Decisione (PESC) 2020/1104 del Comitato politico e di sicurezza del 23 luglio 2020 relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020)
Quali sono i criteri e la durata dell'autorizzazione per l'operazione militare EUNAVFOR MED IRINI nel Mediterraneo?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2020/1104 del Comitato politico e di sicurezza dell'UE del 23 luglio 2020 riconferma l'autorizzazione dell'operazione militare EUNAVFOR MED IRINI nel Mediterraneo, prorogandola dal 31 luglio 2020 al 30 novembre 2020. L'operazione, originariamente istituita dal Consiglio il 31 marzo 2020 con mandato fino al 31 marzo 2021, è soggetta a una procedura di riconferma ogni quattro mesi, non automatica ma condizionata a specifici criteri di valutazione. Il criterio principale per la proroga riguarda l'assenza di effetti di attrazione sulla migrazione derivanti dallo schieramento dei mezzi marittimi, valutati sulla base di prove fondate raccolte secondo i parametri del piano operativo. Il comandante dell'operazione fornisce relazioni mensili sul fattore di attrazione, che costituiscono la base documentale per le decisioni di riconferma. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e rappresenta un meccanismo di controllo parlamentare e politico sulle operazioni militari dell'UE nel Mediterraneo.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2020/1104 del Comitato politico e di sicurezza del 23 luglio 2020 relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020)
EN: Political and Security Committee Decision (CFSP) 2020/1104 of 23 July 2020 on the reconfirmation of the authorisation of the European Union military operation in the Mediterranean (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020)
Testo normativo
28.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 242/3
DECISIONE (PESC) 2020/1104 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 23 luglio 2020
relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2020)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)
(
1
)
, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472, che ha istituito e dato avvio a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) per il periodo fino al 31 marzo 2021.
(2)
L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, nonostante tale periodo, l’autorizzazione dell’operazione deve essere riconfermata ogni quattro mesi e che il comitato politico e di sicurezza deve prorogare l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo.
(3)
Il comandante dell’operazione ha fornito su base mensile relazioni concernenti il fattore di attrazione.
(4)
È opportuno riconfermare l’autorizzazione dell’operazione per il secondo periodo di quattro mesi di mandato e prorogare di conseguenza l’operazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’autorizzazione di EUNAVFOR MED IRINI è riconfermata e l’operazione è prorogata dal 31 luglio 2020 al 30 novembre 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2020
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(
1
)
GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4
.
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La Decisione (PESC) 2020/1104 riguarda operazioni militari dell'Unione europea, politica estera e di sicurezza comune (PESC), e il mandato di EUNAVFOR MED IRINI nel Mediterraneo. I termini rilevanti includono riconferma dell'autorizzazione, proroga operativa, criteri di valutazione sulla migrazione, schieramento di mezzi marittimi e controllo del Comitato politico e di sicurezza secondo l'articolo 38 del Trattato sull'Unione europea.
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