Decisione UE In vigore

Decisione UE 1222/2022

Decisione (UE) 2022/1222 del Consiglio del 12 luglio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Assemblea dell’Unione particolare di Lisbona

Pubblicato: 12/07/2022 In vigore dal: 12/07/2022 Documento ufficiale

Quali modifiche al regolamento di esecuzione del sistema di Lisbona per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono state adottate dall'UE nel 2022?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1222 stabilisce la posizione dell'Unione europea in merito alle modifiche del regolamento di esecuzione comune dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Le modifiche riguardano principalmente gli operatori che gestiscono registrazioni internazionali di denominazioni di origine e indicazioni geografiche presso l'OMPI, incluse autorità pubbliche, produttori e associazioni. In pratica, le modifiche semplificano le procedure di registrazione e modifica: riducono i costi introducendo un tetto massimo di 800 CHF per modifiche multiple presentate insieme, chiariscono i tempi di notifica dei rifiuti (20 giorni), snelliscono le procedure di iscrizione e permettono il ritiro di rinunce senza pagamento aggiuntivo di tasse in caso di correzione dell'irregolarità. Questi adattamenti entrano in vigore dal 1° gennaio 2023 e mirano a rendere il sistema più attrattivo per gli Stati parte dell'accordo di Lisbona, in particolare facilitando l'adesione all'atto di Ginevra.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/1222 del Consiglio del 12 luglio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Assemblea dell’Unione particolare di Lisbona EN: Council Decision (EU) 2022/1222 of 12 July 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Assembly of the Lisbon Special Union

