Decisione UE In vigore

Decisione UE 1109/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1109 della Commissione, del 26 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2025) 3506

Pubblicato: 26/05/2025 In vigore dal: 26/05/2025 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza stabilisce la Decisione UE 2025/1109 contro la peste dei piccoli ruminanti in Romania e fino a quando rimangono in vigore?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1109 del 26 maggio 2025 modifica la precedente decisione 2025/638 per estendere le misure di contenimento della peste dei piccoli ruminanti nel distretto di Bihor in Romania. La malattia, confermata il 5 marzo 2025, rappresenta un grave rischio per le popolazioni di ovini e caprini, con possibili conseguenze sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti commerciali degli animali all'interno dell'UE e verso paesi terzi. La decisione mantiene in vigore le zone di protezione, sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni già istituite, prorogandone l'applicazione fino al 30 settembre 2025. In particolare, rimane vietato il movimento di ovini e caprini dal distretto di Bihor verso aree situate al di fuori del perimetro esterno del distretto stesso, misura necessaria per prevenire la diffusione della malattia ad altri stabilimenti e Stati membri. La decisione si applica direttamente alla Romania, che deve garantire il rispetto di tali restrizioni secondo le norme del regolamento delegato (UE) 2020/687.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1109 della Commissione, del 26 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 3506] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1109 of 26 May 2025 amending Implementing Decision (EU) 2025/638 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2025) 3506)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1109 28.5.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1109 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 3506] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulle popolazioni animali interessate e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione ( 4 ) , adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta a un focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I della medesima decisione di esecuzione. (5) L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce inoltre che la Romania applichi le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II di tale decisione di esecuzione e nel rispetto dei termini di applicazione indicati in tale allegato. L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce anche che i movimenti di ovini e caprini al di fuori del perimetro esterno di tali zone devono essere vietati fino alle date indicate per ciascuna area in tale allegato. Ciò è necessario a garantire che le misure di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638, in particolare il divieto dei movimenti di ovini e caprini, si applichino per un certo periodo di tempo dopo il termine di applicazione delle misure previste nelle zone di protezione e sorveglianza elencate nell’allegato I di tale decisione di esecuzione. (6) Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 i dati disponibili sulla sorveglianza delle malattie nel distretto di Bihor restano insufficienti ai fini della valutazione della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti. È pertanto necessario mantenere il distretto di Bihor all’interno delle aree in cui si devono applicare le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. In particolare, è opportuno continuare a vietare i movimenti di ovini e caprini dal distretto di Bihor verso aree situate al di fuori del perimetro esterno di tale distretto. Data l’attuale situazione epidemiologica nel distretto di Bihor, è necessario estendere temporalmente fino al 30 settembre 2025 l’ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638. (7) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 si applichino quanto prima. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 ( GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj ). ALLEGATO «ALLEGATO II Paese Area amministrativa Aree di cui all'articolo 2 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Bihor Tutto il territorio del distretto di Bihor 30.9.2025 » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1109/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/1109 riguarda le misure di sanità animale e il controllo delle malattie infettive trasmissibili, in particolare la peste dei piccoli ruminanti classificata come malattia di categoria A. Gli operatori del settore zootecnico, gli allevatori di ovini e caprini, e gli esportatori di bestiame devono conoscere i divieti di movimento degli animali e le zone di restrizione per garantire la conformità normativa. La normativa si basa sul regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e sul regolamento delegato (UE) 2020/687 per il controllo delle malattie elencate.

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