Decisione UE In vigore

Decisione UE 1087/2018

Decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Pubblicato: 30/07/2018 In vigore dal: 30/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 1087/2018 alle misure restrittive contro la Corea del Nord, e chi viene colpito da queste sanzioni?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio modifica il regime sanzionatorio dell'UE nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea, aggiornando gli elenchi di persone ed entità soggette a restrizioni. Le sanzioni si applicano a individui e organizzazioni responsabili dei programmi nucleari, missilistici e di armi di distruzione di massa della RPDC, nonché a coloro che forniscono servizi finanziari o facilitano trasferimenti di risorse a supporto di tali programmi. La decisione introduce modifiche agli articoli 23 e 27, che disciplinano rispettivamente il divieto di ingresso/transito nel territorio UE e il congelamento dei fondi. In pratica, gli Stati membri devono impedire l'accesso al territorio a persone designate e bloccare tutti i beni e le risorse economiche di persone ed entità elencate negli allegati. La modifica aggiorna specificamente gli allegati II e III, inserendo nuovi nominativi di militari, diplomatici e individui coinvolti in operazioni finanziarie fraudolente, come KIM Su Gwang e DJANG Tcheul Hy, identificati come agenti del Reconnaissance General Bureau della RPDC. Le sanzioni sono soggette a revisione almeno ogni dodici mesi e possono essere revocate se le condizioni che le giustificano non sussistono più.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea EN: Council Decision (CFSP) 2018/1087 of 30 July 2018 amending Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Testo normativo

31.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194/152 DECISIONE (PESC) 2018/1087 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ( 1 ) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. (2) In conformità della decisione (PESC) 2016/849, articolo 36, paragrafo 2, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati II, III, V e VI di tale decisione. (3) Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati II e III di tale decisione. (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata: 1) all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 23 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio: a) alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I; b) alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che: i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione; ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; c) alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione; d) alle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione. 2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017).»; 2) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità seguenti: a) persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I; b) persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che: i) sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti; ii) prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate; iii) sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; c) persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione; d) entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»; 3) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 ter , paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.»; 4) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 1.   Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone, entità e navi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV. 2.   Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone, entità o navi interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»; 5) l'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure di cui all'articolo 18 ter , paragrafo 4 e 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»; 6) gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018 Per il Consiglio Il presidente G. BLÜMEL ( 1 ) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ( GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79 ). ALLEGATO 1. Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «A. Persone» è modificata come segue: a) le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30; b) le voci seguenti sono sostituite come segue: Nome Pseudonimi Informazioni identificative Data di designazione Motivi «3. HYON Chol-hae HYON Chol Hae Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: Manciuria, Cina. 22.12.2009 Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7 o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. 6. PAK Jae-gyong Chae-Kyong PAK Jae Gyong Data di nascita: 1933 N. di passaporto: 554410661 22.12.2009 Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. 16. KIM Jong-gak KIM Jong Gak Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC 20.5.2016 Ex direttore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. 18. KIM Won-hong KIM Won Hong Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: 745310010 20.5.2016 Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. 21. SON Chol-ju SON Chol Ju 20.5.2016 Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.» 2. Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «B. Entità», le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5. 3. L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari o effettuano trasferimenti di attività e risorse che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»; la sottosezione «A. Persone», è sostituito come segue: a) le voci seguenti sono sostituite come segue: Nome Pseudonimi Informazioni identificative Data di designazione Motivi «10. DJANG Tcheul Hy JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy Data di nascita: 11.5.1950 Luogo di nascita: Kangwon 20.4.2018 DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione. 11. KIM Su Gwang KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang Data di nascita: 18.8.1976 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia 20.4.2018 KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.»; b) la voci sono rinumerate da 1 a 6. 4. Nell'allegato III della decisione 2016/849 (PESC), sezione «Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottosezione «A. Persone», le voci seguenti sono sostituite come segue: Nome Informazioni identificative Data di designazione Motivi «4. JON Chol Young alias: JON Chol Yong Passaporto numero: 563410192 Diplomatico dell'Ambasciata nordcoreana in Angola Data di nascita: 30.4.1975 22.1.2018 Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola. La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

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La Decisione 1087/2018 rappresenta un aggiornamento del regime sanzionario PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) dell'UE, disciplinando misure restrittive, congelamento dei fondi, divieti di transito e embargo sulle armi in conformità alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Professionisti che operano nel compliance, nel settore finanziario e nel commercio internazionale devono consultare questa normativa per verificare la conformità alle liste di designazione UE, evitare violazioni delle sanzioni internazionali e gestire il rischio di sanzioni secondarie.

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