Decisione (UE) 2024/1177 della Commissione, del 23 aprile 2024, relativa alla sospensione dell'approvazione di un'attrezzatura di sicurezza dell'aviazione civile con marchio UE
Cosa prevede la Decisione UE 2024/1177 sulla sospensione dell'approvazione delle attrezzature di sicurezza aeroportuale?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1177 del 23 aprile 2024 sospende il "marchio UE" per una configurazione specifica di sistemi di rilevamento di esplosivi per bagagli a mano (EDSCB conformi allo standard C3), identificata come HI-SCAN 6040 CTiX con algoritmo 20-50-00 e codice EDSCB00110. La sospensione è stata disposta perché questa configurazione non soddisfa le prestazioni richieste nello screening di liquidi, aerosol e gel (LAG) contenuti nei bagagli. La decisione si applica a tutti gli aeroporti dell'Unione europea e riguarda i gestori aeroportuali, le società di handling e i fornitori di attrezzature di sicurezza che utilizzano questo specifico modello. In pratica, le attrezzature con questa configurazione non possono più essere distribuite e installate come nuove, ma quelle già in uso possono continuare a operare esclusivamente con una limitazione operativa: il volume massimo dei singoli contenitori di liquidi, aerosol e gel sottoposti a screening non può superare i 330 ml. Questa restrizione rappresenta una misura compensativa per mitigare il rischio di sicurezza fino a quando il problema tecnico non sarà risolto.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/1177 della Commissione, del 23 aprile 2024, relativa alla sospensione dell'approvazione di un'attrezzatura di sicurezza dell'aviazione civile con marchio UE
EN: Commission Decision (EU) 2024/1177 of 23 April 2024 on the suspension of the approval of a civil aviation security equipment with EU Stamp marking
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1177
25.4.2024
DECISIONE (UE) 2024/1177 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2024
relativa alla sospensione dell'approvazione di un'attrezzatura di sicurezza dell'aviazione civile con «marchio UE»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(
1
)
, in particolare l'allegato, punto 12.0.4.1,
considerando quanto segue:
(1)
Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
comprendono procedure per l'approvazione e l'uso delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile.
(2)
Su tale base il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 istituisce un regime armonizzato di approvazione per l'installazione di attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile al fine di garantire la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
(3)
La decisione (UE) 2021/2147 della Commissione
(
3
)
stabilisce un elenco consolidato delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile approvate con «marchio UE» accordato alle attrezzature confermate dalla procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell'aviazione civile ai fini dell'installazione e dell'uso in tutta l'Unione.
(4)
In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, e in particolare all'allegato, punto 12.0.4.1, del medesimo, se viene informata che tale attrezzatura non è conforme allo standard per cui è stata approvata, la Commissione può sospendere senza preavviso il «marchio UE» di un'attrezzatura di sicurezza su richiesta degli Stati membri o di propria iniziativa. Le attrezzature di sicurezza il cui «marchio UE» è stato sospeso non possono più essere distribuite e le unità già installate devono essere utilizzate con l'aggiunta di misure compensative, a seconda dei casi.
(5)
La Commissione ha ricevuto informazioni tecniche indicanti che una configurazione specifica dei sistemi per il rilevamento di esplosivi per il bagaglio a mano (
Explosive Detection System equipment for cabin baggage
, EDSCB) conformi allo standard C3, attualmente elencata nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica — attrezzature di sicurezza», non soddisfa le prestazioni richieste per quanto riguarda lo screening di liquidi, aerosol e gel (LAG) contenuti nei bagagli. Tale configurazione potrebbe continuare a essere utilizzata conformemente al metodo operativo applicato ai sistemi EDSCB conformi allo standard C3, ma con un limite di screening del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che non superi i 330 ml.
(6)
È opportuno aggiornare di conseguenza la banca dati consolidata dell'Unione contenente un elenco delle attrezzature per le quali sono consentite l'installazione e l'uso in tutta l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il «marchio UE» accordato come «sistemi per il rilevamento di esplosivi per il bagaglio a mano (EDSCB) conformi allo standard C3» alla configurazione attualmente elencata nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica — attrezzature di sicurezza» con la designazione HI-SCAN 6040 CTiX, l'algoritmo di rilevamento 20-50-00 e il codice identificativo unico alfanumerico EDSCB00110, è sospeso. Le attrezzature corrispondenti a tale configurazione sono utilizzate solo conformemente al metodo operativo applicato ai sistemi EDSCB conformi allo standard C3, con un limite di screening del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che non superi i 330 ml.
Articolo 2
La «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica — attrezzature di sicurezza» è aggiornata di conseguenza.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (
GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (
GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72
).
(
3
)
Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa all'approvazione delle attrezzature di sicurezza dell'aviazione civile con «marchio UE» (
GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1177/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2024/1177 è il riferimento normativo per la sospensione del marchio UE delle attrezzature di sicurezza aeroportuale, disciplinando l'approvazione e l'uso dei sistemi EDSCB secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e il regolamento (CE) 300/2008 sulla sicurezza dell'aviazione civile. Gestori aeroportuali, fornitori di attrezzature e autorità di sicurezza consultano questa decisione per comprendere le restrizioni operative, le misure compensative e gli aggiornamenti della banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica.
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