Decisione UE In vigore

Decisione UE 1137/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1137 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo» («European EcoScore») a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2021) 4951 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 30/06/2021 In vigore dal: 30/06/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2021/1137 sulla registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei "EcoScore europeo"?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2021/1137 del 30 giugno 2021 registra ufficialmente l'iniziativa dei cittadini europei denominata "EcoScore europeo", presentata il 13 maggio 2021. L'iniziativa chiede alla Commissione europea di proporre una normativa che renda obbligatorio un'etichetta ambientale uniforme su tutti i prodotti fabbricati o venduti nell'Unione europea, fornendo ai consumatori informazioni trasparenti sull'impatto ambientale attraverso un sistema di classificazione da A (molto rispettoso dell'ambiente) a F (molto dannoso per l'ambiente).

La registrazione rappresenta il riconoscimento formale che l'iniziativa soddisfa i requisiti procedurali previsti dal Regolamento UE 2019/788, inclusa la designazione dei rappresentanti legali (Antoine THILL ed Elsa KRAEMER) e la conformità ai criteri di ammissibilità. La Commissione ha verificato che l'iniziativa non è manifestamente ingiuriosa, futile, vessatoria o contraria ai valori dell'Unione europea.

Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono tre: consentire ai consumatori europei di fare scelte consapevoli basate su informazioni chiare e affidabili; incoraggiare gli operatori economici a ridurre l'impatto ambientale dei loro prodotti; introdurre un'etichetta uniforme standardizzata su tutto il territorio europeo per evitare confusione derivante dalla proliferazione di etichette ambientali private e non armonizzate.

La decisione non pregiudica la valutazione successiva delle condizioni concrete e sostanziali per l'intervento della Commissione, incluso il rispetto del principio di proporzionalità. La proposta normativa potrebbe basarsi sull'articolo 114 TFUE (mercato interno) o sull'articolo 192 TFUE (politica ambientale).

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1137 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo» («European EcoScore») a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4951] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1137 of 30 June 2021 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘European EcoScore’, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 4951) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

12.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 246/4 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1137 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo» («European EcoScore») a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4951] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Il 13 maggio 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo» («European EcoScore»). (2) Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Siamo un movimento di cittadini guidato da giovani di tutta Europa che vogliono fare qualcosa di concreto per l'ambiente. Viste le ambizioni del Green Deal e dell'accordo di Parigi, esortiamo la Commissione europea a imporre l'uso di un "EcoScore" europeo affidabile, vale a dire un'etichetta che fornisca ai consumatori europei informazioni trasparenti sull'impatto ambientale dei prodotti fabbricati o venduti sul mercato dell'Unione europea. Questa indicazione obbligatoria e chiaramente visibile sugli imballaggi denoterebbe in modo semplice e affidabile l'impatto ambientale del prodotto per mezzo di una lettera (dalla A, ovvero "molto rispettoso dell'ambiente", alla F, ovvero "molto dannoso per l'ambiente").» (3) Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono i seguenti: «[1] consentire ai consumatori europei di fare scelte ponderate che tengano conto dell'impatto ambientale dei prodotti in vendita, sulla base di un'indicazione chiara e affidabile; [2] incoraggiare gli operatori a ridurre l'impatto ambientale dei loro prodotti e dare al contempo risalto a quelli già ecocompatibili; [3] introdurre un'etichetta uniforme basata su un calcolo standardizzato sull'intero territorio europeo, onde evitare confusione per il consumatore alla luce del proliferare delle etichette ambientali.» (4) Un allegato apporta dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Gli organizzatori plaudono agli sforzi che l'Unione già profonde per combattere attivamente i cambiamenti climatici. Essi affermano che sempre più consumatori chiedono informazioni chiare e trasparenti su ciò che acquistano, e ricordano il successo di altre iniziative ed etichette analoghe che indicano la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari o danno informazioni sull'impatto ambientale dei prodotti di altro tipo. Poiché si tratta per la maggior parte di iniziative private, gli organizzatori rilevano una carenza di armonizzazione nell'approccio e nell'attuazione a livello dell'Unione. Essi ritengono che l'«EcoScore europeo» proposto dovrebbe essere obbligatorio, così da offrire indicazioni uniformi basate sullo stesso procedimento di calcolo in tutta l'Unione. La determinazione dei metodi di calcolo da utilizzare dovrebbe muovere da evidenze scientifiche e l'etichetta dovrebbe essere di facile accesso per i consumatori (ad esempio un codice a barre scannerizzabile apposto al prodotto). (5) Gli organizzatori invitano la Commissione a presentare una proposta normativa volta a rendere obbligatoria un'etichetta uniforme che fornisca ai cittadini informazioni trasparenti sull'impatto ambientale dei prodotti fabbricati o venduti nell'Unione. (6) La proposta potrebbe essere basata sull'articolo 114 o sull'articolo 192 del trattato. L'articolo 114 del trattato costituisce la base giuridica che consente alla Commissione di proporre misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 192 del trattato costituisce la base giuridica che consente alla Commissione di proporre misure tese a realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale sanciti all'articolo 191, segnatamente la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. (7) Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. (8) Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui il rispetto del principio di proporzionalità. (9) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (10) L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (11) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «EcoScore europeo», HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo». Articolo 2 Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo», rappresentati da Antoine THILL ed Elsa KRAEMER in veste di persone di contatto. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021 Per la Commissione Věra JOUROVÁ Vicepresidente ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55

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La Decisione UE 2021/1137 riguarda l'iniziativa dei cittadini europei, un strumento di democrazia partecipativa disciplinato dal Regolamento UE 2019/788, che consente ai cittadini di sollecitare atti legislativi dell'Unione. L'EcoScore europeo proposto rientra nella competenza della Commissione in materia di armonizzazione del mercato interno (articolo 114 TFUE) e politica ambientale (articolo 192 TFUE), con implicazioni per le imprese che commercializzano prodotti nell'UE in termini di etichettatura obbligatoria e conformità normativa.

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