Testo normativo

15.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/142 DECISIONE (UE) 2022/1222 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Assemblea dell’Unione particolare di Lisbona IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’Unione europea («Unione») è parte contraente dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( 1 ) («atto di Ginevra»), entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Ai sensi dell’articolo 21 dell’atto di Ginevra, le parti contraenti sono membri dell’Unione particolare («Unione di Lisbona») istituita dall’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine («accordo di Lisbona»). Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera a), punto iii), dell’atto di Ginevra, spetta all’Assemblea dell’Unione di Lisbona modificare il regolamento di esecuzione nell’ambito dell’atto di Ginevra. (2) L’entrata in vigore dell’atto di Ginevra ha messo in luce la necessità di prendere in considerazione modifiche del regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra («regolamento di esecuzione comune») al fine di semplificare e snellire le procedure previste dal sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche («sistema di Lisbona»), anche al fine di fornire maggiore chiarezza agli utenti del sistema di Lisbona. (3) Nel corso delle assemblee generali dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») che si terranno dal 14 al 22 luglio 2022, l’Assemblea dell’Unione di Lisbona sarà invitata ad adottare modifiche del regolamento di esecuzione comune. (4) Nella sua quarta sessione, tenutasi a Ginevra dal 14 al 16 giugno 2022, il gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona («gruppo di lavoro di Lisbona») ha raccomandato all’Assemblea dell’Unione di Lisbona di adottare varie modifiche del regolamento di esecuzione comune, proposte dal segretariato dell’OMPI e modificate dal gruppo di lavoro di Lisbona. (5) Una modifica proposta in relazione alla regola 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione comune garantisce che solo le modifiche relative alla regola 5, paragrafo 2, siano soggette al pagamento della tassa di cui alla regola 8, paragrafo 1, punto ii), in relazione al trasferimento di una denominazione di origine dall’accordo di Lisbona all’atto di Ginevra. Tale adattamento faciliterebbe l’adesione all’atto di Ginevra di Stati che sono parti dell’accordo di Lisbona. (6) Una modifica proposta in relazione alla regola 8, paragrafo 1, punto ii), del regolamento di esecuzione comune limiterebbe a 800 CHF le tasse per diverse modifiche presentate nel quadro della stessa richiesta. Questo migliorerebbe l’attrattiva del sistema di Lisbona preservandone al contempo la sostenibilità finanziaria. (7) Una modifica proposta in relazione alla regola 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione comune chiarirebbe che il principio generale ivi fissato si applica a tutti i rifiuti ricevuti a norma della regola 9, paragrafo 1, lettera b), che dovrebbe essere letta in combinato disposto con la regola 9, paragrafo 1, lettera c). (8) Le modifiche proposte in relazione alla regola 15, paragrafo 1, punti i) e ii), del regolamento di esecuzione comune snellirebbero la procedura relativa alla richiesta di iscrizione di una modifica presentata all’Ufficio internazionale dell’OMPI. (9) La soppressione proposta della regola 15, paragrafo 1, punto vi), e la modifica proposta in relazione alla regola 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune garantirebbero che, in caso di ritiro della rinuncia connessa alla regola 6, paragrafo 1, lettera d), concernente un’irregolarità riguardante un requisito basato su una notifica effettuata ai sensi della regola 5, paragrafo 3 o 4, oppure su una dichiarazione effettuata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, non sarà più richiesto il pagamento della tassa per una modifica. In caso di rinuncia ai sensi della regola 6, paragrafo 1, lettera d), il ritiro della rinuncia sarà soggetto alla correzione dell’irregolarità. (10) Le modifiche proposte in relazione al regolamento di esecuzione comune dovrebbero entrare in vigore il 1 o gennaio 2023 e dovrebbero semplificare e snellire le procedure previste dal sistema di Lisbona e fornire maggiore chiarezza agli utenti, il che è nell’interesse degli utenti, dei beneficiari e dei portatori di interessi del sistema di Lisbona nell’Unione. (11) L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’adozione di tali modifiche. (12) Inoltre, prendendo atto delle posizioni espresse dalle delegazioni in occasione della quarta sessione del gruppo di lavoro di Lisbona per quanto riguarda la regola 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune, e nel quadro delle conclusioni della riunione del gruppo di lavoro, la presidenza ha invitato la delegazione dell’Unione a presentare a tempo debito una proposta scritta in vista di un esame più approfondito nella prossima sessione del gruppo di lavoro. (13) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea dell’Unione di Lisbona, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione dell’Assemblea dell’Unione di Lisbona nell’ambito delle assemblee generali dell’OMPI che si terranno dal 14 al 22 luglio 2022 è di sostenere l’adozione delle modifiche del regolamento di esecuzione comune di cui alla sezione 1 dell’allegato della presente decisione. I rappresentanti dell’Unione possono inoltre approvare modifiche delle modifiche proposte, purché non si tratti di modifiche sostanziali. In preparazione della prossima sessione del gruppo di lavoro di Lisbona, l’Unione presenta al segretariato dell’OMPI una proposta scritta in cui si suggeriscono