Decisione UE In vigore

Decisione UE 1196/2019

Decisione (UE) 2019/1196 della Commissione, dell'11 luglio 2019, relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Pubblicato: 11/07/2019 In vigore dal: 11/07/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/1196 sulla partecipazione del Regno Unito a Eurojust?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1196 della Commissione europea, adottata l'11 luglio 2019, conferma la partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al Regolamento UE 2018/1727, che istituisce Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Questa decisione è stata adottata in risposta alla notifica formale del Regno Unito del 14 marzo 2019 di voler partecipare al regolamento, esercitando il diritto previsto dal Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La decisione ha carattere condizionato e temporale: la partecipazione del Regno Unito si applica soltanto nel caso in cui il Regno Unito sia uno Stato membro il 12 dicembre 2019 (data di applicazione del regolamento) oppure l'accordo di recesso sia entrato in vigore entro tale data. Questo perché il documento è stato adottato in un contesto di incertezza sulla Brexit, con il termine di recesso prorogato più volte (fino al 31 ottobre 2019 al momento della decisione).

La decisione non prevede misure transitorie specifiche poiché la partecipazione non è subordinata a condizioni particolari. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12 luglio 2019) con procedura d'urgenza, secondo quanto previsto dal Protocollo n. 21.

Per i professionisti del diritto internazionale e della cooperazione giudiziaria, questa decisione rappresenta un momento cruciale nella definizione dei rapporti tra il Regno Unito e le agenzie europee di giustizia penale, evidenziando come l'adesione a strumenti di cooperazione fosse rimasta aperta fino all'ultimo momento prima della Brexit effettiva.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1196 della Commissione, dell'11 luglio 2019, relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) EN: Commission Decision (EU) 2019/1196 of 11 July 2019 on the participation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Testo normativo

12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187/50 DECISIONE (UE) 2019/1196 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2019 relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Con lettera del 14 marzo 2019 al presidente del Consiglio, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel prosieguo «Regno Unito») ha notificato l'intenzione di partecipare al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (2) Poiché la partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2018/1727 non è subordinata ad alcuna condizione specifica, non occorrono misure transitorie. (3) La partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2018/1727 dovrebbe pertanto essere confermata. (4) Il regolamento (UE) 2018/1727 è entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e si applica dal 12 dicembre 2019. (5) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine. (6) L'Unione e il governo del Regno Unito hanno concordato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( 2 ) (nel prosieguo «accordo di recesso») nel novembre 2018 ma le procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore non sono ancora state completate. La parte quarta dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito in conformità all'accordo di recesso. (7) Il 22 marzo 2019, con decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo ( 3 ) , d'intesa con il Regno Unito, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato prorogato fino al 22 maggio 2019 qualora l'accordo di recesso fosse stato approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019 o, in caso contrario, fino al 12 aprile 2019. La Camera dei Comuni non ha approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019. L'11 aprile 2019, con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio ( 4 ) , d'intesa con il Regno Unito, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Su richiesta del Regno Unito, tale termine può essere ulteriormente prorogato con decisione unanime del Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito. Il Regno Unito può inoltre revocare in qualsiasi momento la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea. (8) Il regolamento (UE) 2018/1727 si applicherà pertanto nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito soltanto nel caso in cui esso sia uno Stato membro il 12 dicembre 2019 o l'accordo di recesso sia entrato in vigore entro tale data. (9) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 è confermata. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138 ). ( 2 ) GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1. ( 3 ) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1 ).

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La Decisione UE 2019/1196 riguarda la partecipazione del Regno Unito a Eurojust e al Regolamento UE 2018/1727, disciplinando l'adesione a strumenti di cooperazione giudiziaria penale secondo il Protocollo n. 21 sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Consulenti di diritto internazionale e esperti di Brexit la consultano per comprendere l'applicabilità della normativa UE sulla cooperazione penale, gli accordi di recesso e le condizioni di partecipazione degli Stati terzi alle agenzie europee.

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