Decisione (PESC) 2020/1099 del Comitato politico e di sicurezza del 16 luglio 2020 relativa all’accettazione del contributo di uno Stato terzo all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUFOR ALTHEA) (BiH/30/2020)
Cosa stabilisce la Decisione (PESC) 2020/1099 riguardo al contributo dell'Ucraina all'operazione militare EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2020/1099 del Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea, adottata il 16 luglio 2020, accetta e riconosce come significativo il contributo militare dell'Ucraina all'operazione EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina. Questa decisione si applica nel contesto della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE e riguarda specificamente la partecipazione di uno Stato terzo (non membro dell'UE) a un'operazione militare dell'Unione. La decisione prevede in pratica due effetti principali: il riconoscimento ufficiale del contributo ucraino come significativo, sulla base delle raccomandazioni del comandante dell'operazione e del comitato militare dell'UE, e l'esenzione dell'Ucraina dai contributi finanziari al bilancio di EUFOR ALTHEA. Aspetto rilevante è che la decisione entra in vigore immediatamente dalla data di adozione, e che la Danimarca, in virtù del Protocollo n. 22, non partecipa all'adozione della decisione in quanto riguarda materie di difesa.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2020/1099 del Comitato politico e di sicurezza del 16 luglio 2020 relativa all’accettazione del contributo di uno Stato terzo all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUFOR ALTHEA) (BiH/30/2020)
EN: Political and Security Committee Decision (CFSP) 2020/1099 of 16 July 2020 on the acceptance of a third State’s contribution to the European Union military operation in Bosnia and Herzegovina (EUFOR ALTHEA) (BiH/30/2020)
Testo normativo
27.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 241/31
DECISIONE (PESC) 2020/1099 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 16 luglio 2020
relativa all’accettazione del contributo di uno Stato terzo all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUFOR ALTHEA) (BiH/30/2020)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina
(
1
)
, in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza ad adottare le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti da Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
(2)
A seguito delle raccomandazioni del comandante dell’operazione dell’UE e del comitato militare dell’Unione europea relative a un contributo dell’Ucraina, tale contributo dovrebbe essere accettato e considerato significativo.
(3)
A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(4)
Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’Unione che siano anche membri della NATO o membri del programma «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È accettato e considerato significativo il contributo dell’Ucraina all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUFOR ALTHEA).
2. L’Ucraina è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUFOR ALTHEA.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2020
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(
1
)
GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10
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La Decisione PESC 2020/1099 è il riferimento normativo per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni militari dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'accettazione di contributi militari, le esenzioni finanziarie e la gestione delle operazioni di peacekeeping. Esperti di diritto internazionale e funzionari della PESC la consultano per questioni relative a EUFOR ALTHEA, cooperazione militare UE-Ucraina, accordi di contributo e status di Stati terzi nelle missioni europee.
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