Decisione di esecuzione (UE) 2024/1113 della Commissione, del 18 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali porti finlandesi sono stati aggiunti alla lista delle isole e porti esenti dalla restituzione delle quote di emissioni secondo la Decisione UE 2024/1113?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1113 modifica l'elenco dei porti che beneficiano di una deroga temporanea dall'obbligo di restituzione delle quote di emissioni di gas serra nel sistema ETS (Emission Trading System). La deroga si applica ai porti situati su isole prive di collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, al fine di garantire la connettività di queste aree. La Finlandia ha richiesto l'inclusione di tre porti delle Isole Åland: Berghamn (Eckerö), Långnäs e Mariehamn, che sono stati aggiunti all'allegato I della decisione precedente. La decisione è stata resa retroattiva al 1° gennaio 2024, data di inizio dell'inclusione delle emissioni del trasporto marittimo nel sistema ETS, per garantire coerenza e corretta applicazione della normativa sin dall'inizio dell'anno.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1113 della Commissione, del 18 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1113 of 18 April 2024 amending Implementing Decision (EU) 2023/2895 as regards the list of islands and ports referred to in Article 12(3-d) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1113
22.4.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1113 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2024
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies,
considerando quanto segue:
(1)
Per garantire la connettività di determinate isole, l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE prevede una deroga temporanea all’obbligo di restituzione delle quote per alcuni porti situati su isole sprovviste di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti.
(2)
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione
(
2
)
stila l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.
(3)
Il 28 dicembre 2023 la Finlandia ha chiesto di includere tre dei suoi porti nell’elenco dei porti interessati dalla deroga temporanea a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.
(4)
Dato che la Finlandia ha presentato la richiesta a dicembre 2023, e al fine di garantire la coerenza e l’efficace funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione, che dal 1
o
gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente da tale data.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella tabella dell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895, dopo la voce relativa a Malta è inserita la riga seguente:
«
FINLANDIA
ISOLE ÅLAND
BERGHAMN (ECKERÖ)
LÅNGNÄS
MARIEHAMN».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l’elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva (
GU L, 2023/2895, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2895/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1113/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2024/1113 riguarda le deroghe nel sistema ETS (Emission Trading System) per il trasporto marittimo, specificamente l'articolo 12, paragrafo 3-quinquies della Direttiva 2003/87/CE. Armatori e operatori portuali devono conoscere questa normativa per comprendere gli obblighi di restituzione delle quote di emissioni, le eccezioni territoriali per isole remote, e le implicazioni sulla compliance ambientale e sui costi operativi delle rotte marittime verso porti periferici.
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