Decisione (UE) 2021/1113 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37, contenente l’elenco di cui all’articolo 101, dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Cosa prevede la Decisione UE 2021/1113 riguardo all'integrazione delle nuove normative sulle comunicazioni elettroniche nell'accordo SEE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1113 del 28 giugno 2021 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), integrando due nuovi regolamenti e direttive europee in materia di comunicazioni elettroniche. In particolare, riguarda l'integrazione del Regolamento (UE) 2018/1971 che istituisce il BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) e della Direttiva (UE) 2018/1972 che introduce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La decisione si applica ai Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) che partecipano all'accordo SEE, garantendo un quadro normativo coerente per le comunicazioni elettroniche in tutta l'area economica europea. Concretamente, prevede che le autorità nazionali di regolamentazione dei Paesi EFTA possano partecipare ai lavori del BEREC senza diritto di voto, assicurando così un'attuazione uniforme della normativa europea nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi audiovisivi.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/1113 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37, contenente l’elenco di cui all’articolo 101, dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2021/1113 of 28 June 2021 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment to Annex XI (Electronic communication, audiovisual services and information society) and Protocol 37 containing the list provided for in Article 101 to the EEA Agreement (Text with EEA relevance)
Testo normativo
7.7.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 240/1
DECISIONE (UE) 2021/1113 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2021
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37, contenente l’elenco di cui all’articolo 101, dell’accordo SEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e il protocollo 37, contenente l’elenco di cui all’articolo 101, («protocollo 37») dell’accordo SEE.
(3)
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito dal regolamento (UE) 2018/1971.
(5)
Per assicurare un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’ambito dell’accordo SEE, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA parteciperanno integralmente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC, ma non disporranno del diritto di voto. Quando il BEREC formulerà un parere, le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA saranno registrate separatamente. L’Autorità di vigilanza EFTA terrà nella massima considerazione i pareri adottati dal BEREC.
(6)
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
(7)
La direttiva (UE) 2018/1972 abroga, a decorrere dal 21 dicembre 2020, le direttive 2002/19/CE
(
5
)
, 2002/20/CE
(
6
)
, 2002/21/CE
(
7
)
e 2002/22/CE
(
8
)
del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono state integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate, ai sensi del medesimo, con effetto a decorrere dal 21 dicembre 2020.
(8)
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XI e il protocollo 37 dell’accordo SEE.
(9)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del Comitato misto SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37, contenente l’elenco di cui all’articolo 101, dell’accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE
(
9
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
M. do C. ANTUNES
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (
GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (
GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36
).
(
5
)
Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (
GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7
).
(
6
)
Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (
GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21
).
(
7
)
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (
GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33
).
(
8
)
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (
GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51
).
(
9
)
Cfr. ST 9721/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1113/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione 2021/1113 è il riferimento per chi opera nel settore delle comunicazioni elettroniche e deve comprendere l'integrazione SEE di BEREC, Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e direttive abrogate. Operatori telefonici, regolatori nazionali e consulenti del settore telecomunicazioni la consultano per questioni relative a armonizzazione normativa, partecipazione EFTA ai comitati europei e abrogazione delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE.
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