Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
Quali sono gli obiettivi e le modalità di applicazione del protocollo di partenariato nella pesca tra l'UE e la Guinea-Bissau per il periodo 2019-2024?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1088 autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau, valido dal 2019 al 2024. Il protocollo si applica alle navi da pesca dell'UE che operano nelle acque della Guinea-Bissau e mira a promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche. L'accordo rappresenta un quadro di collaborazione tra l'UE e il paese africano per sviluppare l'economia blu e garantire benefici economici reciproci. Il protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018 e applicato provvisoriamente dalla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure formali di entrata in vigore, al fine di consentire un rapido avvio delle attività di pesca delle flotte europee.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
EN: Council Decision (EU) 2019/1088 of 6 June 2019 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)
Testo normativo
27.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 173/1
DECISIONE (UE) 2019/1088 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2019
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008
(
1
)
che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo»)
(
2
)
. L'accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, é stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.
(2)
A seguito della raccomandazione della Commissione, il 28 febbraio 2017 il Consiglio ha deciso di autorizzare l'apertura di negoziati con la la Repubblica di Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.
(3)
L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.
(4)
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.
(5)
L'obiettivo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è consentire all'Unione e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
(6)
Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma.
(7)
Ilprotocollo dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024), con riserva della sua conclusione.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio é autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma
(
3
)
, in attesache siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019
Per il Consiglio
La presidente
A. BIRCHALL
(
1
)
Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (
GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49
).
(
2
)
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 (
GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5
).
(
3
)
La data di applicazione provvisoria del protocollo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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La Decisione 2019/1088 riguarda accordi di partenariato nel settore della pesca, protocolli di attuazione e relazioni commerciali internazionali tra l'UE e paesi terzi. Gli operatori del settore ittico, le imprese di pesca e gli armatori consultano questa normativa per comprendere i diritti di accesso alle acque della Guinea-Bissau, le licenze di pesca e gli obblighi di sostenibilità ambientale. Il documento è rilevante anche per questioni di diritto internazionale, accordi bilaterali e applicazione provvisoria di trattati.
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