Decisione UE In vigore

Decisione UE 1081/2021

Decisione (UE) 2021/1081 della Commissione del 28 giugno 2021 recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 28/06/2021 In vigore dal: 28/06/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Decisione UE 2021/1081 al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario UE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1081 modifica il regolamento interno dell'istanza disciplinata dall'articolo 143 del regolamento finanziario UE 2018/1046, che è l'organo responsabile di fornire pareri e raccomandazioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. Le modifiche principali riguardano tre aspetti: primo, la continuità della presidenza, prevedendo che il presidente rimanga in carica fino a sei mesi dopo la scadenza del mandato se necessario per il funzionamento dell'istanza; secondo, l'allineamento dei requisiti per i supplenti dei membri che rappresentano la Commissione europea, portandoli al livello di "capounità" o equivalente, come già previsto per gli altri rappresentanti; terzo, l'integrazione della cooperazione con la Procura europea, che ha assunto i suoi compiti dal 1° giugno 2021. Queste modifiche sono state necessarie per garantire il funzionamento ininterrotto dell'istanza e definire le modalità pratiche di collaborazione con la nuova Procura europea, rispettando l'accordo di cooperazione previsto dal regolamento EPPO.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1081 della Commissione del 28 giugno 2021 recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Decision (EU) 2021/1081 of 28 June 2021 amending Decision (EU) 2018/1220 on the rules of procedure of the panel referred to in Article 143 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

2.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 234/99 DECISIONE (UE) 2021/1081 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021 recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l’articolo 143, paragrafo 4 ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2018/1220 della Commissione ( 2 ) stabilisce il regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. (2) La Commissione ha fissato al 1 o giugno 2021 la data in cui la Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ( 3 ) ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 de1 Consiglio ( 4 ) . È pertanto opportuno definire le modalità pratiche per una cooperazione stretta tra l’istanza e la Procura, tenuto conto delle modalità di cooperazione stabilite tra la Commissione europea e la Procura europea nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del predetto regolamento. (3) Al fine di garantire la continuità del funzionamento dell’istanza e quindi l’ininterrotta tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno precisare che il presidente dell’istanza continua a esercitare il suo mandato fino all’effettiva sostituzione, o almeno durante i primi mesi successivi alla fine del mandato. (4) È opportuno che le condizioni minime di funzione o di grado richieste per i supplenti dei membri dell’istanza che rappresentano la Commissione europea siano allineate a quelle previste per i membri che rappresentano gli ordinatori responsabili. A tal fine tali condizioni dovrebbero essere fissate a livello del gruppo di funzioni «capounità» o equivalente. (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di garantire il funzionamento dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2018/1220, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (UE) 2018/1220 è così modificata: 1. all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presidente dell’istanza è nominato dalla Commissione per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile a norma dell’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a seguito di un invito a manifestare interesse. Il suo mandato decorre dalla data stabilita a tal fine nella decisione di nomina. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale serie C. Alla scadenza del mandato, il presidente resta in carica, nella misura in cui il funzionamento dell’istanza lo richieda, fino alla sua sostituzione. Tale periodo non può superare i sei mesi.»; 2. all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il direttore del Servizio finanziario centrale della direzione generale del Bilancio è uno dei due membri permanenti dell’istanza che rappresentano la Commissione, in applicazione dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario appartenente almeno al gruppo di funzioni “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo membro permanente che rappresenta la Commissione tra i funzionari della Commissione inquadrati almeno nel grado AD14. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario appartenente almeno al gruppo di funzioni “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.»; 3. all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in particolare, su informazioni trasmesse dall’OLAF, il rappresentante di quest’ultimo assiste alle riunioni dell’istanza e partecipa alle procedure orali e scritte. Tale rappresentante presenta osservazioni su richiesta del presidente. Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dalla Procura europea, la trasmissione di informazioni da parte di quest’ultima e la sua partecipazione in qualità di osservatrice rispettano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. 4.   Per gli altri casi, l’OLAF può essere invitato a fornire informazioni o pareri, su richiesta del presidente. La Procura europea può inoltre essere invitata a fornire informazioni o pareri, su richiesta del presidente, conformemente alle disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.»; 4. è inserito l’articolo seguente: « Articolo 9 bis Cooperazione con la Procura europea Le modalità di cooperazione con la Procura europea sono definite nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.»; 5. all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La domanda di raccomandazione contiene tutte le informazioni prescritte dall’articolo 142, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Essa contiene altresì le altre informazioni pertinenti di cui all’articolo 136 del suddetto regolamento, comprese, se del caso, le relazioni dell’OLAF e le informazioni trasmesse dalla Procura europea, per consentire l’adozione di misure adeguate a tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Essa comprende una scheda informativa debitamente compilata.»; 6. L’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Notifica del parere e della raccomandazione L’istanza notifica senza indugio il proprio parere all’autorità che ha sottoposto il caso, all’ordinatore responsabile e agli osservatori. Nel caso in cui la Procura europea sia invitata in qualità di osservatrice, si applicano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.». Articolo 2 Entrata in vigore e pubblicazione La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1 . ( 2 ) Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 25 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale ( GU L 188 del 28.5.2021, pag. 100 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU L 283 del 30.10.2017, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1081/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2021/1081 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario UE, la cooperazione con la Procura europea (EPPO), l'OLAF e le procedure di raccomandazione per irregolarità finanziarie. Esperti di diritto amministrativo europeo e funzionari della Commissione la consultano per comprendere le modalità di funzionamento dell'istanza, i requisiti dei suoi membri, la partecipazione degli osservatori e le relazioni con la Procura europea secondo il regolamento EPPO 2017/1939.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spe… Provvedimento AdE 234 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →