Decisione di esecuzione (UE) 2025/1109 della Commissione, del 26 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2025) 3506
Quali misure di emergenza stabilisce la Decisione UE 2025/1109 contro la peste dei piccoli ruminanti in Romania e fino a quando rimangono in vigore?
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La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1109 del 26 maggio 2025 modifica la precedente decisione 2025/638 per estendere le misure di contenimento della peste dei piccoli ruminanti nel distretto di Bihor in Romania. La malattia, confermata il 5 marzo 2025, rappresenta un grave rischio per le popolazioni di ovini e caprini, con possibili conseguenze sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti commerciali degli animali all'interno dell'UE e verso paesi terzi. La decisione mantiene in vigore le zone di protezione, sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni già istituite, prorogandone l'applicazione fino al 30 settembre 2025. In particolare, rimane vietato il movimento di ovini e caprini dal distretto di Bihor verso aree situate al di fuori del perimetro esterno del distretto stesso, misura necessaria per prevenire la diffusione della malattia ad altri stabilimenti e Stati membri. La decisione si applica direttamente alla Romania, che deve garantire il rispetto di tali restrizioni secondo le norme del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1109 della Commissione, del 26 maggio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 3506]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1109 of 26 May 2025 amending Implementing Decision (EU) 2025/638 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2025) 3506)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1109
28.5.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1109 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania
[notificata con il numero C(2025) 3506]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulle popolazioni animali interessate e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione
(
4
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta a un focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I della medesima decisione di esecuzione.
(5)
L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce inoltre che la Romania applichi le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II di tale decisione di esecuzione e nel rispetto dei termini di applicazione indicati in tale allegato. L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce anche che i movimenti di ovini e caprini al di fuori del perimetro esterno di tali zone devono essere vietati fino alle date indicate per ciascuna area in tale allegato. Ciò è necessario a garantire che le misure di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638, in particolare il divieto dei movimenti di ovini e caprini, si applichino per un certo periodo di tempo dopo il termine di applicazione delle misure previste nelle zone di protezione e sorveglianza elencate nell’allegato I di tale decisione di esecuzione.
(6)
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 i dati disponibili sulla sorveglianza delle malattie nel distretto di Bihor restano insufficienti ai fini della valutazione della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti. È pertanto necessario mantenere il distretto di Bihor all’interno delle aree in cui si devono applicare le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. In particolare, è opportuno continuare a vietare i movimenti di ovini e caprini dal distretto di Bihor verso aree situate al di fuori del perimetro esterno di tale distretto. Data l’attuale situazione epidemiologica nel distretto di Bihor, è necessario estendere temporalmente fino al 30 settembre 2025 l’ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638.
(7)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 si applichino quanto prima.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 (
GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj
).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Paese
Area amministrativa
Aree di cui all'articolo 2
Termine ultimo di applicazione
Romania
Distretto di Bihor
Tutto il territorio del distretto di Bihor
30.9.2025
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1109/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2025/1109 riguarda le misure di sanità animale e il controllo delle malattie infettive trasmissibili, in particolare la peste dei piccoli ruminanti classificata come malattia di categoria A. Gli operatori del settore zootecnico, gli allevatori di ovini e caprini, e gli esportatori di bestiame devono conoscere i divieti di movimento degli animali e le zone di restrizione per garantire la conformità normativa. La normativa si basa sul regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e sul regolamento delegato (UE) 2020/687 per il controllo delle malattie elencate.
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