Decisione UE In vigore

Decisione UE 1228/2025

Decisione (UE) 2025/1228 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi effettuate nella Repubblica di Moldova e l’equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di barbabietole destinate alla produzione di se

Pubblicato: 17/06/2025 In vigore dal: 17/06/2025 Documento ufficiale

Quali paesi terzi hanno ottenuto il riconoscimento di equivalenza per la certificazione e l'ispezione delle sementi secondo la Decisione UE 2025/1228, e per quali colture?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1228 modifica la normativa europea sulla certificazione delle sementi riconoscendo l'equivalenza dei sistemi di controllo di Repubblica di Moldova e Ucraina rispetto agli standard dell'Unione europea. La Repubblica di Moldova ottiene il riconoscimento per le ispezioni in campo e la certificazione delle sementi di piante foraggere, mentre l'Ucraina lo ottiene per barbabietole, girasole, colza e soia. Questo significa che le sementi prodotte e certificate in questi paesi possono essere commercializzate nell'UE senza ulteriori controlli, purché rispettino i requisiti stabiliti. La decisione si basa su audit della Commissione europea effettuati nel 2015-2016, che hanno verificato la competenza delle autorità nazionali, l'adeguatezza delle strutture e il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalle direttive europee sulla commercializzazione delle sementi. Entrambi i paesi sono inoltre ammessi ai sistemi OCSE per la certificazione varietale e dispongono di laboratori accreditati internazionalmente, garantendo ulteriori garanzie di qualità.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1228 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi effettuate nella Repubblica di Moldova e l’equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di barbabietole destinate alla produzione di sementi e delle colture di piante oleaginose destinate alla produzione di sementi effettuate in Ucraina e l’equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Decision (EU) 2025/1228 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2025 amending Council Decision 2003/17/EC as regards the equivalence of field inspections carried out in the Republic of Moldova on seed-producing fodder plant crops and on th

