Decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio del 27 giugno 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
Cosa prevede la Decisione UE 2022/1090 riguardo lo scambio di dati personali tra Europol e la Nuova Zelanda?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1090 del Consiglio del 27 giugno 2022 autorizza la firma di un accordo internazionale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per lo scambio di dati personali tra Europol (Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto) e le autorità neozelandesi competenti nella lotta contro la criminalità grave e il terrorismo. L'accordo si applica specificamente al trasferimento di informazioni personali necessarie per operazioni di contrasto e investigazioni relative a reati gravi e attività terroristiche.
La decisione riguarda principalmente le autorità di law enforcement dell'UE e della Nuova Zelanda, nonché i cittadini i cui dati potrebbero essere oggetto di scambio nel contesto di indagini criminali. L'accordo prevede che Europol possa trasferire dati personali a paesi terzi solo sulla base di accordi internazionali che garantiscano sufficienti tutele della privacy e dei diritti fondamentali.
In pratica, l'accordo stabilisce un quadro legale che consente la cooperazione operativa tra le forze dell'ordine europee e neozelandesi, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare il diritto alla privacy, la protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso effettivo. L'Irlanda partecipa all'accordo in quanto vincolata dal Regolamento Europol, mentre la Danimarca non vi partecipa per effetto del suo protocollo speciale.
Aspetto rilevante è che l'accordo non interessa il trasferimento di dati legato alla sicurezza nazionale, che rimane disciplinato da altre normative. La firma è stata autorizzata con riserva della successiva conclusione formale dell'accordo, il cui testo sarà pubblicato insieme alla decisione di conclusione definitiva.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio del 27 giugno 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
EN: Council Decision (EU) 2022/1090 of 27 June 2022 on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union, of the one part, and New Zealand, of the other part, on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the authorities of New Zealand competent for fighting serious crime and terrorism
Testo normativo
1.7.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 176/3
DECISIONE (UE) 2022/1090 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2022
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 88 e l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(2)
Il 13 maggio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
(3)
I negoziati sull’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») si sono conclusi positivamente e a essi ha fatto seguito lo scambio del testo siglato dell’accordo, ricevuto il 3 dicembre 2021.
(4)
L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto negli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(
2
)
, rispettivamente.
(5)
L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
(6)
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(7)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(8)
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 11/2022 il 10 giugno 2022.
(9)
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo»), con riserva della sua conclusione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
(
1
)
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (
GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53
).
(
2
)
GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391
.
(
3
)
Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
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La Decisione 2022/1090 è il riferimento normativo per lo scambio transnazionale di dati personali tra Europol e autorità estere, disciplinato dal Regolamento UE 2016/794. Professionisti del diritto internazionale, esperti di data protection e consulenti in materia di cooperazione giudiziaria la consultano per questioni relative a trasferimento dati, protezione della privacy, diritti fondamentali, accordi internazionali e compliance con la normativa GDPR nel contesto delle operazioni di law enforcement.
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