Decisione UE In vigore

Decisione UE 1106/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1106 della Commissione del 24 luglio 2020 relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda il tasso di controllo ufficiale per l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate notificata con il numero C(2020) 4955

Pubblicato: 24/07/2020 In vigore dal: 24/07/2020 Documento ufficiale

Qual è l'obiettivo della Decisione di esecuzione UE 2020/1106 e come modifica i controlli ufficiali sulle sementi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2020/1106 istituisce un esperimento temporaneo (dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2027) che consente agli Stati membri partecipanti di modificare il sistema di controllo ufficiale sulle sementi certificate, di base e selezionate. Attualmente, le normative europee prevedono controlli rigidi: il 100% delle colture di sementi di base e selezionate, e almeno il 5% delle colture di sementi certificate. L'esperimento introduce un approccio basato sul rischio, permettendo agli Stati membri di adeguare i controlli tra l'1% e il 100% delle colture, valutando specifici criteri di rischio relativi ai fornitori di sementi (loro storico di conformità, affidabilità, metodi di produzione, zona geografica, risultati precedenti).

I criteri di valutazione del rischio includono: le specie e metodi di produzione, la zona e il numero di campi, le attività del fornitore, informazioni sulla probabilità di indurre in errore gli utilizzatori, i precedenti di conformità, l'affidabilità delle ispezioni interne effettuate dal fornitore, e eventuali indicatori di non conformità. Gli Stati membri partecipanti devono presentare relazioni annuali alla Commissione per monitorare i risultati dell'esperimento e valutare se questo approccio flessibile sia effettivamente più efficace rispetto ai tassi fissi tradizionali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1106 della Commissione del 24 luglio 2020 relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda il tasso di controllo ufficiale per l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate [notificata con il numero C(2020) 4955] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1106 of 24 July 2020 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC and 2002/57/EC as regards the official checking rate for field inspection under official supervision for basic seed, bred seed of generations prior to basic seed and certified seed (notified under document C(2020) 4955)

Testo normativo

28.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 242/7 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1106 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2020 relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda il tasso di controllo ufficiale per l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate [notificata con il numero C(2020) 4955] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 1 ) , in particolare l’articolo 13 bis , vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 2 ) , in particolare l’articolo 13 bis , vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ( 3 ) , in particolare l’articolo 19, vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 4 ) , in particolare l’articolo 16, considerando quanto segue: (1) Ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, rispettivamente, le sementi certificate di piante foraggere, cereali, barbabietole e piante oleaginose e da fibra sono soggette a ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale. Una parte pari ad almeno il 5 % della coltura di tali sementi (di seguito «un tasso minimo fisso del 5 %») è soggetta a controllo ufficiale in campo. (2) Le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base sono certificate se tutte le colture di tali sementi (di seguito «un tasso fisso del 100 %») sono state sottoposte a ispezioni ufficiali in campo che soddisfino le condizioni previste dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. (3) In un recente esperimento temporaneo, organizzato sulla base della decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione ( 5 ) , è stato dimostrato che, anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale condotta da ispettori delle società sementiere autorizzati e qualificati costituisce una migliore alternativa rispetto all’ispezione ufficiale in campo. Il controllo ufficiale della parte stabilita del 5 % delle colture da seme è stato sufficiente a dimostrare che il livello di ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale può essere adeguato anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. Sono tuttavia possibili ulteriori miglioramenti in considerazione delle prestazioni dei fornitori di sementi. (4) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) relativo ai controlli ufficiali, che istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali nell’intera filiera agroalimentare, impone che le autorità competenti effettuino regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata. In base all’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme è opportuno considerare, anche nell’ambito delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, la possibilità di effettuare il controllo ufficiale delle colture da seme in campo nel quadro della sorveglianza ufficiale effettuata con una frequenza stabilita conformemente a un approccio basato sul rischio. (5) Per le autorità competenti, la pianificazione della frequenza dei loro controlli nel quadro della sorveglianza ufficiale, tenendo conto di determinati criteri di rischio relativi alle attività dei fornitori di sementi e ai risultati pregressi in termini di conformità, può costituire una migliore alternativa al tasso minimo fisso del 5 % applicato alle sementi certificate. A seguito del recente esperimento temporaneo, tale alternativa dovrebbe essere sottoposta a prove anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, che sono ufficialmente soggette a ispezione a un tasso del 100 %. (6) Per la pianificazione della frequenza dei loro controlli ufficiali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dovrebbero tenere conto di determinati criteri di rischio relativi alle attività dei fornitori di sementi e ai risultati pregressi in termini di conformità. È necessario stabilire criteri armonizzati a tale fine. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo al fine di valutare tale alternativa. (7) È necessario esonerare gli Stati membri che partecipano all’esperimento dagli obblighi di ispezioni ufficiali in campo di un tasso fisso del 100 % delle sementi di base e delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base nonché di controllo, a un tasso minimo fisso del 5 %, delle colture da seme per le sementi certificate nel quadro della sorveglianza ufficiale come previsto dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. (8) Gli Stati membri che partecipano all’esperimento dovrebbero presentare relazioni annuali alla Commissione e agli Stati membri al fine di tenere informati gli altri Stati membri e la Commissione e agevolare la valutazione dei progressi e il monitoraggio dell’esperimento. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto 1.   Un esperimento temporaneo («l’esperimento») è organizzato a livello dell’Unione al fine di valutare, per quanto riguarda il controllo ufficiale delle colture per la produzione di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate nel quadro dell’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale ai sensi delle disposizioni, elencate al paragrafo 2 del presente articolo, delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE: a) se un approccio basato sul rischio applicato conformemente all’articolo 3 della presente decisione possa costituire una migliore alternativa rispetto al controllo di: i) un tasso minimo fisso del 5 % delle colture da seme per le sementi certificate; ii) un tasso fisso del 100 % delle colture da seme per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base; nonché b) se i criteri di valutazione del rischio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione siano adeguati. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti: a) articolo 2, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14 bis , lettera a), e allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE; b) articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto C bis , lettera c), articolo 2, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14 bis , lettera a), e allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE; c) articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 21, lettera a), e allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE; d) articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), articolo 2, paragrafo 1, lettera d, punto 2), punto iii), articolo 2, paragrafo 5, punto A, lettera c), articolo 18, lettera a), e allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE. Articolo 2 Partecipazione degli Stati membri Tutti gli Stati membri possono partecipare all’esperimento. Gli Stati membri che decidono di partecipare all’esperimento («gli Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, indicando le specie, le categorie e le regioni cui si riferisce la loro partecipazione ed eventuali limitazioni. Gli Stati membri partecipanti possono porre termine alla loro partecipazione in qualsiasi momento, informando la Commissione al riguardo. Articolo 3 Valutazione dei rischi 1.   Gli Stati membri effettuano la valutazione dei rischi dei fornitori di sementi e adeguano di conseguenza la portata dei loro controlli ufficiali a una parte compresa tra l’1 % e il 100 % delle colture da seme per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale. Per la valutazione dei rischi dei fornitori di sementi sono presi in considerazione i seguenti criteri: a) le specie e i metodi di produzione; b) la zona di produzione e il numero di campi; c) le attività sotto il controllo del fornitore di sementi; d) il luogo delle attività o delle operazioni; e) eventuali informazioni indicanti la probabilità che gli utilizzatori delle sementi possano essere indotti in errore, in particolare relativamente all’identità, lo stato sanitario e la qualità, le proprietà, la composizione, la quantità, il paese o la zona di origine e il metodo di produzione delle sementi; f) i precedenti dei fornitori di sementi in merito agli esiti dei controlli ufficiali e dei controlli ufficiali a posteriori effettuati sulle loro colture e la conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2; g) l’affidabilità e i risultati delle ispezioni effettuate dai fornitori di sementi, in particolare da un ispettore sul campo autorizzato o da terzi su richiesta dei fornitori di sementi, compresi, se del caso, i regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2; h) eventuali informazioni che possano indicare una non conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2. 2.   La coltura da sottoporre a controllo ufficiale è ottenuta da sementi sottoposte a controlli ufficiali a posteriori conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. 3.   Una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale. Gli Stati membri identificano le partite di sementi per le quali i controlli ufficiali sono stati effettuati conformemente all’approccio basato sul rischio di cui al paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri partecipanti confrontano, per la stessa coltura dello stesso campo, il tasso minimo fisso del 5 % delle colture da seme soggette a controllo ufficiale con il controllo ufficiale basato sul rischio delle colture e delle sementi raccolte per cui non è stabilito un tasso fisso. Articolo 4 Deroghe alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE In deroga alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, gli Stati membri partecipanti sono esonerati, ai fini dell’esperimento, dagli obblighi in materia di ispezione ufficiale in campo delle sementi di base e delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base nonché di controllo ufficiale delle sementi certificate previsti dalle seguenti disposizioni: 1) articolo 2, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14 bis , lettera a), e allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE; 2) articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto C bis , lettera c), articolo 2, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14 bis , lettera a), e allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE; 3) articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 21, lettera a), e allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE; nonché 4) articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), articolo 2, paragrafo 1, lettera d, punto 2), punto iii), articolo 2, paragrafo 5, punto A, lettera c), articolo 18, lettera a), e allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE. Articolo 5 Relazioni 1.   Per ciascun anno gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto conformemente all’articolo 3. 2.   Alla fine dell’esperimento, e in ogni caso alla fine della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione finale sui risultati dell’esperimento. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante in considerazione della finalità dell’esperimento. Articolo 6 Durata L’esperimento inizia il 1 o agosto 2020 e termina il 31 luglio 2027. Articolo 7 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66 . ( 2 ) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66 . ( 3 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12 . ( 4 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74 . ( 5 ) Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base ( GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1106/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2020/1106 riguarda i controlli ufficiali su sementi certificate, sementi di base e sementi selezionate secondo le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. È rilevante per i fornitori di sementi, gli organismi ufficiali degli Stati membri e i laboratori di certificazione che operano nel settore sementiero, in quanto introduce un approccio risk-based alternativo ai tassi di controllo fissi tradizionali.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →