Decisione UE In vigore

Decisione UE 1187/2019

Decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attua

Pubblicato: 06/06/2019 In vigore dal: 06/06/2019 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2019/1187 e quali sono gli accordi di cooperazione che disciplina tra l'Unione europea e la Svizzera?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1187 del 6 giugno 2019 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera finalizzato a potenziare la cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza e contrasto della criminalità. L'accordo si applica a tre decisioni fondamentali dell'UE: la decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, la decisione 2008/616/GAI relativa all'attuazione della precedente, e la decisione quadro 2009/905/GAI sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi. In pratica, l'accordo consente a tutti gli Stati membri dell'UE e alla Svizzera di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali contenenti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Questo scambio di informazioni è considerato essenziale per favorire la cooperazione transfrontaliera, dato che la criminalità internazionale non conosce confini geografici. La decisione prevede l'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo a decorrere dalla firma, in attesa del completamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore definitiva.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1187 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio EN: Council Decision (EU) 2019/1187 of 6 June 2019 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of certain provisions of the Agreement be

Testo normativo

12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187/1 DECISIONE (UE) 2019/1187 DEL CONSIGLIO del 6 giugno 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»). (2) I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo in data 24 maggio 2018. (3) Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per la Confederazione svizzera di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto. (4) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio ( 1 ) , dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio ( 2 ) , compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio ( 3 ) , e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione. (5) Il Regno Unito è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI, dalla decisione 2008/616/GAI, compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI, e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione. (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (7) È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione ad esso acclusa. È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, con riserva della sua conclusione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La dichiarazione acclusa all'accordo è approvata a nome dell'Unione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione. Articolo 4 Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dell'accordo ( 4 ) , in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019 Per il Consiglio La presidente A. BIRCHALL ( 1 ) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ). ( 3 ) Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ( GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14 ). ( 4 ) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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La Decisione 2019/1187 disciplina la cooperazione transfrontaliera tra UE e Svizzera in materia di contrasto della criminalità, accesso a banche dati DNA, sistemi dattiloscopici e registri veicoli. Professionisti del settore sicurezza e autorità di polizia consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di scambio informazioni, l'accreditamento dei fornitori forensi e le modalità di applicazione provvisoria degli accordi internazionali in ambito penale.

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