Decisione UE In vigore

Decisione UE 1089/2020

Decisione (UE) 2020/1089 del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’Unione

Pubblicato: 19/06/2020 In vigore dal: 19/06/2020 Documento ufficiale

Quali sono i compiti e l'ambito di indagine della commissione d'inchiesta istituita dalla Decisione UE 2020/1089 sulla protezione degli animali durante il trasporto?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1089 del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 istituisce una commissione d'inchiesta composta da 30 membri con il mandato di esaminare le violazioni e la cattiva amministrazione nell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto. La commissione indaga sia sull'inadempienza degli Stati membri nell'attuare e far rispettare le norme, sia sulla mancata azione della Commissione europea nel garantire il rispetto di tali disposizioni. L'indagine copre aspetti specifici come lo spazio disponibile nei mezzi di trasporto, l'alimentazione e l'abbeveraggio degli animali, la temperatura e la ventilazione, il divieto di trasporto di animali non idonei, e le operazioni di carico e scarico. La commissione ha anche il compito di verificare l'applicazione del regolamento al di fuori dell'Unione europea, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia C-424/13, e di valutare il rispetto dei valori commerciali dell'UE in relazione alle pratiche di trasporto documentate nei paesi terzi. Il mandato della commissione è di 12 mesi dalla data di approvazione della decisione, al termine del quale deve presentare una relazione con raccomandazioni alle competenti commissioni permanenti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1089 del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’Unione EN: Decision (EU) 2020/1089 of the European Parliament of 19 June 2020 on setting up a committee of inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to the protection of animals during transport within and outside the Union, and defining its responsibilities, numerical strength and term of office