modifiche in relazione alla regola 5 del regolamento di esecuzione comune, il cui testo figura nella sezione 2 dell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. STANJURA ( 1 ) Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12 ). ALLEGATO Sezione 1: MODIFICHE PROPOSTE del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche in base alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'OMPI per lo sviluppo del sistema di Lisbona in vista dell'adozione da parte dell'Unione di Lisbona nel quadro delle assemblee generali dell'OMPI del 2022: nell'intestazione, l'espressione «entrato in vigore l'8 dicembre 2021 » è sostituita da «entrato in vigore il 1 o gennaio 2023 ». Capo II Domanda e registrazione internazionale Regola 7 Iscrizione nel registro internazionale Applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra Alla regola 7, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) in caso di ratifica dell'atto di Ginevra da parte di uno Stato parte dell'atto del 1967 o in caso di adesione di tale Stato all'atto di Ginevra, nei confronti di tale Stato, per quanto riguarda le registrazioni internazionali o le denominazioni di origine riconosciute in virtù dell'atto del 1967, si applica mutatis mutandis la regola 5, paragrafi da 2 a 4. L'Ufficio internazionale verifica insieme all'autorità competente interessata quali modifiche devono essere apportate, alla luce dei requisiti di cui alla regola 3, paragrafo 1, e alla regola 5, paragrafi da 2 a 4, ai fini della registrazione in virtù dell'atto di Ginevra e notifica le registrazioni internazionali così effettuate a ogni altra parte contraente parte dell'atto di Ginevra. Le modifiche relative alla regola 5, paragrafo 2, sono soggette al pagamento della tassa di cui alla regola 8, paragrafo 1, punto ii).». Regola 8 Tasse Importo delle tasse Alla regola 8, paragrafo 1, il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) tassa per una modifica di una registrazione internazionale 3 500 tassa complementare per modifiche supplementari presentate nel quadro della stessa richiesta 300 » La nota a piè di pagina 3 è sostituita dalla seguente: « 3 Per una registrazione internazionale relativa a una zona geografica situata in un paese meno sviluppato (PMS), conformemente agli elenchi stabiliti dalle Nazioni Unite, la tassa è ridotta al 50 % dell'importo prescritto (arrotondato alla cifra intera più vicina). In tal caso, la tassa ammonterà a 500 franchi svizzeri per una registrazione internazionale relativa a una zona geografica di origine situata in un PMS, a 250 franchi svizzeri per una modifica di una registrazione internazionale relativa a una zona geografica di origine situata in un PMS e a 150 franchi svizzeri per una tassa complementare per modifiche supplementari presentate nel quadro della stessa richiesta. Tali riduzioni si applicheranno tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di Ginevra. ». Capo III Rifiuto e altre misure in materia di registrazione internazionale Regola 9 Rifiuto Notifica all'Ufficio internazionale Alla regola 9, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) salvo prova contraria da parte dell'autorità competente di cui alla lettera a), la notifica di una registrazione internazionale di cui alla lettera b) è considerata ricevuta da parte dell'autorità competente 20 giorni dopo la data indicata sulla notifica.». Regola 15 Modifiche Modifiche ammissibili La regola 15, paragrafo 1, è così modificata: 1. il punto i) è sostituito dal seguente: «i) modifica dei beneficiari che consiste nell'aggiunta o soppressione di uno o più beneficiari o modifica del nome o dell'indirizzo dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra;»; 2. il punto ii) è soppresso; 3. il punto vi) è soppresso. Regola 16 Rinuncia alla protezione Ritiro di una rinuncia La regola 16, paragrafo 2, è così modificata: la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ogni rinuncia, e quindi anche una rinuncia di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera d), può essere ritirata, totalmente o parzialmente, in ogni momento dall'autorità competente della parte contraente d'origine o, nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dell'atto di Ginevra, dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), di detto atto, o ancora dall'autorità competente della parte contraente d'origine, fatta salva la correzione dell'irregolarità nel caso di una rinuncia di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera d).». Sezione 2: linea da adottare nella proposta scritta in cui si suggeriscono modifiche in relazione alla regola 5 del regolamento di esecuzione comune: Capo II Domanda e registrazione internazionale Regola 5 Requisiti relativi alla domanda Alla regola 5, il paragrafo 4 è soppresso. Giustificazione: la proposta di soppressione della regola 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune (applicazione disciplinata dall'atto di Ginevra — Firma e/o intenzione d'uso) è giustificata in quanto il requisito della firma è già soddisfatto e verificato al momento della domanda iniziale di registrazione. I requisiti per dichiarare l'intenzione d'uso ed esercitare un controllo sull'uso sono in contrasto con gli elementi costitutivi delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette da qualsiasi uso che violi le specifiche riconosciute, anche se i prodotti in questione non sono commercializzati nel paese in cui sono rilevati gli usi fraudolenti. Inoltre, la loro registrazione internazionale presuppone necessariamente il controllo del loro uso all'interno del territorio della parte contraente da cui provengono.

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