Decisione di esecuzione (UE) 2020/1141 della Commissione del 29 luglio 2020 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2020) 5076 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2020/1141 ai piani di sorveglianza dei residui per i paesi terzi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1141 del 29 luglio 2020 modifica l'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare animali e prodotti di origine animale nell'Unione europea, aggiornando i piani di sorveglianza dei residui secondo l'articolo 29 della Direttiva 96/23/CE. La normativa si applica ai controlli su sostanze e residui negli animali vivi e nei loro prodotti, garantendo che solo i paesi con piani adeguati possano esportare verso l'UE. Le modifiche riguardano specificamente l'ampliamento dell'approvazione per alcuni paesi (Myanmar/Birmania e Sierra Leone per il miele, Kosovo per il pollame), la limitazione di categorie di prodotto per altri (Bosnia-Erzegovina e Iran per l'acquacoltura limitata a pesci e crostacei rispettivamente), e l'eliminazione di categorie dove i paesi hanno comunicato il ritiro dalle esportazioni (Botswana, Nuova Caledonia, Suriname, Tunisia). Queste modifiche garantiscono che solo i prodotti conformi agli standard europei di sicurezza alimentare possono essere importati, proteggendo la salute pubblica e il mercato interno dell'UE.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1141 della Commissione del 29 luglio 2020 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5076] (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1141 of 29 July 2020 amending Decision 2011/163/EU on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document number C(2020) 5076) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
31.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 248/12
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1141 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2020
che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2020) 5076]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE
(
1
)
, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell’allegato I di tale direttiva.
(2)
La decisione 2011/163/UE
(
2
)
della Commissione approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell’elenco dell’allegato di tale decisione («l’elenco»).
(3)
La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli pesci.
(4)
Il Botswana è incluso nell’elenco per i bovini, gli equini e la selvaggina d’allevamento. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più equini vivi e carni di selvaggina d’allevamento nell’Unione. È pertanto opportuno eliminare gli equini e la selvaggina d’allevamento dalla voce dell’elenco relativa al Botswana.
(5)
L’Iran ha presentato alla Commissione un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli crostacei.
(6)
Il Myanmar/Birmania ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere il miele nella voce dell’elenco relativa al Myanmar/Birmania.
(7)
La Nuova Caledonia è inclusa nell’elenco per i bovini, l’acquacoltura, la selvaggina selvatica, la selvaggina d’allevamento e il miele. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più carni bovine e selvaggina selvatica nell’Unione e che il piano per l’acquacoltura riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno eliminare i bovini e la selvaggina selvatica dalla voce dell’elenco relativa alla Nuova Caledonia e specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli crostacei.
(8)
La Sierra Leone ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell’elenco una voce relativa alla Sierra Leone per il miele.
(9)
Il Suriname è incluso nell’elenco delle categorie approvate per l’acquacoltura. Il Suriname ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più prodotti dell’acquacoltura nell’Unione. È pertanto opportuno eliminare dall’elenco la voce relativa al Suriname concernente l’acquacoltura.
(10)
La Tunisia è attualmente inclusa nell’elenco delle categorie approvate per il pollame, l’acquacoltura e la selvaggina selvatica. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che non offre garanzie sufficienti e un piano per l’acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno eliminare il pollame dalla voce dell’elenco relativa alla Tunisia e specificare nell’elenco che l’approvazione per l’acquacoltura è limitata ai soli pesci.
(11)
Sebbene non abbia presentato un piano per il pollame, il Kosovo
(
*
)
ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare dette materie prime nell’Unione europea. È pertanto opportuno inserire nell’elenco una voce relativa al Kosovo per il pollame, con la corrispondente nota a piè di pagina.
(12)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
(13)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10
.
(
2
)
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (
GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40
).
