Decisione (UE) 2019/1191 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 — «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi») (Testo rilevante ai fin
Cosa prevede la Decisione UE 2019/1191 riguardo alla cooperazione tra l'Unione europea e i paesi SEE in materia di libera circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1191 del Consiglio dell'8 luglio 2019 autorizza l'Unione europea a negoziare presso il Comitato misto SEE una modifica del Protocollo 31 dell'Accordo SEE. L'obiettivo è estendere la cooperazione tra l'UE e i paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) nel settore della libera circolazione dei lavoratori, del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e delle misure a favore dei migranti, inclusi quelli provenienti da paesi terzi. La modifica concreta riguarda l'inclusione dell'anno 2019 tra gli anni di riferimento per il finanziamento di queste azioni tramite il bilancio generale dell'UE, permettendo che la cooperazione estesa inizi dal 1° gennaio 2019. In pratica, la decisione modifica l'articolo 5 del Protocollo 31, sostituendo il riferimento temporale "e 2018" con ", 2018 e 2019", così da includere il nuovo anno negli accordi di cooperazione già esistenti.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1191 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 — «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi») (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Council Decision (EU) 2019/1191 of 8 July 2019 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 04 03 01 03 — Free movement of workers, co-ordination of social security schemes and measures for migrants, including migrants from third countries) (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
12.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 187/33
DECISIONE (UE) 2019/1191 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03 — «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.
(3)
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(4)
È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
(5)
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1
o
gennaio 2019.
(6)
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)
È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
(2)
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1
o
gennaio 2019,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2018» sono sostituiti da «, 2018 e 2019».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*1
)
.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2019.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(
*1
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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La Decisione 2019/1191 è rilevante per chi opera nel diritto dell'Unione europea e negli accordi internazionali, in particolare per questioni riguardanti l'Accordo SEE, la libera circolazione dei lavoratori, il coordinamento della sicurezza sociale e la mobilità dei migranti. Consulenti che assistono aziende con dipendenti nei paesi SEE devono considerare questa normativa per questioni di contributi sociali, portabilità dei diritti pensionistici e normative sulla migrazione.
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