Decisione (UE) 2018/1093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France
Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per gli esuberi presso Air France?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1093 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per un importo di 9.894.483 EUR a favore della Francia, in relazione agli esuberi verificatisi presso Air France. Il FEG è uno strumento comunitario destinato a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a causa di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, crisi finanziarie ed economiche globali. La domanda presentata dalla Francia il 23 ottobre 2017 è stata ritenuta conforme alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1309/2013, in particolare rispetto ai criteri per la determinazione del contributo finanziario. L'importo stanziato rappresenta sia impegni che pagamenti nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018 e la decisione si applica a decorrere dal 4 luglio 2018, data della sua adozione, al fine di ridurre i tempi di mobilitazione del fondo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/1093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France
EN: Decision (EU) 2018/1093 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from France — EGF/2017/009 FR/Air France
Testo normativo
7.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 200/44
DECISIONE (UE) 2018/1093 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2018
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006
(
1
)
, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
2
)
, in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 23 ottobre 2017 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante gli esuberi presso Air France in Francia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 9 894 483 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 9 894 483 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 4 luglio 2018.
Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La presidente
K. EDTSTADLER
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855
.
(
2
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
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La Decisione UE 2018/1093 è il riferimento normativo per la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), uno strumento di politica sociale dell'UE disciplinato dal regolamento (UE) n. 1309/2013. Professionisti che operano nel settore delle politiche occupazionali e della gestione delle crisi aziendali consultano questa normativa per comprendere le modalità di accesso ai finanziamenti comunitari destinati al reinserimento lavorativo, le procedure di domanda e i criteri di conformità per beneficiare dei contributi europei in caso di esuberi rilevanti.
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