Decisione (UE) 2025/1118 del Consiglio, del 26 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995
Cosa prevede la Decisione UE 2025/1118 sulla posizione dell'Unione europea rispetto alla proroga della Convenzione sul Commercio dei Cereali del 1995?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/1118 del Consiglio, adottata il 26 maggio 2025, stabilisce che l'Unione europea deve votare a favore della proroga della Convenzione sul Commercio dei Cereali del 1995 durante la 62ª sessione del Consiglio Internazionale dei Cereali, prevista per il 12 giugno 2025. La proroga riguarda un ulteriore periodo di due anni, dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2027. Questa decisione si applica agli Stati membri dell'UE e alle istituzioni europee che operano nel settore del commercio internazionale dei cereali. La Convenzione, originariamente conclusa nel 1995 e regolarmente prorogata ogni due anni, rappresenta uno strumento fondamentale per la stabilizzazione dei mercati mondiali dei cereali e il rafforzamento della sicurezza alimentare globale. L'UE, in qualità di uno dei maggiori produttori di cereali, principale esportatore di frumento e orzo, e più importante importatore di granturco, ha un interesse strategico nel mantenimento di questo quadro normativo internazionale.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2025/1118 del Consiglio, del 26 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995
EN: Council Decision (EU) 2025/1118 of 26 May 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Grains Council as regards the extension of the Grains Trade Convention, 1995
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1118
3.6.2025
DECISIONE (UE) 2025/1118 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali in merito alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio
(
1
)
ed è entrata in vigore il 1
o
luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni ed è stata regolarmente prorogata.
(2)
A norma dell’articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali, istituito dall’articolo 9 della convenzione, può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali il 14 giugno 2023, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2025.
(3)
Nel corso della sua 62
a
sessione, che si terrà il 12 giugno 2025, il consiglio internazionale dei cereali è chiamato ad adottare una decisione in merito alla proroga della convenzione per un ulteriore periodo di due anni, dal 1
o
luglio 2025 al 30 giugno 2027.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla proroga della convenzione in occasione della 62
a
sessione del consiglio internazionale dei cereali.
(5)
L’Unione è uno dei maggiori produttori di cereali, uno dei principali esportatori di frumento e di orzo nonché il più importante importatore di granturco. L’Unione è sempre stata membro attivo del consiglio internazionale dei cereali, che svolge un ruolo importante per la stabilizzazione dei mercati mondiali dei cereali e il rafforzamento della sicurezza alimentare. La proroga della convenzione è pertanto nell’interesse dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 62
a
sessione del consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo di due anni, dal 1
o
luglio 2025 al 30 giugno 2027.
Articolo 2
La decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
C. SIEKIERSKI
(
1
)
Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all’approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all’aiuto alimentare, che costituiscono l’accordo internazionale sui cereali del 1995 (
GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1996/88/oj)
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1118/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2025/1118 riguarda accordi internazionali sul commercio dei cereali, negoziazioni multilaterali presso il Consiglio Internazionale dei Cereali e politiche commerciali dell'Unione europea. Operatori del settore agroalimentare, esportatori di cereali e importatori di granturco consultano questa normativa per comprendere la posizione ufficiale dell'UE su stabilizzazione dei mercati, sicurezza alimentare internazionale e continuità degli obblighi convenzionali.
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