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1228 20.6.2025 DECISIONE (UE) 2025/1228 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2025 che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi effettuate nella Repubblica di Moldova e l’equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di barbabietole destinate alla produzione di sementi e delle colture di piante oleaginose destinate alla produzione di sementi effettuate in Ucraina e l’equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio ( 3 ) prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo di determinate colture destinate alla produzione di sementi effettuate nei paesi terzi figuranti nell’allegato I di tale decisione debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente al diritto dell’Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi debbano essere considerate equivalenti alle sementi conformi al diritto dell’Unione. (2) Nel 2022 la Repubblica di Moldova ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia concessa l’equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi e alle sementi di piante foraggere prodotte e certificate nella Repubblica di Moldova. (3) La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente della Repubblica di Moldova. Nel 2016 ha inoltre effettuato un audit del sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova e ha pubblicato i risultati in una relazione. Dopo aver ricevuto documentazione supplementare dalla Repubblica di Moldova, la Commissione ha ritenuto che tutte le raccomandazioni formulate nella relazione di audit fossero state seguite in modo soddisfacente. Sulla base dell’audit e della documentazione supplementare, la Commissione ha concluso che le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della certificazione delle sementi nella Repubblica di Moldova sono competenti, dispongono di strutture adeguate e operano in modo appropriato. Tali autorità sono altresì responsabili delle ispezioni in campo delle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi e della certificazione delle sementi di piante foraggere. (4) Sulla base dell’esame della legislazione della Repubblica di Moldova e dell’audit, la Commissione ha concluso che sia le ispezioni in campo delle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi, sia il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di piante foraggere nella Repubblica di Moldova sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato II della decisione 2003/17/CE e alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio ( 4 ) . (5) Nel 2022 l’Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia concessa l’equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture, destinate alla produzione di sementi, di barbabietole ( Beta vulgaris ), di girasole ( Helianthus annuus ) e di colza ( Brassica napus ) e alle sementi di barbabietole, di girasole e di colza prodotte e certificate in Ucraina. (6) Nel 2023 l’Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia concessa l’equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di soia ( Glycine max ), destinate alla produzione di sementi, e alle sementi di soia prodotte e certificate in Ucraina. (7) La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente dell’Ucraina. Nel 2015 ha inoltre effettuato un audit del sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali in Ucraina e ha pubblicato i risultati in una relazione. Dopo aver ricevuto documentazione supplementare dalla Repubblica di Moldova, la Commissione ha ritenuto che tutte le raccomandazioni formulate nella relazione di audit fossero state seguite in modo soddisfacente. Sulla base dell’audit e della documentazione supplementare, la Commissione ha concluso che le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della certificazione delle sementi in Ucraina sono competenti, dispongono di strutture adeguate e operano in modo appropriato. Tali autorità sono altresì responsabili delle ispezioni in campo delle colture, destinate alla produzione di sementi, di barbabietole, di girasole, di colza e di soia, nonché della certificazione delle sementi di barbabietole, di girasole, di colza e di soia. (8) Sulla base dell’esame della legislazione dell’Ucraina e dell’audit, la Commissione ha concluso che sia le ispezioni in campo delle colture, destinate alla produzione di sementi, di barbabietole, di girasole, di colza e di soia, sia il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di barbabietole, di girasole, di colza e di soia in Ucraina sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato II della decisione 2003/17/CE e alle direttive 2002/54/CE ( 5 ) e 2002/57/CE ( 6 ) del Consiglio. (9) La Repubblica di Moldova è stata ammessa, per quanto riguarda le piante foraggere, ai sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici per la certificazione varietale o il controllo delle sementi destinate al commercio internazionale (sistemi dell’OCSE per le sementi). (10) L’Ucraina è stata ammessa, per quanto riguarda le barbabietole, il girasole, la colza e la soia, ai sistemi dell’OCSE per le sementi. (11) La Repubblica di Moldova e l’Ucraina dispongono di laboratori di sementi accreditati dall’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi. Tale circostanza fornisce garanzie supplementari sulla qualità delle ispezioni e delle sementi prodotte in tali paesi e sulla loro conformità al diritto dell’Unione. (12) È pertanto opportuno concedere l’equivalenza sia per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di piante foraggere destinate alla produzione di sementi effettuate nella Repubblica di Moldova, sia per quanto riguarda le sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese. (13) È inoltre opportuno concedere l’equivalenza sia per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di barbabietole, di girasole, di colza e di soia, destinate alla produzione di sementi, effettuate in Ucraina, sia per quanto riguarda le sementi di barbabietole, di girasole, di colza e di soia prodotte in Ucraina e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese. (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione 2003/17/CE L’allegato I della decisione 2003/17/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 3 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Strasburgo, il 17 giugno 2025 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente A. SZŁAPKA ( 1 ) GU C, C/2024/3386, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3386/oj . ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2025(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2025. ( 3 ) Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ( GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj ). ( 4 ) Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/oj ). ( 5 ) Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ( GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj ). ( 6 ) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj ). ALLEGATO Nell’allegato I della decisione 2003/17/CE, la tabella è così modificata: 1) la voce «MD» è sostituita dalla seguente: «MD National Agency for Food Safety (ANSA) str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009, CHIŞINĂU 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE» 2) la voce «UA» è sostituita dalla seguente: «UA Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine Khreshchatyk str. 24, 01001 KYIV 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE – solo per quanto concerne le sementi di Brassica napus , Glycine max e Helianthus annuus » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1228/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/1228 riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e della certificazione delle sementi secondo le direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, modificando la decisione 2003/17/CE. Gli operatori del settore sementiero, gli importatori e i distributori di sementi devono conoscere i paesi terzi riconosciuti come equivalenti per evitare doppie certificazioni. Il riconoscimento dell'equivalenza è rilevante anche per le autorità fitosanitarie e gli organismi di controllo che gestiscono le importazioni di sementi da Moldova e Ucraina.

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