Decisione UE In vigore

Decisione UE 1097/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1097 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia notificata con il numero C(2025) 3463

Pubblicato: 23/05/2025 In vigore dal: 23/05/2025 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza stabilite dalla Decisione UE 1097/2025 per contenere i focolai di afta epizootica in Ungheria e Slovacchia?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 1097/2025 modifica le misure di emergenza relative ai focolai di afta epizootica (malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi artiodattili) precedentemente stabilite dalla Decisione UE 2025/672. Si applica a Ungheria, Slovacchia e Austria, interessando gli allevatori e gli operatori del settore zootecnico in queste aree. La decisione aggiorna i perimetri geografici e i termini temporali delle zone di protezione, sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, definiti mediante coordinate ETRS89 e raggi di applicazione (3 km per le zone di protezione, 10 km per quelle di sorveglianza). In pratica, stabilisce che determinate aree geografiche rimangono sottoposte a restrizioni nei movimenti di animali sensibili fino a date specifiche (2-5 giugno 2025), con l'obiettivo di prevenire la diffusione della malattia, limitare perturbazioni negli scambi intra-UE ed evitare ostacoli ingiustificati dalle autorità di paesi terzi. Gli allevatori nelle zone interessate devono rispettare le misure di biosicurezza e i divieti di movimento previsti dal regolamento delegato UE 2020/687.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1097 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia [notificata con il numero C(2025) 3463] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1097 of 23 May 2025 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2025/672 concerning certain emergency measures relating to outbreaks of foot and mouth disease in Hungary and Slovakia (notified under document C(2025) 3463)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1097 27.5.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1097 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2025 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia [notificata con il numero C(2025) 3463] (I testi in lingua slovacca, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c), considerando quanto segue: (1) L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell’ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in animali delle specie elencate sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2025/672 della Commissione ( 4 ) , adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in stabilimenti che detenevano bovini in Ungheria, in prossimità del confine con l’Austria, e in Slovacchia, in prossimità del confine con l’Ungheria. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/672 prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in Ungheria e Slovacchia, nonché di una di zona di sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in Austria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di detti focolai, e che tali zone devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione. A causa della gravità della situazione epidemiologica, tale decisione prevede inoltre alcune restrizioni ai movimenti di animali appartenenti a specie sensibili. (5) L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica e, dall’ultima modifica di tale decisione di esecuzione apportata dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/827 della Commissione ( 5 ) , l’Ungheria ha informato la Commissione in merito al calendario di applicazione delle misure adottate in risposta ai due focolai precedentemente notificati alla Commissione. In conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 è pertanto opportuno aggiornare il calendario relativo alle zone soggette a restrizioni istituite dall’Ungheria e dalla Slovacchia, comprendenti zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Ungheria, e una zona di sorveglianza in Slovacchia, e la durata delle misure in esse applicabili. Inoltre, data la gravità e l’urgenza della situazione epidemiologica e al fine di limitare l’ulteriore diffusione della malattia, è importante che le misure di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 continuino ad applicarsi, conformemente alle zone e alle date di cui all’allegato di tale decisione di esecuzione come modificato dalla presente decisione. (6) È pertanto opportuno che i perimetri delle aree incluse in tali zone soggette a restrizioni in Ungheria e in Slovacchia siano definiti in termini sia spaziali che temporali nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, nonché di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi. Di conseguenza è necessario aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, e le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Ungheria, e quale zona di sorveglianza in Slovacchia, dovrebbero essere aggiornate nell’allegato della presente decisione, e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure in collaborazione con tali Stati membri. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione di esecuzione. Articolo 2 L’Ungheria, la Repubblica d’Austria e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/672 della Commissione, del 31 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/613 ( GU L, 2025/672, 2.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/672/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/827 della Commissione, del 25 aprile 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia ( GU L, 2025/827, 28.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/827/oj ). ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati Paese Numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Ungheria HU-FMD-2025-00004 Zona di protezione Those parts of Hungary, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.96161, Long. 17.29801. 5.6.2025 Zona di sorveglianza Those parts of Hungary, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.96161, Long. 17.29801, excluding the areas contained in the protection zone. 5.6.2025 Slovacchia HU-FMD-2025-00004 Zona di sorveglianza Those parts of Slovakia, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.96161, Long. 17.29801. 5.6.2025 Ungheria HU-FMD-2025-00005 Zona di protezione Those parts of Hungary, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.565074, Long. 17.331777. 2.6.2025 Zona di sorveglianza Those parts of Hungary, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 47.565074, Long. 17.331777, excluding the areas contained in the protection zone. 2.6.2025 Ulteriori zone soggette a restrizioni Paese Area istituita come ulteriore zona soggetta a restrizioni, facente parte della zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Ungheria The following areas excluding the areas contained in any protection or surveillance zone: — County of Győr-Moson-Sopron, — in the County of Komárom-Esztergom the Districts of Komárom, Tata and Esztergom, — in the County of Vas the administrative territories of Csánig, Nick and Répcelak settlements in the District of Sárvár; and the administrative territories of Csönge, Kemenesmagasi, Kemenessömjén, Kenyeri, Pápoc, Szergény and Vönöck settlements in the District of Celldömölk, — in the County of Veszprém the District of Pápa. 5.6.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1097/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 1097/2025 riguarda le misure di sanità animale e il controllo delle malattie elencate secondo il regolamento UE 2016/429, con particolare riferimento all'afta epizootica come malattia di categoria A. Gli operatori zootecnici devono conoscere le zone di protezione e sorveglianza, i movimenti di animali artiodattili, la regionalizzazione dell'Unione e le restrizioni commerciali per garantire conformità alle norme di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili.

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