Decisione UE In vigore

Decisione UE 1193/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1193 della Commissione, del 21 agosto 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile

Pubblicato: 21/08/2018 In vigore dal: 21/08/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2018/1193 riguardo al procedimento antidumping sul silicio importato da Bosnia-Erzegovina e Brasile?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1193 del 21 agosto 2018 chiude il procedimento antidumping avviato dalla Commissione europea il 19 dicembre 2017 sulle importazioni di silicio originario dalla Bosnia-Erzegovina e dal Brasile. Il procedimento era stato aperto a seguito di una denuncia presentata da Ferroatlántica e Ferropem, che rappresentavano oltre l'85% della produzione totale di silicio nell'Unione europea, sulla base di elementi di prova di pratiche di dumping. La chiusura è avvenuta perché i denuncianti hanno ritirato la denuncia il 7 maggio 2018, e la Commissione ha verificato che tale chiusura non fosse contraria all'interesse dell'Unione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. La decisione comporta la chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure protezionistiche, il che significa che non vengono applicate tariffe antidumping sulle importazioni di silicio dai paesi interessati.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1193 della Commissione, del 21 agosto 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1193 of 21 August 2018 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of silicon originating in Bosnia and Herzegovina and in Brazil

Testo normativo

22.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211/5 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1193 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2018 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) (in appresso «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: A. APERTURA E PROCEDURA (1) Il 19 dicembre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile e a tal fine ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da Ferroatlántica e Ferropem («i denuncianti»), che rappresentano oltre l'85 % della produzione totale di silicio dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura. (3) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, i produttori esportatori noti della Bosnia-Erzegovina e del Brasile, gli importatori e gli utilizzatori noti, tutte le altre parti notoriamente interessate nonché i rappresentanti della Bosnia-Erzegovina e del Brasile. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (4) Con e-mail del 7 maggio 2018 i denuncianti hanno informato la Commissione della loro intenzione di ritirare la denuncia. (5) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. (6) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che l'inchiesta sulle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile dovesse essere chiusa. (7) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Alla Commissione non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione indicante che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. (8) La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere, senza istituire misure, il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile. (9) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio con un tenore di silicio inferiore al 99,99 % in peso reale, originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile e attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, è chiuso. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile ( GU C 438 del 19.12.2017, pag. 39 ).

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