Decisione UE In vigore

Decisione UE 1225/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1225 della Commissione, del 24 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 a norma della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito notificata con il numero C(2025) 3898

Pubblicato: 24/06/2025 In vigore dal: 24/06/2025 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione di esecuzione (UE) 2025/1225 e come modifica la precedente decisione sul Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1225 della Commissione europea, adottata il 24 giugno 2025, modifica la precedente Decisione (UE) 2021/1773 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali nel Regno Unito. La decisione originaria del 2021 aveva stabilito che il Regno Unito garantisce un livello di protezione adeguato per i trasferimenti di dati personali dalle autorità pubbliche dell'UE a quelle britanniche, con una validità di quattro anni (fino al 27 giugno 2025). La nuova decisione proroga questa validità di ulteriori sei mesi, fino al 27 dicembre 2025, per consentire alla Commissione di completare una valutazione approfondita sulla base di un quadro normativo stabile. Questa proroga è necessaria perché il governo britannico ha presentato al Parlamento il "Data Access and Use Bill" il 23 ottobre 2024, che propone modifiche significative al regime di protezione dei dati del Regno Unito, incluse variazioni al GDPR britannico e al Data Protection Act 2018. La Commissione ha ritenuto opportuno attendere la conclusione del processo legislativo britannico prima di pronunciarsi definitivamente sulla continuità dell'adeguatezza della protezione. La decisione si applica ai trasferimenti di dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, secondo quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2016/680.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1225 della Commissione, del 24 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 a norma della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito [notificata con il numero C(2025) 3898] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1225 of 24 June 2025 amending Implementing Decision (EU) 2021/1773 pursuant to Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom (notified under document C(2025) 3898)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1225 26.6.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1225 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 a norma della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito [notificata con il numero C(2025) 3898] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 36, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Nella sua decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 ( 2 ) , la Commissione ha concluso che, ai fini dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, il Regno Unito assicura un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall’Unione europea alle autorità pubbliche del Regno Unito competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. (2) Nell’adottare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1773, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, con la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) e quando la disposizione provvisoria di cui all’articolo 782 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 4 ) avrebbe cessato di applicarsi, il Regno Unito avrebbe adottato, applicato e fatto rispettare un nuovo regime di protezione dei dati, diverso da quello in vigore quando era vincolato dal diritto dell’Unione. Poiché ciò avrebbe potuto comportare in particolare modifiche o cambiamenti del quadro di protezione dei dati valutato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 o altri sviluppi pertinenti, si è ritenuto opportuno prevedere che tale decisione si applicasse per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. La decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 scadrà pertanto il 27 giugno 2025, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680. (3) Per decidere in merito a un eventuale rinnovo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1773, la Commissione deve valutare se la conclusione secondo cui il Regno Unito assicura un livello di protezione adeguato rimanga giustificata sotto il profilo fattuale e giuridico. Tale valutazione può essere svolta solo sulla base di un quadro giuridico stabile in vigore nel Regno Unito. (4) Il quadro di protezione dei dati valutato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1773, che si basa sul diritto dell’Unione, continua ad applicarsi nel Regno Unito. Tuttavia, il 23 ottobre 2024 il governo del Regno Unito ha presentato al Parlamento del Regno Unito il disegno di legge sull’accesso ai dati e sul loro utilizzo ( 5 ) , proponendo modifiche del regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito e della legge del 2018 sulla protezione dei dati del Regno Unito. (5) La validità della decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 dovrebbe pertanto essere prorogata per sei mesi per consentire alla Commissione di svolgere la valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione dei dati personali assicurato dal Regno Unito sulla base di un quadro giuridico stabile, una volta concluso il processo legislativo in corso dinanzi al parlamento del Regno Unito. (6) Il comitato europeo per la protezione dei dati ha pubblicato il proprio parere ( 6 ) , del quale si è tenuto conto nell’elaborazione della presente decisione. (7) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 58 della direttiva (UE) 2016/680. (8) A norma dell’articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda non è vincolata dalle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680, e di conseguenza dalla presente decisione di esecuzione, che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE laddove l’Irlanda non sia vincolata da norme che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell’ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all’articolo 16 TFUE. Ciononostante, in virtù della decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio ( 7 ) , la direttiva (UE) 2016/680 è messa in applicazione e si applica in Irlanda in via provvisoria a decorrere dal 1 o gennaio 2021. L’Irlanda è pertanto vincolata dalla presente decisione, alle stesse condizioni applicabili all’applicazione della direttiva (UE) 2016/680 in Irlanda come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1745, per quanto concerne la parte dell’acquis di Schengen alla quale partecipa. (9) Conformemente agli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/680, e di conseguenza dalla presente decisione di esecuzione, né soggetta alla loro applicazione per quanto concerne il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri durante lo svolgimento di attività che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o 5, TFUE. Tuttavia, dato che la direttiva (UE) 2016/680 si basa sull’acquis di Schengen, il 26 ottobre 2016 la Danimarca, conformemente all’articolo 4 di tale protocollo, ha notificato la propria decisione di attuare la direttiva (UE) 2016/680. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. (10) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 8 ) . (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 9 ) . (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 10 ) . (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1773, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 è sostituito dal seguente: « Articolo 4 La presente decisione scade il 27 dicembre 2025, a meno che non sia prorogata secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2025 Per la Commissione Michael MCGRATH Membro della Commissione ( 1 ) GU L 119, 4.5.2016, p. 89 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1773 della Commissione del 28 giugno 2021 a norma della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito ( GU L 360 dell’11.10.2021, pag. 69 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1773/oj ). ( 3 ) GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1 . ( 4 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ( 5 ) Disponibile al seguente indirizzo: https://bills.parliament.uk/bills/3825/news . ( 6 ) Parere 6/2025 relativo alla proroga delle decisioni di esecuzione della Commissione europea a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie sull’adeguata protezione dei dati personali nel Regno Unito, disponibile al seguente indirizzo: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2025-05/edpb-opinion-202506-uk-adequacyextension-gdpr-led_en.pdf . ( 7 ) Decisione di esecuzione 2020/1745 del Consiglio, del 18 novembre 2020, relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all’applicazione provvisoria di talune disposizioni dell’acquis di Schengen in Irlanda ( GU L 393 del 23.11.2020, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1745/oj ). ( 8 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj . ( 9 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52 . ( 10 ) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1225/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2025/1225 riguarda l'adeguatezza della protezione dei dati personali nel Regno Unito secondo la Direttiva (UE) 2016/680, disciplinando i trasferimenti di dati tra autorità pubbliche dell'UE e britanniche. Professionisti del diritto della privacy, Data Protection Officer e consulenti legali devono monitorare questa proroga di sei mesi e gli sviluppi del Data Access and Use Bill britannico, poiché modifiche al quadro normativo britannico potrebbero influenzare la continuità dei flussi di dati transfrontalieri e la conformità alle norme sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

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