(
*
)
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Codice ISO2
Paese
Bovini
Ovini/caprini
Suini
Equini
Pollame
Acquacoltura
Latte
Uova
Conigli
Selvaggina selvatica
Selvaggina d’allevamento
Miele
AD
Andorra
X
X
X
(
3
)
X
X
AE
Emirati arabi uniti
X
(
3
)
X
(
1
)
AL
Albania
X
X
(
7
)
X
AM
Armenia
X
X
AR
Argentina
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AU
Australia
X
X
X
X
X
X
X
X
BA
Bosnia-Erzegovina
X
X
X
X
X
(
7
)
X
X
X
BD
Bangladesh
X
BF
Burkina Faso
X
BJ
Benin
X
BN
Brunei
X
BR
Brasile
X
X
X
X
X
BW
Botswana
X
BY
Bielorussia
X
(
2
)
X
X
X
BZ
Belize
X
CA
Canada
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CH
Svizzera
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CL
Cile
X
X
X
X
X
X
X
X
CM
Camerun
X
CN
Cina
X
X
X
X
X
CO
Colombia
X
X
CR
Costa Rica
X
CU
Cuba
X
X
DO
Repubblica dominicana
X
EC
Ecuador
X
ET
Etiopia
X
FK
Isole Falkland
X
X
X
FO
Isole Fær Øer
X
GH
Ghana
X
GE
Georgia
X
GL
Groenlandia
X
X
GT
Guatemala
X
X
HN
Honduras
X
ID
Indonesia
X
IL
Israele
(
5
)
X
X
X
X
X
X
IN
India
X
X
X
IR
Iran
X
(
9
)
JM
Giamaica
X
JP
Giappone
X
X
X
X
X
X
KE
Kenya
X
KG
Kirghizistan
X
KR
Corea del Sud
X
X
LK
Sri Lanka
X
MA
Marocco
X
X
MD
Moldova
X
X
X
X
ME
Montenegro
X
X
X
X
X
X
X
X
MG
Madagascar
X
X
MKD
Macedonia del Nord
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MM
Myanmar/Birmania
X
X
MU
Maurizio
X
X
(
3
)
MX
Messico
X
X
X
MY
Malaysia
X
(
3
)
X
MZ
Mozambico
X
NA
Namibia
X
X
NC
Nuova Caledonia
X
(
9
)
X
X
NI
Nicaragua
X
X
NZ
Nuova Zelanda
X
X
X
X
X
X
X
X
PA
Panama
X
PE
Perù
X
PH
Filippine
X
PM
Saint Pierre e Miquelon
X
PN
Isole Pitcairn
X
PY
Paraguay
X
RS
Serbia
X
X
X
X
(
2
)
X
X
X
X
X
X
RU
Russia
X
X
X
X
X
X
X
(
4
)
X
RW
Ruanda
X
SA
Arabia Saudita
X
SG
Singapore
X
(
3
)
X
(
3
)
X
(
3
)
X
(
6
)
X
(
3
)
X
X
(
3
)
X
(
6
)
X
(
6
)
SL
Sierra Leone
X
SM
San Marino
X
X
(
3
)
X
X
SV
El Salvador
X
SZ
Eswatini
X
TH
Thailandia
X
X
X
TN
Tunisia
X
(
7
)
X
TR
Turchia
X
X
X
X
X
TW
Taiwan
X
X
TZ
Tanzania
X
X
UA
Ucraina
X
X
X
X
X
X
X
X
UG
Uganda
X
X
US
Stati Uniti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UY
Uruguay
X
X
X
X
X
X
X
VE
Venezuela
X
VN
Vietnam
X
X
ZA
Sud Africa
X
X
(
8
)
XK
Kosovo
X
(
3
)
ZM
Zambia
X
(
1
)
Solo latte di cammello.
(
2
)
Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
(
3
)
Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2.
(
4
)
Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.
(
5
)
Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(
6
)
Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all’Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.
(
7
)
Solo pesci.
(
8
)
Solo ratiti.
(
9
)
Solo crostacei.»
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La Decisione UE 2020/1141 è il riferimento normativo per i controlli sui residui e le sostanze negli animali e prodotti di origine animale secondo la Direttiva 96/23/CE. Operatori del settore agroalimentare, importatori e autorità competenti la consultano per verificare l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui, le categorie di prodotto autorizzate per ciascun paese terzo, e i requisiti di conformità per l'importazione di carni, latte, uova, acquacoltura e miele nell'Unione europea.
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