Testo normativo

24.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 239/1 DECISIONE (UE) 2020/1089 DEL PARLAMENTO EUROPEO del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’Unione IL PARLAMENTO EUROPEO, — vista la richiesta presentata da 183 deputati di costituire una commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione che regola la protezione degli animali durante il trasporto all’interno e all’esterno dell’Unione, — vista la proposta della Conferenza dei presidenti, — visto l’articolo 226 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, — vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta del Parlamento europeo ( 1 ) , — visto l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, — visto l’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, — visto l’articolo 13 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, — visto l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, — visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ( 2 ) , — vista la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015 relativa alla causa C-424/13 ( 3 ) , — visto l’articolo 208 del suo regolamento, 1. Decide di costituire una commissione d’inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione in relazione all’attuazione da parte degli Stati membri e al controllo dell’applicazione da parte della Commissione europea del regolamento (CE) n. 1/2005; 2. Decide che la commissione d’inchiesta sarà incaricata di: — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nell’agire sulla base delle prove di violazioni gravi e sistematiche del regolamento (CE) n. 1/2005 che si verificano quando gli animali sono trasportati vivi attraverso l’Unione e verso paesi terzi. La Commissione è stata regolarmente informata delle violazioni sistematiche e gravi che si verificano durante il trasporto di animali vivi. Dal 2007 la Commissione ha ricevuto circa 200 segnalazioni di violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005. Nel 2016 lo studio legale Conte & Giacomini, per conto della Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), ha presentato alla Commissione una denuncia formale sulla violazione del regolamento (CE) n. 1/2005 durante il trasporto di animali dall’Europa alla Turchia su strada ( 4 ) , invitando la Commissione ad avviare procedure d’infrazione nei confronti degli Stati membri coinvolti in pratiche illegali, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni in materia di spazio d’impiantito e altezza di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera g), nonché al capo II, punto 1.2, al capo III, punto 2.3, e al capo VII dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative all’omologazione dei mezzi di trasporto su strada e delle navi adibite al trasporto di bestiame di cui agli articoli 7, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative all’abbeveraggio e all’alimentazione di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera h), nonché al capo V, punti 1.4 e 1.5 e punto 2.1, lettere a) e b), e al capo VI, punti 1.3 e 2.2, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni in materia di lettiera di cui al capo II, punto 1.1, lettera h), e punto 1.5, nonché al capo VI, punto 1.2, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative alla temperatura e al sistema di ventilazione di cui al capo II, punto 1.1, lettera b), al capo III, punto 2.6, e al capo VI, punto 3.1, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente il divieto di trasporto di animali non idonei per il viaggio previsto di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera b), e al capo I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative alla separazione di taluni animali di cui al capo III, punto 1.12, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni aggiuntive riguardanti viaggi di lunga distanza di cui all’articolo 14 e al capo VI dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative ai controlli da effettuare di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente l’obbligo delle autorità competenti degli Stati membri, in caso di violazioni, di adottare misure specifiche e notificare le violazioni, di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative all’obbligo dell’autorità competente di prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto, nonché alle misure appropriate da adottare in tal caso, di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative al trasporto di animali non svezzati, di cui al capo V, punto 1.4, lettera a), dell’allegato del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative al trasporto di animali vivi via mare, ivi comprese le pratiche di carico e le strutture sulle navi, di cui agli articoli 19, 20 e 21, nonché al capo II, punti 1 e 3, al capo III, punto 1, e al capo IV dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni concernenti i mezzi di trasporto, di cui al capo II, punti 1, 2 e 5, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative all’accudimento degli animali, comprese le operazioni di carico e scarico, di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera e), e al capo III, punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, e 1.11, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative alla pianificazione della rotta e al giornale di viaggio, di cui all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 8, all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 21, paragrafo 2, nonché all’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente le disposizioni relative ai doveri e agli obblighi delle autorità degli Stati membri di cui agli articoli 10 e 13 del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel far rispettare efficacemente e degli Stati membri nell’attuare e far rispettare efficacemente il regolamento (CE) n. 1/2005 al di fuori dell’Unione europea, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia (Quinta sezione) del 23 aprile 2015 nella causa C-424/13; nella sentenza, la Corte di giustizia ricorda che il regolamento (CE) n. 1/2005 impone obblighi severi non solo per il trasporto di animali vertebrati vivi che si svolge interamente sul territorio dell’Unione europea, ma anche per le operazioni di trasporto che hanno il loro punto di partenza all’interno di tale territorio e la loro destinazione in un paese terzo. Nella stessa sentenza, la Corte ritiene che il rispetto di tali obblighi debba essere garantito dalle autorità competenti degli Stati membri quando autorizzano viaggi che si svolgono in paesi terzi, — indagare su potenziali violazioni del dovere di leale collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, pertinenti ai fini dell’indagine; a tal fine, valutare, in particolare, se tale violazione possa derivare dalla presunta mancata adozione di misure appropriate per impedire la messa in atto di modi di trasporto tali da nascondere alle istituzioni dell’Unione, alle autorità competenti e ad altri intermediari l’identità dei loro titolari effettivi finali e da agevolare le violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel facilitare la missione dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) volta ad attuare le norme internazionali sul benessere degli animali durante il trasporto, — indagare sulle denunce di inadempienza della Commissione nel rispettare i valori commerciali dell’Unione europea sanciti dalla nuova strategia commerciale dell’UE «Trade4All», soprattutto in relazione alle orrende pratiche di trasporto documentate nei paesi terzi, che sono fondamentali non solo dal punto di vista del benessere degli animali, ma anche in termini di sicurezza alimentare e di salute pubblica, — formulare ogni raccomandazione che ritenga necessaria in materia, anche per quanto riguarda l’attuazione, da parte degli Stati membri, della suddetta sentenza della Corte di giustizia; 3. Decide che la commissione d’inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dalla data dell’approvazione della presente decisione; 4. Decide che la commissione d’inchiesta dovrebbe tenere conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato; 5. Decide che le eventuali raccomandazioni formulate dalla commissione d’inchiesta saranno esaminate in seno alle competenti commissioni permanenti; 6. Decide che la commissione d’inchiesta sarà composta di 30 membri; 7. Incarica il suo presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . ( 1 ) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1 . ( 2 ) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1 . ( 3 ) Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten , C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259. ( 4 ) [CHAP(2016) 01703-01707-01708-01709-01710-01711-01712-01713-01714-01715-01716-01717-01718]. Nell’ottobre 2016 lo Studio legale Conte & Giacomini ha inviato alla Commissione un’integrazione della denuncia.

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La Decisione UE 2020/1089 riguarda l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, il controllo amministrativo degli Stati membri e della Commissione europea, e il rispetto degli obblighi di benessere animale sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Professionisti del diritto amministrativo e della compliance normativa consultano questo atto per comprendere le responsabilità degli Stati membri, i doveri delle autorità competenti, le procedure di infrazione, e l'applicazione extraterritoriale della normativa UE in materia di trasporto animale.

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