Decisione UE In vigore

Decisione UE 1100/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1100 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 30/06/2022 In vigore dal: 30/06/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2022/1100 riguardo ai certificati COVID-19 dell'Ecuador?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2022/1100 del 30 giugno 2022 riconosce l'equivalenza dei certificati di vaccinazione COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Ecuador rispetto a quelli emessi secondo il regolamento UE 2021/953 (certificato COVID digitale dell'UE). Questa equivalenza facilita la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, nonché dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri. La decisione si applica esclusivamente ai certificati di vaccinazione generati dal sistema "New development" dell'Ecuador, che sono stati sottoposti a verifiche tecniche dalla Commissione il 10 giugno 2022 e risultati conformi agli standard di interoperabilità, autenticità e integrità richiesti. I certificati di test e di guarigione ecuadoriani non sono invece riconosciuti come equivalenti, poiché l'Ecuador non rilascia certificati interoperabili per queste categorie. La decisione prevede che l'Ecuador sia collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE e che i dati personali contenuti nei certificati siano trattati unicamente per verificare la vaccinazione, senza conservazione successiva.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1100 della Commissione del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1100 of 30 June 2022 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Republic of Ecuador to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

1.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176/76 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1100 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID 19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. (3) Il 5 febbraio 2022 la Repubblica dell’Ecuador ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «New development». La Repubblica dell’Ecuador ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica dell’Ecuador ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «New development» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. (4) La Repubblica dell’Ecuador ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (5) Il 10 giugno 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica dell’Ecuador, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati da tale paese sono conformi al sistema «New development» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador in conformità del sistema «New development» contengono i dati necessari. (6) La Repubblica dell’Ecuador ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Sputnik V, BBIBP-CorV, Nuvaxovid, Soberana 02, Soberana Plus, Convidecia, CoronaVac, Vaxzevria, Abdala e Jcovden. (7) La Repubblica dell’Ecuador ha inoltre informato la Commissione di non rilasciare certificati di test interoperabili. (8) La Repubblica dell’Ecuador ha anche informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili. (9) La Repubblica dell’Ecuador ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador in conformità del sistema «New development» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. (11) I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador in conformità del sistema «New development» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica dell’Ecuador dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima qualora non fossero più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. (14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica dell’Ecuador al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador in conformità del sistema «New development» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Articolo 2 La Repubblica dell’Ecuador è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1100/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2022/1100 riguarda il riconoscimento dell'equivalenza dei certificati COVID-19 e la libera circolazione nell'Unione europea secondo il regolamento UE 2021/953. Professionisti che operano nel settore sanitario, amministrativo e della mobilità internazionale consultano questa normativa per comprendere l'interoperabilità dei certificati di vaccinazione, l'accettazione reciproca tra paesi terzi e Stati membri, e le modalità di verifica dell'autenticità e integrità dei documenti digitali sanitari.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →