Decisione UE In vigore

Decisione UE 1253/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1253 della Commissione, del 22 luglio 2019, riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale attraverso il sistema di informazione del mercato interno

Pubblicato: 22/07/2019 In vigore dal: 22/07/2019 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione di esecuzione UE 2019/1253 e come il sistema IMI supporta la cooperazione giudiziaria europea in materia civile e commerciale?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2019/1253 del 22 luglio 2019 istituisce un progetto pilota per utilizzare il sistema IMI (Information Market System) come strumento di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE nel settore della giustizia civile e commerciale. Il progetto pilota riguarda specificamente l'attuazione delle disposizioni della Decisione 2001/470/CE, che ha istituito la Rete Giudiziaria Europea, escludendo la Danimarca per motivi di opt-out previsti dai trattati.

L'IMI è un'applicazione software centralizzata sviluppata dalla Commissione europea che facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni tra i punti di contatto designati dagli Stati membri. Nel contesto di questo progetto pilota, il sistema consente di gestire richieste di cooperazione relative all'accesso al diritto straniero, all'assunzione delle prove e alla notificazione degli atti, fornendo un meccanismo di comunicazione efficiente e tempestivo.

Il progetto pilota prevede tre funzionalità tecniche fondamentali: l'invio di richieste di informazioni, la risposta alle richieste e il coordinamento del trattamento delle richieste nello Stato membro interessato. La Commissione consulta la Rete Giudiziaria Europea sulla struttura dei dati, i moduli da utilizzare e gli strumenti dell'Unione oggetto di scambio informativo.

La valutazione dei risultati del progetto pilota doveva essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2023, al fine di verificare l'efficacia dell'IMI come strumento di cooperazione amministrativa e decidere sulla sua implementazione definitiva nel sistema giudiziario europeo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1253 della Commissione, del 22 luglio 2019, riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale attraverso il sistema di informazione del mercato interno EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1253 of 22 July 2019 on a pilot project to implement the administrative cooperation provisions set out in Council Decision 2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters by means of the Internal Market Information System

Testo normativo

23.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/40 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1253 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2019 riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale attraverso il sistema di informazione del mercato interno LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione concreta delle prescrizioni relative allo scambio di informazioni stabilite in atti dell'Unione prevedendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che agevoli lo scambio di informazioni transfrontaliero e la reciproca assistenza. (2) La decisione 2001/470/CE del Consiglio ( 2 ) stabilisce gli obblighi di cooperazione dei punti di contatto designati dagli Stati membri. I punti di contatto sono tenuti a comunicare avvalendosi degli strumenti tecnologici più idonei messi a loro disposizione per rispondere con la massima efficienza e tempestività alle richieste di cooperazione. (3) L'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2001/470/CE dispone che la Commissione debba tenere un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, basato sulle informazioni fornite dai punti di contatto. L'IMI permette di adempiere a tale obbligo consentendo alle autorità competenti di trattare le richieste di cooperazione e le risposte. Tali richieste dovrebbero riguardare l'accesso al diritto straniero e agli strumenti dell'Unione relativi alla cooperazione in materia civile e commerciale per quanto riguarda l'assunzione delle prove e la notificazione o comunicazione degli atti. (4) L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione di cui alla decisione 2001/470/CE. È pertanto necessario realizzare un progetto pilota come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della decisione 2001/470/CE, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Per tale motivo per «Stato membro» dovrebbero intendersi tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. (6) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare una valutazione dei risultati del progetto pilota al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno prevedere un termine entro il quale detta valutazione dovrebbe essere presentata. (7) Le informazioni sulle statistiche delle richieste di cooperazione e sulle risposte fornite dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della decisione 2001/470/CE dovrebbero comprendere l'utilizzo dell'IMI nel progetto pilota. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il progetto pilota L'articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) ad e), e l'articolo 8 della decisione 2001/470/CE sono oggetto di un progetto pilota inteso a valutare se il sistema di informazione del mercato interno («IMI») possa costituire uno strumento efficace per l'attuazione delle disposizioni di cooperazione amministrativa di cui a tali articoli. Articolo 2 Autorità competenti Ai fini del progetto pilota, i punti di contatto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2001/470/CE sono considerati autorità competenti. Nella presente decisione per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. Articolo 3 Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti Ai fini della cooperazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) ad e), e all'articolo 8 della decisione 2001/470/CE, l'IMI prevede la seguente funzionalità tecnica fondamentale: a) invio delle richieste di informazioni necessarie a una valida cooperazione; b) risposta alle richieste; c) agevolazione del coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione nello Stato membro interessato. Articolo 4 Ruolo della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale La Commissione consulta la rete giudiziaria europea in merito a quanto segue: a) gli strumenti dell'Unione relativi alla cooperazione in materia civile e commerciale, riguardo ai quali sono scambiate informazioni nel quadro del progetto pilota; b) la struttura e le categorie dei dati oggetto di scambio nel progetto pilota; c) i moduli da utilizzare nell'IMI per le richieste di informazioni e le relative risposte; d) la valutazione del progetto pilota prima che sia presentato al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 5 Condivisione delle statistiche La Commissione fornisce alla rete giudiziaria europea le statistiche e le informazioni sull'utilizzo dell'IMI e sul funzionamento del progetto pilota ai fini della presente decisione. Articolo 6 Valutazione Entro il 30 giugno 2023 è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione dei risultati del progetto pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012. Articolo 7 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ( GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25 ).

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