 14: Trampolini per uso domestico
22 gennaio 2020
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La norma EN 71-14:2018 rappresenta il riferimento principale per chi opera nel settore dei giocattoli e trampolini, disciplinando conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, marcatura CE e presunzione di conformità. Fabbricanti e importatori consultano questa norma armonizzata per garantire compliance normativa, certificazione di prodotto e conformità alla direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
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