Decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio, del 20 luglio 2018, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra
Cosa stabilisce la Decisione UE 2018/1107 riguardo all'accordo tra l'Unione europea e l'Iraq?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio del 20 luglio 2018 approva e conclude l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea con i suoi Stati membri e la Repubblica dell'Iraq. L'accordo era stato firmato il 11 maggio 2012 e questa decisione rappresenta il momento formale di approvazione da parte dell'UE per renderlo vincolante. La decisione si applica alle relazioni diplomatiche, commerciali e di cooperazione tra l'UE e l'Iraq, coinvolgendo tutti gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni europee. Il Presidente del Consiglio è incaricato di notificare il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 116 dello stesso. La decisione è entrata in vigore il giorno della sua adozione, il 20 luglio 2018, e rappresenta un impegno formale dell'UE verso il rafforzamento delle relazioni con l'Iraq in ambiti quali il commercio, la cooperazione economica e lo sviluppo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio, del 20 luglio 2018, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra
EN: Council Decision (EU) 2018/1107 of 20 July 2018 on the conclusion of a Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Iraq, of the other part
Testo normativo
10.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 203/1
DECISIONE (UE) 2018/1107 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2018
relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 91, 100, 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, («accordo»), è stato firmato l'11 maggio 2012, fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva.
(2)
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, compresi i relativi allegati e la dichiarazione unilaterale dell'Unione, acclusa all'atto finale, è approvato a nome dell'Unione
(
2
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio effettua, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'articolo 116 dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo
(
3
)
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(
1
)
Approvazione del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
L'accordo è stato pubblicato nella
GU L 204 del 31 luglio 2012, pag. 20
insieme alla decisione sulla firma.
(
3
)
La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
dal segretariato generale del Consiglio.
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La Decisione UE 2018/1107 riguarda accordi internazionali, partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e paesi terzi come l'Iraq. Professionisti del diritto internazionale e delle relazioni commerciali consultano questa normativa per comprendere il quadro giuridico degli accordi bilaterali UE, le procedure di ratifica secondo l'articolo 218 TFUE, e gli effetti vincolanti dei trattati internazionali per gli Stati membri.
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