Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2018/1211 e quali sono le sue implicazioni per il trasporto internazionale di passeggeri?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1211 del Consiglio autorizza la firma di un protocollo che modifica l'Accordo Interbus, estendendo la possibilità di adesione al Regno del Marocco. L'Accordo Interbus, in vigore dal 2003, disciplina i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus tra i paesi contraenti. Fino a questa decisione, il Marocco non poteva aderirvi perché, pur avendo lo status di osservatore presso la Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, tale qualifica non era sufficiente secondo le regole dell'accordo originario. La decisione riguarda principalmente le imprese di trasporto su autobus che operano a livello internazionale e gli stati che desiderano regolamentare questo settore. In pratica, il protocollo consente al Marocco di diventare parte contraente dell'accordo, facilitando così i servizi di trasporto di passeggeri tra il Marocco e gli altri paesi aderenti, con benefici per il turismo, gli scambi culturali e le relazioni commerciali nel settore dei trasporti internazionali.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Council Decision (EU) 2018/1211 of 16 July 2018 on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
3.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 222/1
DECISIONE (UE) 2018/1211 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio
(
1
)
, l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»)
(
2
)
è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1
o
gennaio 2003
(
3
)
.
(2)
Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco, che attualmente non è prevista dall'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un protocollo che modifica l'accordo Interbus, estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo («protocollo»). I negoziati si sono conclusi il 10 novembre 2017.
(3)
Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe contribuire allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus. Al Regno del Marocco, che non è membro a pieno titolo della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, ma ha lo status di osservatore, che non è sufficiente per l'adesione all'accordo Interbus, dovrebbe essere offerta la possibilità di aderire all'accordo.
(4)
È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, con riserva della sua conclusione
(
4
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(
1
)
Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (
GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11
).
(
2
)
GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13
.
(
3
)
GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44
.
(
4
)
Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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La Decisione UE 2018/1211 è rilevante per operatori del trasporto internazionale, agenzie di viaggio e società di logistica che operano con autobus. Professionisti del settore consultano questa normativa per comprendere le regole sulla circolazione internazionale, le autorizzazioni per servizi occasionali, gli accordi bilaterali e multilaterali nel trasporto su strada, nonché le modalità di adesione di nuovi paesi terzi come il Marocco ai quadri normativi europei.
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